Visualizza Versione Completa : Tranello della patente a ore.
Nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione ufficiale del nuovo codice stradale pensavo che ogni mio guaio fosse risolto:
1-prima fascia non penale (evitare procedimento penale e solo sanzione amministrativa)
2-patente a ore per i lavoratori che certifichino la loro necessità di guidare a scopi lavorativi.
Dato che ho commesso il reato( ora infrazione) di guida in stato di ebbrezza in prima fascia il 23 luglio mi sono deciso a girare tutti gli uffici di procura e prefettura per tentare di capire se rientrassi o meno nel nuovo codice e soprattutto per la patente a ore.
Ho avuto due amare sorprese: la prima che la legge secondo questi funzionari non è retroattiva e quindi di inviare una lettera prima dell'emissione del dp al prefetto per chiedere di essere giudicato secondo le nuove norme ed evitare quindi almeno l'avvocato( e non è detto che verrà accettata), la seconda( quella che mi premeva di più per il lavoro) che LA PATENTE A ORE NON E'IN EFFETTI COSI'CONVENIENTE dal momento che(cito funz.uff patenti prefet.) " per ogni ora di guida viene aggiunto UN GIORNO ALLA SOSPENSIONE TOTALE"( il che vuol dire che in tre mesi 180 ore, 180 giorni in più = altri sei mesi!!), "se per caso il guidatore viene sorpreso alla guida fuori dalla fascia oraria viene sanzionato in modo molto pesante a liv.amministrativo e penale"(può capitare un imprevisto !) ed in fine "occorre una documentazione molto ampia per certificare l'estrema necessità e non è detto che sia approvata"( basta solo abitare vicino alla fermata di un bus per non vedere accettata la richiesta)..
Insomma credo che sia l'ennesimo decreto alquanto discutibile prodotto dal nostro beneamato governo per creare l'illusione di stato attento alle problematiche dell'onesto cittadino ma che in realtà non si rivela tale.
Amilcare1
31-07-2010, 13:13
Grz per le informazioni Elia ..volevo fare domanda anche io ed ho gia' pronta l' istanza da consegnare ma sapevo che per ogni ora di guida scontavi il doppio cioe' 1 ora di guida 2 ore di fermo per cui i miei 7 mesi sarebbero 8 mesi e 15 giorni solo che partono dal giorno della sospensione vuol dire che ho fatto gia' 2 mesi e mezzo per nulla .....vicino a casa ho una fermata del bus ma e' dove lavoro che non c' e'...... arriva il treno poi ho 4 km a piedi ....... se qualche collega passa a prendermi mi sa che lascio perdere ...poi con il fatto che spesso si formano code vicino a casa e che nel mio caso sono stato coinvolto ( anche se ho tutte le ragioni ) in incidente, probabile che lascio perdere tiro a fatica fine anno e non chiedo nulla .
attenzione alle informazioni date senza documenti alla mano. Andate da un professionista.
Amilcare1
31-07-2010, 14:14
Si fabry io ho fatto l' istanza con il mio legale ma a dire il vero anche lui era un po' perplesso ......
Si fabry io ho fatto l' istanza con il mio legale ma a dire il vero anche lui era un po' perplesso ......
si tratta delle prime istanze. non credi che anche lui abbia bisogno di fare esperienza su questo punto?
Le info che ho riportato mi sono state date alla segreteria ufficio patenti prefettura, da una delle responsabili d'ufficio. Come il funzionario ufficiale le a comunicate a me io le ho riportate qui( mi prendo responsabilità), per comunicare l'assurdità della cosa. Addirittura il tono utilizzato era di tipo dissuasivo, ossia "ti consiglio di non procedere, molti credono che sia un bene ma non lo sarà, io te l'ho detto poi fai ciò che credi..", giusto per togliere le ultime residue speranze di salvarsi in qualche modo. Io per pagare pago, ma addirittura esortare a lasciar perdere tutto mi sembra eccessivo..
Questa novità del nuovo codice avrebbe potuto rappresentare l'unica ancora di salvezza per la mia professione , ma ora mi vedo costretto a lasciar perdere anche questa opzione e se sarà realmente in questi termini( che onestamente sono assurdi) lo faranno in molti..
Non è tutto oro quello che luccica purtroppo.
Le info che ho riportato mi sono state date alla segreteria ufficio patenti prefettura, da una delle responsabili d'ufficio. Come il funzionario ufficiale le a comunicate a me io le ho riportate qui( mi prendo responsabilità), per comunicare l'assurdità della cosa. Addirittura il tono utilizzato era di tipo dissuasivo, ossia "ti consiglio di non procedere, molti credono che sia un bene ma non lo sarà, io te l'ho detto poi fai ciò che credi..", giusto per togliere le ultime residue speranze di salvarsi in qualche modo. Io per pagare pago, ma addirittura esortare a lasciar perdere tutto mi sembra eccessivo..
Questa novità del nuovo codice avrebbe potuto rappresentare l'unica ancora di salvezza per la mia professione , ma ora mi vedo costretto a lasciar perdere anche questa opzione e se sarà realmente in questi termini( che onestamente sono assurdi) lo faranno in molti..
Non è tutto oro quello che luccica purtroppo.
permettimi un consiglio: la legge non dice nulla circa quello che hai appena riferito. per cui a me di quello che dice chiunque non me ne importa nulla. non dovrebbe importare nemmeno a te. quando uno vuole un'informazione, non va a parlare con un funzionario qualunque.
io quando avrò la sospensione definitiva, affitterò un piccolo alloggetto vicino al luogo di lavoro e vado a piedi, mi sembra la soluzione migliore! purtroppo non ho altre alternative!
ciao elia mi son ritrovato nella tua stessa situazione fermato il 25 luglio 0,57 di tasso alcolico anche io vorrei essere giudicato secondo la nuova nomativa come dovrei muovermi? grazie
Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente (1) (2)
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2
. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti:mad: impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri:mad:, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta.
Amilcare1
04-08-2010, 20:36
si tratta delle prime istanze. non credi che anche lui abbia bisogno di fare esperienza su questo punto?
Sicuramente avra' bisogno di fare esperienza ...... magari diventera' una via molto utile per i nuovi "indagati ", ma cio' non toglie che lascia dei seri dubbi .
Io ho scelto di usare i mezzi e la bici anche se mi costera' molta fatica , speriamo passi in fretta questo tempo .
bastians
04-08-2010, 21:22
Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente (1) (2)
...
Questo articolo del CDS e' quello che ci riguarda e non l'art. 218
Art. 223 - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
Ma veramente ci riguarda e come- 186 dice - pena accessoria della sospensione della patente ed é quella del 218.Ed é li che trovi le info sulla disciplina delle ore concesse ( il mio post si riferiva a un'osservazione che la legge nulla dice su come si aggiungono le ore permesse ai mesi di sospensione).
bastians
05-08-2010, 07:22
si vero, speriamo di riuscire ad utilizzarle...io ho postato l'altro articolo perche' la nostra sospensione e' regolata da quello visto che abbiamo commesso un penale
Nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione ufficiale del nuovo codice stradale pensavo che ogni mio guaio fosse risolto:
1-prima fascia non penale (evitare procedimento penale e solo sanzione amministrativa)
2-patente a ore per i lavoratori che certifichino la loro necessità di guidare a scopi lavorativi.
Dato che ho commesso il reato( ora infrazione) di guida in stato di ebbrezza in prima fascia il 23 luglio mi sono deciso a girare tutti gli uffici di procura e prefettura per tentare di capire se rientrassi o meno nel nuovo codice e soprattutto per la patente a ore.
Ho avuto due amare sorprese: la prima che la legge secondo questi funzionari non è retroattiva e quindi di inviare una lettera prima dell'emissione del dp al prefetto per chiedere di essere giudicato secondo le nuove norme ed evitare quindi almeno l'avvocato( e non è detto che verrà accettata), la seconda( quella che mi premeva di più per il lavoro) che LA PATENTE A ORE NON E'IN EFFETTI COSI'CONVENIENTE dal momento che(cito funz.uff patenti prefet.) " per ogni ora di guida viene aggiunto UN GIORNO ALLA SOSPENSIONE TOTALE"( il che vuol dire che in tre mesi 180 ore, 180 giorni in più = altri sei mesi!!), "se per caso il guidatore viene sorpreso alla guida fuori dalla fascia oraria viene sanzionato in modo molto pesante a liv.amministrativo e penale"(può capitare un imprevisto !) ed in fine "occorre una documentazione molto ampia per certificare l'estrema necessità e non è detto che sia approvata"( basta solo abitare vicino alla fermata di un bus per non vedere accettata la richiesta)..
Insomma credo che sia l'ennesimo decreto alquanto discutibile prodotto dal nostro beneamato governo per creare l'illusione di stato attento alle problematiche dell'onesto cittadino ma che in realtà non si rivela tale.
Elia su tu sei in prima fascia e il procedimento penale è ancora pendente non c'è dubbio che dovrà essere applicata la legge più favorevole e pertanto a mio avviso il tuo procedimento penale sarà archiviato in quanto il fatto non è più previsto come reato.
Poi le carte dalla Procura dovrebbero essere inviate in prefettura la quale provvederà ad irrogarti l' attuale sanzione amministrativa prevista.
Tieni presente che salvo casi rari di particolare celerità ed efficienza da parte della pubblica amministrazione per tutto ciò potrebbero anche passare alcuni ANNI.
Aggiungo che a mio avviso non devi essere tu a chiedere di essere giudicato con la nuova normativa ma ciò deve avvenire in automatico.
Inoltre se vuoi muoverti tu per ridurre i tempi per quanto riguarda la parte penale devi rivolgerti in Procura, non in prefettura.
saluti
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