Visualizza Versione Completa : Comunicazione coneducent
alfonso_vas@hotmail.it
30-07-2010, 10:44
Salve, ho ricevuto un verbale per aver suoerato il limite di velocita tra i 10 e i 40 km/h, non ricordando il giorno della contravvenzione
da chi fosse utilizzata l'automobile, visto che è a disposizione della famiglia, cosa devo comunicare?
grazie Saluti
Avv. G. Lore
30-07-2010, 10:57
Se comunica che non si ricorda chi fosse alla guida equivale a non fare la comunicazione, quindi salverebbe i punti ma soggiacerebbe al 126 bis
alfonso_vas@hotmail.it
30-07-2010, 10:59
Quindi o scelgo un componente della famiglia a caso a cui far togliere i punti o pago! giusto?
Avv. G. Lore
30-07-2010, 11:06
sì.
Buongiorno,
ho un problema simile, ma leggendo il verbale e i moduli ho ancora dei dubbi.
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità però superiore ai 40Kn/h, quindi multa, 10 punti in meno e sospensione patente. Però non so che guidava la macchina essendo passati due mesi, e nel verbale c'è scritto "infrazioni accertate a carico di sconosciuo". Ora da quello che ho capito bisogna pagare la multa, e comunicare i dati del conducente. Se non comunico i dati del conducente che non li so, devo inviare qualche dichiarazione speciale, o è sufficente che non comunichi nulla. Aspetto che mi arrivi la multa di €263, la pago e il procedimento si chiude?
Grazie della risposta.
Avv. G. Lore
07-08-2010, 15:00
E' sufficiente che non comunichi nulla.
Arriverà il 126 bis e pafgerà salvando i punti.
Essendoci anche la sospensione potrebbe essere oggetto anche di notifica del 180 cds
Grazie.
Cosa consiste la notifica del 180 cds?
Avv. G. Lore
08-08-2010, 13:26
Le riporto il testo integrale dell'art. 180 cds
1. per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (2)
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. (3)
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (4)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92. (5)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Nel Suo caso si potrebbe applicare cumultativamente al 126 bis anche il comma 8 del 180
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