Avv. G. Lore
16-11-2010, 14:01
Confisca del veicolo e giurisprudenza... la “lotta” continua”. I giudici della Suprema Corte tornano sulla questione precisando che è possibile la confisca del veicolo nella ipotesi in cui il proprietario, passeggero, sia ubriaco, in quanto lo stesso non può considerarsi estraneo al reato se presente all’interno dell’autoveicolo.
Rischia, infatti, la confisca del mezzo il soggetto (ubriaco) che siede nel veicolo come passeggero affidando la propria automobile ad un conducente altrettanto ubriaco e, quindi, gravemente alterato dall’alcool.
Così hanno, infatti, precisato i giudici della sezione quarta della Cassazione penale, con la sentenza 24 settembre 2010, 34687 i quali hanno annullato un’ordinanza con cui i colleghi di merito avevano confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari di non convalidare il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia, che aveva proceduto al sequestro in quanto anche il proprietario (passeggero e non guidatore) era presente all’interno dell’auto.
I giudici della Corte di Cassazione, con la decisione in commento, hanno ritenuto che tale operato fosse totalmente legittimo, in base a questo ragionamento:
il dettato normativo ex articolo 186 c.d.s. e l’articolo 240, comma 2, del codice penale prevede che vada sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che “il veicolo appartenga a persona estranea al reato”;
secondo la giurisprudenza può essere ritenuto e considerato estraneo al reato solamente colui che non abbia avuto alcun coinvolgimento (diretto o indiretto) con la consumazione del reato;
nella fattispecie in oggetto, secondo il pensiero della Corte, il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente estraneo in quanto presente sul mezzo e con sintomi esteriori di ebbrezza come quelli presentanti dal conducente del veicolo.
Per tali motivazioni nel caso di specie è stata ritenuta legittima la confisca del veicolo al proprietario-passeggero, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
Rischia, infatti, la confisca del mezzo il soggetto (ubriaco) che siede nel veicolo come passeggero affidando la propria automobile ad un conducente altrettanto ubriaco e, quindi, gravemente alterato dall’alcool.
Così hanno, infatti, precisato i giudici della sezione quarta della Cassazione penale, con la sentenza 24 settembre 2010, 34687 i quali hanno annullato un’ordinanza con cui i colleghi di merito avevano confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari di non convalidare il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia, che aveva proceduto al sequestro in quanto anche il proprietario (passeggero e non guidatore) era presente all’interno dell’auto.
I giudici della Corte di Cassazione, con la decisione in commento, hanno ritenuto che tale operato fosse totalmente legittimo, in base a questo ragionamento:
il dettato normativo ex articolo 186 c.d.s. e l’articolo 240, comma 2, del codice penale prevede che vada sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che “il veicolo appartenga a persona estranea al reato”;
secondo la giurisprudenza può essere ritenuto e considerato estraneo al reato solamente colui che non abbia avuto alcun coinvolgimento (diretto o indiretto) con la consumazione del reato;
nella fattispecie in oggetto, secondo il pensiero della Corte, il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente estraneo in quanto presente sul mezzo e con sintomi esteriori di ebbrezza come quelli presentanti dal conducente del veicolo.
Per tali motivazioni nel caso di specie è stata ritenuta legittima la confisca del veicolo al proprietario-passeggero, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.