PDA

Visualizza Versione Completa : rifiuto esame del tasso alcolemico



praticanteavv
13-10-2010, 19:27
Salve a tutti,
ne approfitto qui anche per presentarmi a voi del forum:D
...di certo non è che inizio proprio col piede giusto,ma sono contenta di essere una di voi!
Il mio problema è questo: nell'aprile del 2008 sono stata fermata dalla Polizia Stradale e, avendo ecceduto nelle libagioni, ho opposto rifiuto a sottopormi all'alcool test. Perciò sono stata denunciata ai sensi dell'art. 186 c.d.s.
Successivamente all'entrata in vigore del D.L. 117/2008, mi è stata pure sequestrata l'auto, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p.
Ora che è entrata in vigore la l. 120/2010 e alla luce delle varie sentenze in materia (sia Corte Costituzionale che Cassazione), volevo sapere c'è un sistema certo per ottenere la revoca della confisca della macchina, una volta stabilita dal Giudice.
Nell'attesa posso venderla ad un altro? Posso svolgere i lavori di pubblica utilità?
Sono molto confusa perchè non so a quale normativa è sottoposto il mio caso. Grazie a chiunque saprà rispondermi.

bastians
13-10-2010, 19:42
ti hanno gia' condannata? se non ti hanno condannata allora per il favor rei potresti tentare la via dei LPU ed evitare la confisca e dimezzare la sospensione, l'auto se e' sotto sequestro cautelativo no, non la puoi vendere

praticanteavv
13-10-2010, 19:59
innanzitutto grazie per la risposta;)
cmq, sono contenta della conferma che mi hai dato circa il divieto di poter alienare l'auto (ma non so dove avevo letto di una cosa simile che mi aveva lasciato alquanto perplessa!) e lieta di sapere che realmente esiste questa "scappatoia" dei LPU al fine di evitare la confisca della macchina!
ma quindi i lavori di pubblica utilità sono previsti dall'ultimissima riforma del cds di questa estate?

bastians
13-10-2010, 20:07
yes

Simo165
14-10-2010, 20:23
Ciao Praticanteavv,
la corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale”, dell’articolo 186 comma 2 lettera c), del Codice della Strada, ne deriva che la confisca non puo' essere applicata retroattivamente.
Chi ha commesso il fatto prima del 23/05/2008 dovrebbe essere salvo. Chiedi spiegazioni al tuo avvocato.
Corte Costituzionale: la confisca per guida in stato di ebbrezza non può essere retroattiva. (http://legale.guidaconsumatore.com/00848_corte-costituzionale-la-confisca-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-puo-essere-retroattiva/)

praticanteavv
17-10-2010, 16:36
ho parlato col mio avvocato e quando abbiamo discusso circa la possibilità di evitare la confisca dell'auto, svolgendo lavori socialmente utili, mi ha preso per matta:o....ma allora esiste o no questa chance?sapreste darmi un riferimento normativo utile, perchè mi sa che sono in mani sbagliate!vi prego, chi è ferrato in materia, mi dia un aiuto nel più breve tempo possibile.Grazie mille

Avv. G. Lore
17-10-2010, 18:18
Ecco l'art. 186, comma 9 bis.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.