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Visualizza Versione Completa : Possibile notifica fuori tempi previsti della multa con autovelox



Ricchan
15-10-2010, 01:34
Salve,

mi è arrivata ieri a casa la raccomandata con il verbale di contestazione del codice della strada; stesso tratto di strata, stesso autovelox di qualche mese fa, con il limite però ora elevato a 70 Km/h in centro abitato (quindi importo della contravvenzione minore e niente punti).
Questa volta però, mi è stato notificato con un notevole ritardo dato che l'infrazione risale al 21/06/2010, la busta ha come timbro di recapito quello di ieri appunto...

Cosa fare?

Grazie,


Riccardo

Avv. G. Lore
15-10-2010, 09:24
Allora la notifica è regolare, perchè effettuata nei 150 gg. dall'infrazione.
Il termine di 90 gg. si applica solo per i verbali elevati successivamente alla entrata in vigore della riforma (agosto 2010)

Ricchan
15-10-2010, 11:01
Mi scusi, ma pensavo di rientrare nei termini del nuovo codice della strada: infatti il verbale è stato registrato il giorno 17/09/2010, in data successiva ad agosto 2010. Vero è che l'infrazione è stata commessa il giorno 21/06, però si parla di data di elevazione del verbale; dalla Sua risposta mi viene da pensare che quindi questa coincida con la data dell'infrazione, ma a me sembra strano, potrebbe chiarirmi questo punto?

Grazie,

Riccardo

Avv. G. Lore
15-10-2010, 11:05
No, quella che dice Lei è data di accertamento, ma il fatto è antecedente all'Agosto 2010.
Se poi l'accertamento è del 17.9 ancor di più la notifica è tempestiva.
Per le rilevazioni con macchinario e non con verbalizzante vi sono due momenti: l'infrazione e l'accertamento.

Ricchan
15-10-2010, 13:59
Mi scusi, messa così mi sembra di capire che si devono contare i giorni dalla data di accertamento? Ma non è un paradosso bello e buono? Cosa vuol dire che se è stata accertata la violazione il 17/09 è ancora più tempestiva?
Non mi dite che la pm potrebbe prendersi che ne so 6 mesi di tempo, il personale andare alle maldive ecc ecc prima di procedere all'accertamento del verbale, e poi notificarlo in una settimana e sarebbe tempestivo!

Si può sapere una volta per tutte, da quale evento a quale altro evento vanno contati i giorni? La macchina è stata acquistata ad aprile e quindi non ha mai cambiato proprietario, nessun problema di verifica dati presso il pra...

Poi io pensavo questo, tu pa procedi a prendere in consegna un verbale di accertamento oggi 17/09, dopo l'entrata in vigore del nuovo cds; questo ad oggi stabilisce le nuove norme procedurali e dice che per i tempi di notifica ci sono 90; secondo me dovevi rispettare quelli, indipendente dalla data dell'infrazione sulla base della quale va bene giudichi l'ìnfrazione, la sanzione, i punti persi; ma non le norme procedurali. Poi sicuramente non è così, sono io che vivo in un mondo a parte; ma è scandaloso come nelle situazioni poco precise o limite, dove ci sarebbe da valutare caso per caso è sempre e comunque il povero cittadino co§]!@ne a rimetterci.

Avv. G. Lore
15-10-2010, 14:23
Una volta per tutte Le è stato già detto :)
Capisco (o spero) che un tono così accalarato non sia svolto nei nostri confronti.
Art. 201 cds: il dues a quo è l'accertamento per la notifica.
Lei qualunque data guarda non ha nessuna ipotesi di decadenza: se anche rilevasse l'infrazione il termine è di 150 gg. (e ci siamo), dall'accertamento è di 90 gg. (e ci siamo).
Nulla quaestio sul punto.
La giurisprudenza ha dichiarato comunque che l'accertamento deve avvenire in un termine congruo e il termine congruo giuridicamente è sempre almeno 60-90 gg.

Ricchan
15-10-2010, 14:46
Ovviamente il tono accalorato non era nei vostri confronti, ma dettato dalla seconda multa dalla stessa postazione autovelox nell'arco dei 3 mesi (e forse un po' dalla confusione del momento che, se posso permettermi soltanto un appunto costruttivo al vostro operato, non sempre mirate a dipanare senza ombra di dubbio - capisco comunque che non sia facile nè dovuto). Tra l'altro, almeno la prima volta, la pa non si è nemmeno degnata di produrre alcuna documentazione di omologazione e taratura dell'apparecchiatura in oggetto, pure dopo mia espressa richiesta a tutti gli effetti di legge per raccomandata a/r.

Allora comunque ho capito che non ricado nel nuovo CdS, e fin qui ci siamo. Ma siamo sicuri che i giorni non vanno contati dal giorno dell'infrazione al giorno di consegna alle poste o al messo comunale della notifica? In un altro sito di associazione dei consumatori che considero affidabile, la data di produzione del documento elettronico o cartaceo (verbale di accertamento a distanza dell'infrazione) non veniva nemmeno menzionata per il computo dei giorni, perchè sarebbe dunque rilevante.

Mi sembrava consolidata nella giurisprudenza la data di massimo 1 giorno per la pa per prendere conoscenza dei dati dell'intestatario da quando avviene l'infrazione (certo se non ci sono stati recenti cambi di proprietario); inoltre se ammettessimo di concedere 60/90 giorni dall'infrazione alla pa per attivarsi ad accertare una violazione, più consideriamo i 90 gg come ulteriori per l'invio mezzo posta... allora siamo sempre da capo, 150 gg e anche oltre che cos'è cambiato? Insomma possono praticamente fare come vogliono ed essere sempre nei termini.

Noi cittadini che siamo quelli che sborsiamo le regole le dobbiamo sempre rispettare, e dall'altra parte invece? Cocedetemi almeno lo sfogo!

Avv. G. Lore
15-10-2010, 15:03
Onestamente non ho capito bene il Suo post, nè l'appunto alla precisione che onestamente è sempre riconosciuta, basti vedere quanto durano i topic in relazione al numero dei post.
Comunque a parte tutto, davvero non ho capito cosa ha voluto appuntare nel Suo post.
Spero di essere all'altezza del sito dei consumatori affidabile.
Art. 201 cds: Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento... (chiaramente questo è il nuovo testo).
Accertamento e non infrazione.
Solitamente infrazione e accertamento coincidono. Quando c'è una rilevazione meccanizzata l'infrazione è il giorno x e l'accertamento può anche essere il giorno y.
Accertamento non è il momento in cui si hanno i dati del trasgressore come rileva Lei, ma semplicemente quando il verbalizzante visiona le risultanze del macchinario.
Ripeto che in questo caso discutere sul fatto che dovrebbe rilevare l'una o l'altra non cambia assolutamente le cose.
Nel primo caso valgono i 150 gg., nel secondo i 90, ma sempre tempestiva è la notifica.
Aggiungo che per le notifiche postali rileva la data di consegna alle poste e non di ricezione.
Aggiungo qui....ma questo principio in questo forum è sempre stato affermato.
Sullo sfogo concordo.

Ricchan
15-10-2010, 16:13
Mi scusi se era incomprensibile l'appunto o fuori luogo, intendevo che una risposta che dipana le questioni senza ombra di dubbio non viene sempre fornita al primo colpo, ma sono a volte necessari (a mio modesto avviso) più interventi del normale, creando come appunto dice anche Lei dei topic lunghi e articolati. Questo non è poi così un bene, specie quando si vuole andare indietro a prendere una risposta già data ad altre persone per lo stesso problema.

Sono certo che questo dipenda anche anzi soprattutto dallo sforzo profuso nel rispondere possibilmente a tutti nel minor tempo e prediligendo la sintesi.

Per quanto riguarda la questione dei tempi di notifica io sul sito dell'ADUC ho ottenuto queste informazioni:



Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
La notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti (vedi nota *), ovvero -citando l'art.201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non e' facile da stabilire perche' puo' variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
(*) Nota importante: modifica introdotta dall'ultima riforma del codice della strada, legge 120/2010, art.36. Il termine di 90 giorni per la notifica differita dei verbali vale per le infrazioni commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il termine era di 150 giorni.

ADUC - Scheda Pratica - RIFORMA CODICE DELLA STRADA ESTATE 2010: le novita' (http://sosonline.aduc.it/scheda/riforma+codice+della+strada+estate+2010+novita_179 92.php)

Se gradisse commentarle riguardo a cosa si intende per data in cui l'amministrazione e' posta in grado di provvedere all'identificazione considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli. Io ritengo, a sensazione e a logica, che nel momento in cui il materiale fotografico viene estratto dal macchinario, loro sono in grado di leggere la targa del veicolo e risalire tramite essa a tutti i dati necessari se il PRA è aggiornato; se poi si prendono il tempo per andare a caccia di farfalle prima di mettersi al lavoro su quel materiale, bene, basta che rispettino i 90 giorni tra la data in cui sarebbero teoricamente in grado di leggere le informazioni e quella in cui notificano il verbale. Se non fosse così, i 90 giorni (o 150 che siano) cosa ci starebbero a fare? E' ovvio che ci rientrerebbero sempre mentre il diritto del cittadino di non vedersi notificata una multa di cui non si può ricordare nulla andrebbe a farsi friggere. Mah...

Su una cosa sono d'accordo, nella normativa è indicato espressamente che le multe antecedenti il 13 agosto mantengono il termine dei 150 giorni, e mestamente credo che anche stavolta la multa mi toccherà pagarla.

Cordiali saluti,

Riccardo

Avv. G. Lore
15-10-2010, 16:22
Sul fatto che al primo tentativo ogni tanto non sia facile essere esaustivi concordo...del resto volente o nolente un tecnico ha un apporccio tecnico e un non tecnico non lo ha.
E' nella naturalezza delle cose: se mi perde un rubinetto e l'idraulico mi spiega tutto per filo e per segno probabilmente io ci metto molto di + a capire rispetto a qualcun altro :).
Sul resto a me pare che quanto detto in quella scheda e quanto diciamo noi è la stessa cosa, anzi io ne sono certo.
Almeno siamo arrivati a un punto in cui tutti concordiamo...Lei rientra nei 150 gg. quindi rilevando o meno l'accertamento la notifica ovunque la si guardi è tempestiva

puvotto
28-10-2010, 13:21
Buongiorno e scusate se approfitto della discussione…

se ho capito bene, riportando il ragionamento al mio caso in cui la foto è stata scattata il 31/07/2010, ma l’accertamento dell’infrazione (compilazione del verbale) è del 08/10/2010, i punti che mi saranno decurtati dalla patente saranno 5, anche se l’08/10/2010 vigeva già il nuovo e attuale codice della strada in cui l’art. 142 comma 8 non prevede più la decurtazione di 5 punti ma di 3 punti e 155 euro di ammenda.
In sostanza mi puniscono oggi (decurtano cinque 5 invece di 3) usando una legge che non esiste più?


Cordiali Saluti e grazie.

Massimiliano.

Avv. G. Lore
28-10-2010, 14:19
In sostanza sì ahimè.
Comunque se vuole valutare il verbale siamo a Sua disposizione

puvotto
29-10-2010, 07:49
Grazie della "amara" conferma.
Con piacere, vi invio tramite fax il verbale per la valutazione.

Cordiale saluti.

P.Massimiliano

Dott. Perruolo
29-10-2010, 09:34
Perfetto. Entro 3/4 giorni dal ricevimento della documentazione riceverà un parere.