Avv. G. Lore
27-09-2010, 12:22
Le violazioni al codice della strada, accertate con l’ausilio di mezzi tecnici di controllo, avvenute in strada urbana o in centro abitato devono essere immediatamente contestate da parte degli organi di polizia stradale. Lo ha stabilito il Tribunale di Viterbo, con la sentenza 23 giugno 2010, n. 467 il quale ha accolto l’appello promosso da un conducente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che aveva ritenuto quest’ultimo responsabile della violazione di cui all’art. 148, comma 2, Codice della Strada.
Il tutto verte sulla corretta interpretazione della normativa di riferimento, data dall’art. 168, comma 4, legge 1 agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), ai sensi del quale “Nelle ipotesi in cui vengono utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo non vi è obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tale disposizione, che deroga al principio della contestazione immediata, deve essere, però, letta in coordinamento con il primo comma della medesima norma, la quale afferma che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Sebbene la decisione che qui si annota si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, indipendentemente dal fatto che si tratti di centro abitato o meno, non vi sarebbe mai l’obbligo di contestazione immediata nel caso in cui il rilevamento della velocità avvenga mediante un’apparecchiatura di vecchia generazione (c.d. Velomatic 512) che consente l’accertamento della velocità stessa dopo il passaggio del veicolo, è da evidenziare come la normativa ora richiamata sembrerebbe limitare alle autostrade ed alle strade extraurbane la deroga alla contestazione immediata di cui sopra.
Secondo i giudici territoriali, infatti: “fuori dai casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità, ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti, avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all’immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia stradale, anche per l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente”.
Il tutto verte sulla corretta interpretazione della normativa di riferimento, data dall’art. 168, comma 4, legge 1 agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), ai sensi del quale “Nelle ipotesi in cui vengono utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo non vi è obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tale disposizione, che deroga al principio della contestazione immediata, deve essere, però, letta in coordinamento con il primo comma della medesima norma, la quale afferma che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Sebbene la decisione che qui si annota si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, indipendentemente dal fatto che si tratti di centro abitato o meno, non vi sarebbe mai l’obbligo di contestazione immediata nel caso in cui il rilevamento della velocità avvenga mediante un’apparecchiatura di vecchia generazione (c.d. Velomatic 512) che consente l’accertamento della velocità stessa dopo il passaggio del veicolo, è da evidenziare come la normativa ora richiamata sembrerebbe limitare alle autostrade ed alle strade extraurbane la deroga alla contestazione immediata di cui sopra.
Secondo i giudici territoriali, infatti: “fuori dai casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità, ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti, avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all’immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia stradale, anche per l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente”.