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Visualizza Versione Completa : Art.186 C.7 E 2/c



RUDI
02-11-2010, 13:10
Salve,
vi contatto per una consulenza legale riguardo al verbale contestatomi dai carabinieri per rifiuto accertamenti con etilometro.
in realta' io ho provato due volte a soffiare ma essendo invalido civile, per una scoliosi che ha modificato la mia cassa toracica non sono riuscito a soffiare fino a completare il volume di aria richiesto.
ho soffiato altresi' al pre test che ha dato esito positivo.
ho chiesto ai carabinieri di essere accompagnto al primo ospedale per l'esame ematico, essi si sono rifiutati motivando di non essere obbligati al trasporto in ospedale.
mi hanno ritirato la patente e affidato la macchina ad un soccorso stradale, fortunatamente la macchina e' intestata a persona diversa.
ho gia' precendenti di violazione art.186, nel 2006 sono tato accertato con tasso di 0,63 g/l, l'ultima sentenza del giudice e' avvenuta nel 2009 dopo una serie di patteggiamenti dell'avvocato.
ora mi chiedo se rischio la revoca della patente.
nel verbale ho dichiarato la mia scarsita' polmonare, ho dichiarato di voler essere portato all'ospedale, ho dichirato che ho tentato due volte terminare il test, sono in possesso di certificato di invalidita' del 46%, potrei anche farmi fare un certificato medico che attesti la mia insufficenza polmonare, credo il mio non sia rifiuto indiretto, ma una impossibilita' di sottopormi alle analisi dell'etilometro. non credo che il mio sia stato un rifiuto in quanto ho soffiato ben tre volte (al pre test ed all'etilometro).
nel verbale viene contestato art.186 cc.7 e 2 lett.c ma non viene citata la sintomatogia (alito vinilico forte ecc.).
dopo mi sono recato con un amico all'ospedale e mi sono sottoposto al prelievo ematico (1,30 h dopo l'orario del verbale), il risultato e' stato di 0,86 g/l.
mi chiedevo se oppormi per il rifiuto, con documentazione provante la mia impossibilita', o se consegnare l'esito dell'ospedale e tentare "di farmi meno male", 0,86 viene punito con la lettera b del cc 2.
attendo con ansia una vostra risposta.
cordiali saluti

bastians
02-11-2010, 15:42
per la revoca della patente bisogna vedere se considerano il giorno del primo misfatto per la recidiva (e allora niente revoca), oppure il giorno della condanna definitiva, e allora revoca, ma secondo me il conteggio dei 2 anni parte dal giorno del reato nel 2006, ma bisognerebbe sentire un avvocato, anche io sarei curioso di saperlo, per la storia dell'insufficienza respiratoria o polmonare devi far valere il tutto in sede penale con un buon avvocato, e riuscire a farti dare la seconda fascia e tamponare un po' il danno del rifiuto (legalmente e' considerato un rifiuto)

gino
03-11-2010, 11:52
art. 186 comma 7 cds

"Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."

RUDI
03-11-2010, 13:27
come "fatto" si intendo altro rifiuto in passato si presuppone..

bastians
03-11-2010, 14:48
art. 186 comma 7 cds

"Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."

mi condannano due anni dopo il fatto e la recidiva per la revoca quindi parte dal giorno della condanna se non ho capito male? in pratica quindi bisogna stare 4 anni in campana... i primi due perche' non sai di che morte devi morire, e se ti beccano secondo me rischi uguale la revoca visto che sei recidivo anche se non ancora condannato, gli altri due perche' lo dice l'articolo sopra citato da gino

RUDI
03-11-2010, 17:01
L'articolo Dice Per Il Medesimo Reato, A Me E' Stato Imputato In Passato Il 186 C.2/a Non Il 186 C.7

bastians
03-11-2010, 17:58
il reato e' quello...almeno credo, se ti beccano a rubare una mela e ti condannano con la condizionale, e poi ti beccano a rubare un auto nel periodo detto di recidiva allora le paghi per tutti e due, mica solo se rubi di nuovo un'altra mela, la fascia cambia ma il reato e' guida in stato di ebrezza, diverso sarebbe se fosse stato l'art.187 per guida sotto l'influenza di sostenze psicotrope o stupefacenti