Avv. G. Lore
30-07-2010, 10:23
si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Si esclude, coś, che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Si esclude, coś, che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.