Avv. G. Lore
05-10-2010, 14:11
Va accolta, salva rinnovazione del provvedimento, la domanda di sospensione del provvedimento di revisione di una patente B, in assenza di comunicazione all’interessato da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti; in particolare il pregiudizio grave e irreparabile č insito negli effetti irreversibili che si determinerebbero “medio tempore”.
Lo ha precisato il Tar Emilia Romagna - Parma con l'ordinanza n. 117 del 22 giugno 2010.
Lo ha precisato il Tar Emilia Romagna - Parma con l'ordinanza n. 117 del 22 giugno 2010.