Avv. G. Lore
30-09-2010, 08:17
Altra sentenza della Suprema Corte tesa a limitare i diritti oppositivi del cittadino.
Fa fede fino alla querela di falso tutto quello che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuto in sua presenza.
Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte nella sentenza 11 settembre 2010, n. 19416 rigettando il ricorso promosso contro una pronuncia con cui il giudice di pace aveva respinto l’opposizione presentata avverso la contestazione di una violazione al CDS (nello specifico all’articolo 172, commi 2 e 3) in quanto il conducente del veicolo aveva fatto uso durante la guida del cellulare senza l’ausilio dell’auricolare.
Nella sentenza de qua, infatti, i giudici di legittimità precisano che “la querela di falso è sempre necessaria per contestare la veridicità del verbale con il quale i vigili hanno rilevato infrazioni al codice della strada”.
La decisione in oggetto va a rafforzare l’orientamento che richiede sempre la querela di falso al fine di sconfessare il verbale degli agenti a discapito delle altre pronunce che, invece, non richiedono un adempimento così oneroso per l'automobilista; su tale argomento, infatti, la Corte si era espressa sottolineando come “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”(cfr. Cass. n. 25676/2009).
Da quanto detto appare evidente un contrasto giurisprudenziale sul punto che, indi, consente ampia libertà di manovra chiaramente da assecondare con difese giuridicamente valide volte a difendere e portare avanti l'orientamento più favorevole all'automobilista.
Resta comunque da precisare che in circostanza di oggettiva illegittimità del verbale (targa non corrispondente, auto non propria...) la querela di falso non è comunque mai obbligatoria, come anche quando si vada a contestare la leggittimità procedurale dell'iter sanzionatorio
Fa fede fino alla querela di falso tutto quello che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuto in sua presenza.
Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte nella sentenza 11 settembre 2010, n. 19416 rigettando il ricorso promosso contro una pronuncia con cui il giudice di pace aveva respinto l’opposizione presentata avverso la contestazione di una violazione al CDS (nello specifico all’articolo 172, commi 2 e 3) in quanto il conducente del veicolo aveva fatto uso durante la guida del cellulare senza l’ausilio dell’auricolare.
Nella sentenza de qua, infatti, i giudici di legittimità precisano che “la querela di falso è sempre necessaria per contestare la veridicità del verbale con il quale i vigili hanno rilevato infrazioni al codice della strada”.
La decisione in oggetto va a rafforzare l’orientamento che richiede sempre la querela di falso al fine di sconfessare il verbale degli agenti a discapito delle altre pronunce che, invece, non richiedono un adempimento così oneroso per l'automobilista; su tale argomento, infatti, la Corte si era espressa sottolineando come “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”(cfr. Cass. n. 25676/2009).
Da quanto detto appare evidente un contrasto giurisprudenziale sul punto che, indi, consente ampia libertà di manovra chiaramente da assecondare con difese giuridicamente valide volte a difendere e portare avanti l'orientamento più favorevole all'automobilista.
Resta comunque da precisare che in circostanza di oggettiva illegittimità del verbale (targa non corrispondente, auto non propria...) la querela di falso non è comunque mai obbligatoria, come anche quando si vada a contestare la leggittimità procedurale dell'iter sanzionatorio