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Visualizza Versione Completa : Ricorso al giudice di pace



silviobianca
01-09-2010, 11:39
Buongiorno, la mia vicenda è un po' complessa: ho preso una multa per velocità nel comune di ravenna, ho fatto ricorso al giudice di pace chiedendo la sospensione che è stata concessa il 123° giorno dalla richiesta,ma il ricorso è stato rigettato.
La contravvenzione è stata pagata entro il termine 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.
Sicccome il dispositivo del giudice non citava nessu importo l'avvocato al tempo ha spedito una raccomandata dicendo che sarebbero stati pagati 344 euro più spese cioè quello riportato sul verbale originariamente.
E' stato fatto il versamento e regolarmente spedito alla polizia municipale e a l SORIT.
Non è mai arrivata nessuna opposizione dall'ente a tale raccomandata.
Dopo tre anni mi arriva l'ingiunzione di pagamento dell'altra metà della multa più spese...
Che fare?? non vale il silenzio assenso in questi casi??
Grazie!

Avv. G. Lore
01-09-2010, 11:40
No non vale il silenzio assenso.
Bisogna fare un'opposizione deducendo la legittimità del pagamento della sola sanzione minima attesa la sospensione del verbale.
Spero che Lei abbia tutta la documentazione necessaria in mano

silviobianca
01-09-2010, 14:21
No non vale il silenzio assenso.
Bisogna fare un'opposizione deducendo la legittimità del pagamento della sola sanzione minima attesa la sospensione del verbale.
Spero che Lei abbia tutta la documentazione necessaria in mano

Si ho tutta la corrispondenza intercorsa al tempo...
quello che trovo assurdo è che ad una raccomandata dove l'avvocato chiede il pagamento della somma del verbale non ci sia stata risposta scritta ma verbale che si poteva procedere e dopo tre anni mi viene chiesto di pagare il resto... faccio un'osservazione... il cds all'art. 204 bis dice che "il ricorso non sospende i termini dell'esecuzione della sanzione"... cioè se il giudice concede la sospensione dopo i 60 giorni la sanzione automaticamente raddoppia.Tenuto conto che l'inizio dell articolo dice "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta" si può fare ricorso...
Praticamente io non devo pagare per fare ricorso ma sembra che la soluzione più conveniente per non pagare il doppio sia fare ricorso e poi pagare perchè non trascorrano i 60 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso... questa ha tutta l'aria di essere un CAUZIONE che implicitamente viene chiesta al cittadino....ma...LA SENTENZA N° 114 DEL 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE AVEVA DICHIARATO ILLEGITTIMO L'ART 204 BIS DELL CDS 2004 DOVE IL CITTADINO DOVEVA CORRISPONDERE PER FARE RICORSO L'IMPORTO DELLA MULTA COME CAUZIONE... CHE DITE VOI A RIGUARDO?? GRAZIE!

Avv. G. Lore
01-09-2010, 14:29
No, se paga il verbale decade dall'opposizione, quindi non si può agire come dice Lei.
La sospensione retroagisce alla presentazione del ricorso

silviobianca
01-09-2010, 14:53
No, se paga il verbale decade dall'opposizione, quindi non si può agire come dice Lei.
La sospensione retroagisce alla presentazione del ricorso

C'è una legge che riporta questa cosa sulla retroattività della sospensione del provvedimento?
Scusate se vi rompo ma siete molto preparati nelle risposte e finalmente comincio a capirci qualcosa! complimenti e grazie

Dott. Perruolo
01-09-2010, 15:08
E' la natura stessa del provvedimento di sospensione che prevede questo effetto. L'istanza di sospensione è tesa per l'appunto ad ottenere la sospensione del provvedimento che irroga la sanzione nel momento in cui si presenta opposizione.

Avv. G. Lore
01-09-2010, 17:49
Esattamente.
Che senso giuridico avrebbe sospendere un provvedimento senz che la sospensione possa operare?