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Visualizza Versione Completa : multa pagata in ritardo, cartella esattoriale



durarexsedrex
15-11-2010, 13:14
Buongiorno,

non ho trovato una simile richiesta nel sito, nel caso fosse già discussa vi prego di scusarmi e indicarmi il link relativo.

il 4 settembre 2006 ricevo notifica per un divieto di sosta (euro 35 + euro 11 per spese di notifica, totale euro 46). Pago la sanzione oltre i 60 giorni, ovvero solo il 17 gennaio 2007.

Ricevo il 6 novembre 2010 cartella esattoriale da Equitalia per l’importo di Euro 62,76 (56,88 + 5,88 di spese di notifica), così ripartito:

cod. tributo 5242 contr. Cod. strada l. 689/81 amministrazione comunale: importo a ruolo 25,50; compensi entro le scadenze 1,19
cod. tributo 5354 contrav. Cod. della strada recupero spese l. 689/81 amministrazione comunale: importo a ruolo 11,00; compensi entro le scadenze 0,51
cod. tributo 5243 contrav. Cod. strada mag. l. 689/81 amministrazione comunale: importo a ruolo 17,85; compensi entro le scadenze 0,83.

Le mie domande erano:

1. La notifica del 14 settembre 2006 deve intendersi come “avviso bonario” che deve precedere la cartella stessa? Quindi non posso fare ricorso su questa base, corretto? (vedi ad esempio Sent. n. 220 del 28 novembre 2006 (ud. del 6 novembre 2006) della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XL - Pres. Zamagni, Rel. Chiametti Riscossione - Riscossione coattiva - Cartella di pagamento – Comunicazione di irregolarità - Art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

2. posso almeno verificare che il calcolo effettuato sia corretto e tenga conto dei 46 euro già pagati da me in passato?

Grazie

Durarexsedrex

Avv. G. Lore
15-11-2010, 13:35
1. onestamente la prima domanda non l'ho proprio capita, mi perdoni;
2. abendo pagato in ritardo la sanzione si è raddoppiata, quindi Le stanno chiedendo la metà non pagata, tutto legittimo da questo punto di vista, tranne il calcolo della maggiorazione, che non è dovuta, ma si tratta di € 11,00 inutile fare ricorso su questa vicenda.

durarexsedrex
15-11-2010, 14:21
Grazie molto gentile.

per quanto riguarda il punto 1 mi scuso per non essere stato chiaro e Le allego sotto la sentenza citata, come vedrà nelle motivazioni si parla di "mancata notifica dell'avviso bonario":

Sent. n. 220 del 28 novembre 2006 (ud. del 6 novembre 2006)
della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XL - Pres. Zamagni, Rel. Chiametti
Riscossione - Riscossione coattiva - Cartella di pagamento - Comunicazione
di irregolarità - Art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 60, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600

Massima - L’omesso invio della comunicazione di irregolarità preventiva
rispetto all’iscrizione a ruolo determina la nullità della cartella di
pagamento essendo tale adempimento non prescindibile per la prosecuzione
dell’iter della riscossione delle imposte.

Fatto - Con ricorso presentato il 7 luglio 2006 parte attorea contestava
l'operato dell'Ufficio di Milano 6 dell'Agenzia delle Entrate e dell'ESATRI
concessionario alla riscossione, e chiedeva l'annullamento dell'atto
impugnato.
Parte attorea lamentava che la cartella oggetto di impugnazione non era
stata preceduta da alcun avviso bonario ai sensi dell'art. 25 comma 3 del
D.Lgs. 472/97.
La cartella conteneva l'indicazione del numero di riferimento degli
avvisi bonari che in realtà il contribuente, riferiva di non aver mai
ricevuto, pertanto riteneva illegittima la cartella.
Aggiungeva il contribuente, nel proprio ricorso, che il ruolo esecutivo
per le somme in oggetto, doveva essere iscritto entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Parte attorea sottolineava che la cartella portava visto di esecutorietà
in data 23 dicembre 2005 e quindi oltre il termine stabilito dall'art. 17
D.P.R. 602/73.
Aggiungeva ancora, di non essere soggetto ad IRAP in quanto mancava di
organizzazione, poiché esercitava attività di lavoro autonomo e richiamava
la nota sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001.
Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'IRAP con riferimento alla
direttiva CEE n. 388/77/CEE.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella impugnata.
In data 16 ottobre 2006 l'Esatri si costituiva in giudizio e presentava
le proprie controdeduzioni nelle quali difendeva il proprio operato ed
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
All'udienza assente anche il contribuente ricorrente.

Motivi - Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti
argomentazioni e motivazioni.
Dalla lettura delle argomentazioni esposte nel ricorso risulta che
l'operato dell'ufficio, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, non sia
stato eseguito in modo corretto.
La mancata notifica dell'avviso bonario a favore del contribuente è cosa
essenziale in quanto con tale atto lo stesso contribuente sarebbe stato
messo in condizione di corrispondere il "dovuto" a favore
dell'amministrazione finanziaria, con una riduzione delle sanzioni pari ad
1/3 dell'importo edittale.
Stando anche all'ultima modifica della legge in tema di notifica di
cartella esattoriale, (richiamando l'art. 25 D.P.R. n. 602 del 29 settembre
1973) e il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, Legge 31 luglio 2005, n. 156 entrate
in vigore il 1° agosto 2005, il concessionario deve notificare la cartella
di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del
quale procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.
36 bis D.P.R. - 600/73.
Poiché la cartella qui contestata verte esclusivamente l'art. 36 bis del
già richiamato decreto presidenziale n. 600/73 deve essere rispettato
appieno tale termine di notifica.
Alla luce di quanto sopra la cartella esattoriale qui contestata doveva
essere notificata alla parte in data di gran lunga anteriore a quella
effettuata, che è del 3 maggio 2006.
Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, le lagnanze evidenziate
nel ricorso stesso non possono che trovare accoglimento.
Le spese di giudizio che vengono quantificate in complessivi Euro
1000,00 sono poste a carico dell'ufficio.
Il Collegio giudicante
P.Q.M. - Accoglie il ricorso annullando la cartella. Condanna l'Agenzia
delle Entrate di Milano 6 al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 1.000,00.

Avv. G. Lore
15-11-2010, 14:23
Ora ho capito.
L'avviso bonario è atto che deve precedere la cartella per le richieste tributarie e chiaramente per quei tributi per cui è previsto.
Nessuna legge lo prevede per le sanzioni amm.ve

durarexsedrex
15-11-2010, 14:57
Grazie, molto utile e chiaro.

Durarexsedrex

Avv. G. Lore
15-11-2010, 14:58
Si figuri