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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale sez. IV, sentenza 24.09.2010 n° 34687



Avv. G. Lore
16-11-2010, 14:01
Confisca del veicolo e giurisprudenza... la “lotta” continua”. I giudici della Suprema Corte tornano sulla questione precisando che è possibile la confisca del veicolo nella ipotesi in cui il proprietario, passeggero, sia ubriaco, in quanto lo stesso non può considerarsi estraneo al reato se presente all’interno dell’autoveicolo.


Rischia, infatti, la confisca del mezzo il soggetto (ubriaco) che siede nel veicolo come passeggero affidando la propria automobile ad un conducente altrettanto ubriaco e, quindi, gravemente alterato dall’alcool.


Così hanno, infatti, precisato i giudici della sezione quarta della Cassazione penale, con la sentenza 24 settembre 2010, 34687 i quali hanno annullato un’ordinanza con cui i colleghi di merito avevano confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari di non convalidare il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia, che aveva proceduto al sequestro in quanto anche il proprietario (passeggero e non guidatore) era presente all’interno dell’auto.


I giudici della Corte di Cassazione, con la decisione in commento, hanno ritenuto che tale operato fosse totalmente legittimo, in base a questo ragionamento:

il dettato normativo ex articolo 186 c.d.s. e l’articolo 240, comma 2, del codice penale prevede che vada sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che “il veicolo appartenga a persona estranea al reato”;
secondo la giurisprudenza può essere ritenuto e considerato estraneo al reato solamente colui che non abbia avuto alcun coinvolgimento (diretto o indiretto) con la consumazione del reato;
nella fattispecie in oggetto, secondo il pensiero della Corte, il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente estraneo in quanto presente sul mezzo e con sintomi esteriori di ebbrezza come quelli presentanti dal conducente del veicolo.

Per tali motivazioni nel caso di specie è stata ritenuta legittima la confisca del veicolo al proprietario-passeggero, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

pontino82
16-11-2010, 14:14
Dunque c'è la confisca auto anche per il proprietario in stato d'ebbrezza che non guida. :eek:

HappyDriver
16-11-2010, 14:17
Abbastanza allucinante.....:eek::eek:
Chiaro esempio esempio di uno Stato che opta per la repressione e non per la prevenzione.

Oltre le considerazioni personali:
In caso di richiesta di test non essendo conducente sono obbligato a svolgere il test dell'etilometro?
Esiste una legge (se si, qualcuno puo' postare l'articolo) che obbliga una persona non alla guida di svolgere il test?

anonimovespista
16-11-2010, 14:44
Credo non abbiate capito...
Il passeggero-proprietario può pure essere sano, l'elemento determinante è che non può considerarsi estraneo al reato in quanto affida la macchina ad una persona alterata.

HappyDriver
16-11-2010, 14:57
Rischia, infatti, la confisca del mezzo il soggetto (ubriaco) che siede nel veicolo come passeggero affidando la propria automobile ad un conducente altrettanto ubriaco e, quindi, gravemente alterato dall’alcool.

nella fattispecie in oggetto, secondo il pensiero della Corte, il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente estraneo in quanto presente sul mezzo e con sintomi esteriori di ebbrezza come quelli presentanti dal conducente del veicolo.

Per tali motivazioni nel caso di specie è stata ritenuta legittima la confisca del veicolo al proprietario-passeggero, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Per me e' abbastanza chiaro...

Un conto e' la multa per incauto affidamento (quella che volevano darmi quando ci hanno fermato) un conto e' il sequestro del mezzo non intestato al conducente..

bastians
16-11-2010, 19:02
io sono allibito! ma se io: non in grado di guidare affido l'auto ad un amico che presumo non ubriaco e invece lo e'???? assurdo veramente, loro hanno bisogno dell'alcoltest per verificare se una persona oltrepassa i limiti, anche in assenza di sintomatologia, io invece che mi affido al buonsenso di un amico (che ca**o ne so se lui oltrepassa i limiti o no) mi becco le legnate sulla schiena con l'auto confiscata, andiamo sempre peggio non c'e' che dire

presente
16-11-2010, 23:33
a questo punto mi sembra ovvio che questa legge (art186) serve per fare cassa e non per prevenzione.

pontino82
17-11-2010, 00:49
io sono allibito! ma se io: non in grado di guidare affido l'auto ad un amico che presumo non ubriaco e invece lo e'???

Attenzione: la confisca è prevista per chi supera 1,50 all'etilometro.

Per cui è facile capire che l'amico a cui si affida l'auto è ubriaco o no.
Se invece l'amico che guida è al di sotto di 1,50, non c'è confisca.
La cosa che non ho capito bene è se al proprietario (passeggero) hanno confiscato l'auto E BASTA. Oppure gli hanno confiscato l'auto + sospeso la patente + visite mediche ecc. ecc. ecc. ecc.
cioè se in altre parole ANCHE al proprietario (passeggero) lo hanno denunciato per guida, ripeto GUIDA, in stato d'ebbrezza. Spero di no. Se fosse così, sarebbe RIDICOLO.