Avv. G. Lore
11-09-2010, 19:03
illegittima la confisca della vettura dell’automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza e provocando un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico fissato dalla legge.
E’, quindi, il limite sopra indicato che va ad incidere sulla confisca dell’auto anche in caso di incidente (il limite è rimasto invariato anche dopo l’approvazione del nuovo codice della strada).
Così ha deciso, con la sentenza 18 agosto 2010, n. 32021, la Suprema Corte in riferimento all’articolo 186 del codice della strada, concernente, appunto, la guida in stato di ebbrezza.
Interpretazione restrittiva, quindi, dell’articolo 186 CdS.
Dal combinato disposto dei commi 2, lett. C e 2- bis, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, si deve procedere alla confisca obbligatoria del mezzo solamente nella ipotesi in cui il tasso alcolemico accertato all’automobilista (che ha provocato l’incidente) sia superiore al limite di 1,5 g/l; in caso diverso è sufficiente il fermo amministrativo.
Nella sentenza de qua i giudici hanno precisato che “ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura”.
Dunque, “da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente.
L’avere poi, il legislatore inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l’incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell’autovettura”.
E’, quindi, il limite sopra indicato che va ad incidere sulla confisca dell’auto anche in caso di incidente (il limite è rimasto invariato anche dopo l’approvazione del nuovo codice della strada).
Così ha deciso, con la sentenza 18 agosto 2010, n. 32021, la Suprema Corte in riferimento all’articolo 186 del codice della strada, concernente, appunto, la guida in stato di ebbrezza.
Interpretazione restrittiva, quindi, dell’articolo 186 CdS.
Dal combinato disposto dei commi 2, lett. C e 2- bis, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, si deve procedere alla confisca obbligatoria del mezzo solamente nella ipotesi in cui il tasso alcolemico accertato all’automobilista (che ha provocato l’incidente) sia superiore al limite di 1,5 g/l; in caso diverso è sufficiente il fermo amministrativo.
Nella sentenza de qua i giudici hanno precisato che “ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura”.
Dunque, “da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente.
L’avere poi, il legislatore inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l’incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell’autovettura”.