Visualizza Versione Completa : Tasso alcolemico >0,5 <0,8
giovannabis
20-10-2010, 23:07
Buonasera,
Ho una questione molto semplice da porvi: sabato notte è stato fermato il mio fidanzato con un tasso alcolemico pari a 0,69 la prima volta e 0,71 la seconda (dopo essere passati 5 minuti). Pertanto c'è stata la sospensione della patente da parte della polizia stradale. C'è un termine massimo in cui la prefettura deve dare responso al mio fidanzato? Se sì entro quando? Dopodichè si può chiedere che gli venga restituita la patente e che per tale episodio non gli verrà più sospesa?
I miei dubbi si basano su articolo 148 comma 2 del CdS in cui si precisa che entro i 15 giorni successivi al ritiro (in realtà sono 20 = 5 per la polizia che trasmette a prefettura, 15 per prefettura) in caso in cui non ci fosse nessuna comunicazione (fa fede immagino il timbro postale) ho diritto a chiedere che mi venga restituita la patente (definitivamente? cioè me la ridanno e finisce lì?).
Inoltre: se chiedo il permesso per le fascie orarie giornaliere per motivi di lavoro, il recupero come avviene? Ad esempio: usufruisco di 90 ore, sono 9 giorni (il doppio,180 ore, diviso 24 ore al giorno) circa oppure 180 giorni (90 ore per 2)?
Grazie mille, scusate linguaggio da "sempliciotta"
bastians
21-10-2010, 08:03
per la prima fascia e' vero che valgono i famosi 20 giorni ma riguardano l'emissione, e non la notifica se non ricordo male, quindi trascorsi i 20 giorni dovresti chiamare in prefettura e sentire se e' stata emessa l'ordinanza o no, se non e' stata emessa fai una richiesta di restituzione e tutto finisce li, per quel che riguarda i lavori di pubblica utilita' non li puo' fare in prima fascia essendo un illecito amministrativo e non penale, si dovra' fare i tre mesi di sospensione e basta
giovannabis
21-10-2010, 13:38
Certo, concordo: 20 giorni da quando ti hanno ritirato la patente, se il prefetto non EMETTE niente (e fa fede la data di spedizione, immagino, e non la data di quando la ricevi) allora hai diritto a fartela ridare e finisce lì. Giusto?
Secondo quesito: se invece la procedura segue il suo decorso nei termini, e tu richiedi che ti venga concesso un permesso di guida per recarti a lavoro (le famose 3 ore al giorno massimo), il recupero di questa concessione, come viene calcolato?
Ad esempio: in totale sono concesse 90 ore.
ipotesi 1) Devi recuperare 180 ore (l'art. 148 c. 2 del Cds, dice il doppio del monteore concesso) : 24 ore al giorno = 7 giorni e mezzo (si arrotonda per eccesso) e quindi sono 8 giorni.
ipotesi 2) devi recuperare 90 ore = sono 180 giorni da recuperare (ossia come recita l'articolo "Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso."
giovannabis
24-10-2010, 21:05
Scusate: l'articolo di cui parlo è il 218 comma 2 del codice della strada, che potete trovare a questo link:
218 (http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.218.htm)
Qualcuno mi può aiutare? Per favore, è urgente!
Grazie in anticipo.
giovannabis,innanzitutto il tuo fidanzato ha la fortuna (nella sfortuna) di beneficiare della depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza in prima fascia (non è più un reato ed evita le grandissime rogne conseguenti).Il modus operandi della Prefettura deve pertanto uniformarsi unicamente all'art. 218 cds (come una sospensione di patente per eccesso di velocità ad es.).I famosi 20 giorni dal ritiro significano che la Prefettura deve emettere l'ordinanza entro quel termine.Ordinanza che una volta emessa deve essere notificata immediatamente all'interessato (non valgono quì i termini di 90gg. per le ordinarie notificazioni di violazione al cds).A tal proposito suggerisco di evitare sollecitazioni "telefoniche" (che possono risvegliare l'inerzia di qualche funzionario...) ma di recarsi personalmente allo spirare del termine in Prefettura, con l'augurio di riprendere la patente. Tuttavia non è che se la Prefettura non provveda nei termini non può successivamente emettere e notificare il provvedimento (rif. La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.
Cass., sez. I, 16-03-2001, n. 3832 Arch. circolaz., 2001, 564 ).Il verbale può essere autonomamente impugnato (se ci sono validi motivi) così anche l'ordinanza di sospensione avanti il GdP. Quanto al permesso di guidare in determinate fascie orarie, l'istanza deve essere presentata alla Prefettura competente entro 5 gg. dal ritiro-come recita la norma. Il primo problema è che senso ha un permesso di tre ore giornaliere al massimo per chi ad es. deve recarsi in ufficio (lavorando 7/8 ore al giorno) lontano da casa.Un rompicapo è anche il monte ore, anche se sembrerebbe che ad es. la concessione di 72 ore (tre ore al giorno) che equivalgono a 3 giorni importerebbe un aumento del preiodo di sospensione di 6 giorni. Un saluto
giovannabis
25-10-2010, 20:31
Grazie mille!
I 20 giorni sono lavorativi oppure no?
Avv. G. Lore
25-10-2010, 21:00
20 giorni pieni, lavorativi e non
kikko9006
26-10-2010, 13:21
wow fino a poco tempo fa la regola dei 20 giorni non era plausibile..cosa è cambiato nel frattempo? il passaggio da reato penale a civile?
giovannabis
26-10-2010, 16:55
Ciao Kikko9006, la regola dei 20 giorni è indicata all'art 218 del CdS. Vai a vedere in questo link al 2° comma: 218 (http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.218.htm)
Avv. G. Lore
26-10-2010, 17:02
Piano Giovanna!
La guida in stato di ebbrezza - nella parte penale - non segue il 218 cds.
Ora però la prima fascia è illecito amm.vo e quindi in questo unico caso si applica il 218 cds
giovannabis
26-10-2010, 17:53
Chiedo scusa se non sono stata chiara: l'art. 218 del Cds vale solo per illecito amministrativo, quindi per il caso del mio fidanzato da 0,5 a 0,8 che non costituisce illecito penale, giusto?
Mi confermate dunque che se entro 20 giorni dalla data del ritiro il prefetto non EMETTE l'ordinanza, allora si ha diritto alla restituzione?
Potrebbe comunque essere emessa successivamente oppure no?
Inoltre, se si chiede permesso di guidare al max per 3 ore giornaliere, in che modo viene effettuato il "recupero"? ore di permesso x 2 = giorni da recuperare
OPPURE
ore di permesso x 2 = ore totali da recuperare da convertire in giorni secondo il calcolo 24 ore = 1 giorno?
Avv. G. Lore
26-10-2010, 17:58
Sì Giovanna, essendo la prima fascia illecito amm.vo gode del 218 cds.
Volevo solo dire che ciò che dice Kikko è corretto...il 218 cds per l'illecito penale (fascia 2 e 3) non si applica.
giovannabis
26-10-2010, 18:46
Ok, grazie.
Invece avete idea su come si calcola recupero ore in caso di concessione permesso ore per guidare?
kikko9006
26-10-2010, 19:32
Sì Giovanna, essendo la prima fascia illecito amm.vo gode del 218 cds.
Volevo solo dire che ciò che dice Kikko è corretto...il 218 cds per l'illecito penale (fascia 2 e 3) non si applica.
io sono sempre in prima fascia ma visto che fino a poco tempo fa era perseguito penalmente non ho potuto godere dell art 218..
Avv. G. Lore
27-10-2010, 07:51
Esattamente
starmaro
27-10-2010, 19:32
Ciao ragazzi,sono nuovo del forum e anche a me è stata ritirata la patente per stato di ebrezza.Sono in prima fascia (0.60) e sono già passati 24 giorni senza che il prefetto abbia emesso l'ordinanza di sospensione.
Leggendo la discussione potrei ricorrere al 218 giusto?
Posso mandare una semplice raccomandata A/R alla prefettura per riavere la patente o c'e' un procedimento ben diverso?
Grazie in anticipo ragazzi :)
Avv. G. Lore
28-10-2010, 07:39
Ripetiamo ancora: i 20 gg. sono solo per l'emissione ma non per la notifica (che deve avvenire entro 30 gg. dalla emissione).
L'unica cosa che può fare è contattare l0ufficio patenti della Prefettura e sapere se l'ordinanza è stata emessa
la notifica (che deve avvenire entro 30 gg. dalla emissione).... Su questo termine non sono d'accordo. La norma- art. 218 , 2° co. cds -prescrive che l'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato. Ciò significherebbe che ,dopo la sua emissione, occorre sollecitamente (lo stesso giorno o al massimo il giorno seguente feriale) provvedere alla notifica. Altrimenti , con un curioso paradosso, dovremmo agomentare che il termine di notifica potrebbe essere quello ordinario ex art. 201 cds di 90 gg. Ma verrebbe totalmente frustrata la finalità della norma. A voler essere cavilloso, anche il termine di emissione dell'ordinanza non è esattamente di 20gg. L'agente che ritira la patente, deve inviarla entro 5 giorni dal ritiro in prefettura unitamente a copia del verbale. Può accadere che l'adempimento venga effettuato il giorno seguente, ed anche il giorno seguente il conducente abbia personalmente presentato in prefettura l'istanza per la guida in determinate fasce orarie.Da questo momento (fa fede il protocollo d'entrata dei documenti) il prefetto ha 15 giorni per emettere il provvedimento : ergo dal momento del ritiro della patente non possono trascorrere più di 17 giorni per l'emissione dell'ordinanza
Dott. Perruolo
28-10-2010, 09:43
Il termine di 30 giorni è stato individuato dalla Giurisprudenza di Cassazione. Si ribadisce, inoltre, che i termini di 5+15+30 non si applicano quando si sfocia nel penale.
Conosco quel filone giurisprudenziale cha attinge all'art. 2 L. 214/90, anche se non è giurisprudenza univoca : "In tema di violazioni del codice della strada, l'art. 218 del D.Lgs. n. 285 del 1992 esige (comma 2) che l'ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell'agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata "immediatamente" all'interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all'interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, "immediatamente" dopo l'adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo.
Cass. civ., Sez. I, 07/11/2003, n. 16714" Un saluto
Dott. Perruolo
28-10-2010, 10:15
Conosco anche questo filone.Ma questa sentenza è stata superata da giurisprudenza più recente. Per cui solitamente si fa riferimento al termine di 30 giorni per superare eventuali incertezze procedimentali.
Avv. G. Lore
28-10-2010, 10:29
Cass. Civ. 19234/04 e 11390/01 che è purtroppo il filomne maggioritario.
"...infatti non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitanto a stabilire che essa deve essere effttuata immediatamente, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. 2 Legge 241/90, in base al quale tutte le procedura amministrative devono compiersi nel termine di 30 giorni".
Ovviamente la sentenza contaria citata da Arma l'ho usata e la uso ben volentieri
Dott. Perruolo
28-10-2010, 10:33
Naturalmente, a seconda dei casi specifici, la giurisprudenza va "piegata" alle proporie necessità.
giovannabis
28-10-2010, 17:51
Quindi facendo un breve riepilogo?
Illecito amministrativo (>0,5 ma <0,8): polizia/carabinieri/etc. ritirano patente, hanno tempo 5 giorni a trasmettere a prefettura. Il prefetto ha tempo 15 giorni da quando riceve patente ad emettere ordinanza. L'ordinanza deve essere comunicata all'interessato nel più breve tempo possibile, ossia almeno 30 giorni?
Avv. G. Lore
28-10-2010, 17:52
non più di 30 gg.
starmaro
28-10-2010, 19:22
cavolo...mi sono perso hehe.
Quindi dopo 50 giorni da quando mi hanno fermato e ritirato la patente se ancora non so nulla,posso richiedere la restituzione?
Anche se non capisco proprio il perchè debbano fare un casino del genere.
Pensavo che i 20 giorni citati dall'articolo 218 fossero a se stanti...i 30 giorni per la notifica non li prendeva in considerazione
giovannabis
28-10-2010, 20:03
Ok, grazie.
Comunque se entro 20 giorni il prefetto non ha emesso ordinanza (e per saperlo basta che chiamo in prefettura se non ho ancora ricevuto ordinanza) allora posso chiedere la restituzione della patente, giusto?
giovannabis
28-10-2010, 20:06
Qual è la modalità per richiederla?
giovannabis
01-11-2010, 11:36
Se però ci fosse stato un ritardo della polizia stradale, per cui ha trasmesso la patente al prefetto dopo i 5 giorni massimi previsti, e comunque il prefetto emette entro 15 giorni dal ricevimento della patente, devono comunque restituirmi la patente?
bastians
01-11-2010, 15:30
l'unica cosa e' aspettare i famosi 20 giorni e andare in prefettura, se non e' stata emessa l'ordinanza fare richiesta di restituzione...non credo ci siano risposte certe qui, perche' poi tutto funziona in base ad esperienze personali e interpretazioni varie da parte di prefetture avvocati tribunali giudici di pace etc... Ti diro' che ho visto restituzioni di patenti su richieste fatte in base all'art.218 nonostante non si potesse...(parlo di II e terze fasce penali nell'anno 2009), percio'...
masterlock
01-11-2010, 21:00
scusate ragazzi a me hanno tolto la patente per guida in stato d ebrezza il 25 giugno e il prefetto ha disposto la sospensione provisoria per 180 giorni. questi giorni possono anche aumentare o passati i 180 giorni se l analisi vengono bene posso riprendere la patente ?
io oltre al problema della notifica (a cui alla fine non ho capito se ci si possa appellare o no) ho quest'altro problema...
rateizzazione multa
stando alla legge 120/10 io dovrei poter rateizzare la multa perchè sono con un reddito inferiore a quanto indicato.
Oggi chiamo in prefettura e mi dicono che se faccio richiesta di rateizzazione della multa, essa diventa il doppio più anche le spese istruttorie... ma è possibile?? dove stra scritto che si applica questa cosa????
La prefettura non c' entra nulla.
L' ammenda, che ricade nel penale, sarà eventualmente rateizzabile dopo che sarai condannato.
E cmq, trattandosi di penale, sarà meglio far fare questa richiesta all' avvocato quando sarà tempo di farlo.
giovannabis
07-11-2010, 14:36
scusate ragazzi a me hanno tolto la patente per guida in stato d ebrezza il 25 giugno e il prefetto ha disposto la sospensione provisoria per 180 giorni. questi giorni possono anche aumentare o passati i 180 giorni se l analisi vengono bene posso riprendere la patente ?
Innanzitutto: qual era il tasso rilevato?
Se la fascia è sino a 0,8 non è penale, per cui trascorsi i 180 giorni e dopo la visita la patente te la dovrebbero ridare.
Tengo a precisare che NON sono avvocato ma parlo per esperienza vissuta da vicino...
giovannabis
07-11-2010, 14:37
La prefettura non c' entra nulla.
L' ammenda, che ricade nel penale, sarà eventualmente rateizzabile dopo che sarai condannato.
E cmq, trattandosi di penale, sarà meglio far fare questa richiesta all' avvocato quando sarà tempo di farlo.
Caro Gino,
perchè dici che l'ammenda cade nel penale? Se il tasso alcolemico è < di 0,8 è amministrativo....
pontino82
07-11-2010, 15:47
Innanzitutto: qual era il tasso rilevato?
Se la fascia è sino a 0,8 non è penale, per cui trascorsi i 180 giorni e dopo la visita la patente te la dovrebbero ridare.
Tengo a precisare che NON sono avvocato ma parlo per esperienza vissuta da vicino...
Per la prima e seconda fascia in molte commissioni basta fare la prenotazione della visita, cioè non è obbligatorio aver concluso l'intero iter delle visite mediche. Con il solo foglio della prenotazione vai in Prefettura, ufficio patenti, il giorno dopo la scadenza del perioodo di sospensione della patente e te la ridanno.
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.