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Visualizza Versione Completa : Cassazione - Sentenza n. 20550 del 01/10/2010



Ricorsi.net
18-11-2010, 12:04
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 20550 del 01/10/2010
Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Ricorso avverso verbale di contestazione al Giudice di Pace - Termini - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Il termine per la proposizione del ricorso al G.d.P. in opposizione avverso il verbale di contestazione di violazioni del codice della strada è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

RITENUTO IN FATTO
che S. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di (OMISSIS) depositata il 18 novembre 2008, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per tardività, l’opposizione da esso ricorrente proposta avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) relativo alla violazione dell'art. 172 C.d.S.;
che il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 22;
che il ricorrente, dopo aver premesso che il verbale era stato notificato il 28 luglio 2008 e che il termine di sessanta giorni (ex art. 204 bis C.d.S.) per la proposizione dell'opposizione doveva ritenersi sospeso sino alla scadenza del periodo feriale, rileva che il ricorso è stato depositato in data 11 novembre 2008, e cioè al sessantesimo giorno dalla notificazione del verbale;
che, a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se sia o meno conforme a diritto, e in particolare al combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 l’ordinanza del giudice di pace la quale dichiari inammissibile un ricorso avverso verbale della polizia municipale nel termine di sessanta giorni escludendo l’applicazione della sospensione feriale dei termini;
che l’intimato Comune di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 330 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 15 aprile 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5 perché il ricorso appare manifestamente fondato.
Premesso che avverso il provvedimento emesso dal giudice di pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 il rimedio proponibile è il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008), deve rilevarsi che il termine per la proposizione del ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione di violazioni del codice della strada è di sessanta giorni (art. 204 bis C.d.S., comma 1), e che tale termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini (Cass., n. 13127 del 2004; Cass., n. 8949 del 2008));
che il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo del servizio postale, che l’intimato Comune non si è costituito nel presente giudizio e che il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento;
che trova quindi applicazione il principio secondo cui in materia di notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell'atto al destinatario che la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell'avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all'art. 372 cod. proc. civ.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (Cass., n. 16354 del 2007);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.