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Visualizza Versione Completa : impugnabilità provvedimento di ritiro patente



dottorlex74
26-07-2010, 19:05
Salve, sto proponendo ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti a seguito di guida in stato di ebbrezza e risultato etilometro di 0,57.
In più occasione ho letto sul codesto forum che tale provvedimento non è impugnabile ma lo è soltanto la successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
Non riesco a capire, però, su cosa fondiate la predetta affermazione. Potreste chiarirmi il vostro punto di vista?
grazie

bastians
26-07-2010, 20:17
veramente puoi impugnare o opporti al decreto penale che ti verra' consegnato, entro 15 giorni, se vuoi opporti al decreto prefettizio puoi farlo dal giudice di pace, ma in ogni caso sucessivamente avrai un processo penale e una condanna alla quale potrai opporti se non opterai per l'oblazione

fabry73
26-07-2010, 20:19
semplicemente dal fatto che non puoi opporti ad un verbale, mi sembra abbastanza scontato :)

bastians
26-07-2010, 20:26
perche'...e' un verbale quel foglio che ti danno? naaaaaaaaaaa :D non sapevo!!!

dottorlex74
27-07-2010, 08:08
so bene che seguirà un procedimento penale che, probabilmente, si definirà con un decreto penale di condanna opponibile nei quindici giorni dalla notifica, ma la domanda da me posta era diversa.
Su quali basi, a mio avviso infondate, affermate che il provvedimento di ritiro della patente non è impugnabile?
grazie

P.S.
sto proponendo ricorso esclusivamente ai fini della sospensiva, per tentare il recupero della patente per la stagione estiva.

danymo
27-07-2010, 14:05
a me il gdp dopo la consegna del parere favorevole della cml ha detto che sospenderà il provvedimento del prefetto. è solo una sospensione. io avevo fatto ricorso con motivazioni varie, ma lui lo ha rigettato, dicendomi però che se gli dimostro che non sono un'alcolizzata, mi fa riprendere la patente. anzi era molto accanito contro questa legge perchè non è affatto giusta.

danymo
27-07-2010, 14:09
aggiungo però che la vedo dura che tu riesca a fare tutto per riavere la patente in estate..con i tempi non credo proprio ce la faccia. per ricorso gdp ci vogliono dei mesi, e anche per esami e cml!

dottorlex74
27-07-2010, 19:01
sei troppo pessimista!
Le sospensive vengono esaminate subito, se segnalate come urgenti.
Ciao

Avv. G. Lore
27-07-2010, 19:17
dottorlex il provvedimento di ritiro della patente non esiste.
Il verbale del 186 cds è solo un verbale di elezione di domicilio e di informativo dell'avvio delle indagini penali, non irrgativo di nessuna sanzione, ergo non sussiste alcun interesse a opporlo.
Tra l'altro se vogliamo è un atto penale e non amministrativo.
L'unico atto amministrativo che si può opporre è l'ordinanza di sospensione.
Se poi ritieni che stiamo dicendo baggianate procedi e potresti anche fare giurisprudenza (nel senso di creare una nuova via, non è un invito a fare la facoltà di legge...)!!!

fabry73
27-07-2010, 21:17
Se poi ritieni che stiamo dicendo baggianate procedi e potresti anche fare giurisprudenza (nel senso di creare una nuova via, non è un invito a fare la facoltà di legge...)!!!

:D:D:D
bravo avvocato. meno male ogni tanto si tira una battuta, sennò tutto questo diventa veramente deprimente.:)

dottorlex74
28-07-2010, 08:58
@ Avv. LORE
Egr. collega,
mi rammarico del tuo atteggiamento e ancor di più del fatto che non ti sei reso conto che il quesito veniva posto da un collega ... non credo che l'utente medio del forum sia interessato a conoscere il fondamento delle tue affermazioni, generalmente gli è sufficiente sapere se può o meno far qualcosa per il problema che lo affligge ...
Detto questo, mi trovo costretto a replicare.
So bene che il mondo del diritto italiano è pressochè illimitato, non si può esser esperti in tutto; io, infatti, per mancanza di tempo, non mi occupo abitualmente di opposizioni a sanzioni amministrative e non pretendo di conoscerne ogni aspetto ... come ben saprai, però, se viene un amico col problema non nè vuol sapere di rivolgersi altrove ...
In ragione di tale motivo, per sciogliere i dubbi sulla fattispecie in questione, ho tentato di documentarmi su internet, imbattendomi su codesto forum, nel quale ho letto, però, diverse affermazioni che hanno sollevato le mie perplessità ... il resto è ormai noto.
Ho proposto ricorso avverso il ritiro della patente perchè ritengo che vi sia identità di posizione soggettiva tra questa fattispecie ed il provvedimento prefettizio di sospensione della patente.
Devo ammettere che mi è sempre piaciuto indurre l'autorità giudicante a creare giurisprudenza sulla base delle mie interpretazioni normative, magari modeste ma sempre ben argomentate.
Con rammarico, però, mi corre obbligo evidenziare che non è questo il caso.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza a Sezioni Unite N. 2519/06 (ed ancora con la N. 22844/09), ha chiarito che "Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 l. n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace ..." ... la sua accoglibilità, poi, è un altro discorso!
Spero di esserti stato di aiuto per i ricorsi futuri.
Con umiltà
dottorlex74

Avv. G. Lore
28-07-2010, 13:34
Non capisco il tono, ho semplicemente fatto una battuta, collega o meno non mi pare assolutamente di averti mancato di rispetto.
Le due sentenze citate le conosco e per donami attengono a fatti diversi e anzi contrari a ciò che riferisci, ma anche se fossero attinenti ma non per questo le riterrei corrette.
Questo "malvezzo" (anche mio come di tutti noi colleghi) di fondare le nostre ragioni unicamente sulle sentenze della cassazione non comporta alcuna vincolatività delle stesse e laddove non le ritenga condivisibili non le seguo.
Laddove non vi sia un provvedimento sanzionatorio e amministratio viene meno l'interesse e il diritto agire dal mio punto di vista.
Ciò posto la frase "mi rammarico del tuo atteggiamento e ancor di più del fatto che non ti sei reso conto che il quesito veniva posto da un collega ... non credo che l'utente medio del forum sia interessato a conoscere il fondamento delle tue affermazioni, generalmente gli è sufficiente sapere se può o meno far qualcosa per il problema che lo affligge" perdonami ma non la condivido:
1. non capisco perchè avrei dovuto individuare che tu sia un collega e da dove origini la tua sospresa nel non averlo intuito...non c'è nessuna differenza tra un avvocato e un non avvocato dal mio punto di vista e conosco tanti appassionati di diritto che non hanno la laurea in legge;
2. non rientra nel mio voler svolgere questa attività di consulenza dire soltanto è così o è cosà, ma specifico anche il ragionamento sottostante sia per aprirmi al confronto qualora vi siano diversità di vedute, sia per motivare la mia consulenza, ci metto nome e cognome e mi ritengo fallibile.

fabry73
28-07-2010, 13:40
ho tentato di documentarmi su internet


N.B. lo dici tu stesso:cool:

Allora sono avvocato anch'io e non lo sapevo::)

Avv. G. Lore
28-07-2010, 13:44
Riporto per trasparenza la sentenza 27503/2009
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 27503/2009 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 27503 del 29/12/2009
Circolazione stradale - Artt. 189 e 223 del Codice della Strada - Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale - Ritiro e sospensione della patente di guida - Quando il "verbale" consiste nell'accertamento di un fatto costituente reato, lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all'A.G..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di Pace di Milano del 17.7.03 C. D. dichiarò di proporre opposizione, nei confronti del Comune di quella città, avverso il verbale di contestazione della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7 (Nuovo Codice della Strada), redatto in data (OMISSIS) dalla locale polizia municipale, che aveva nella circostanza proceduto al ritiro del documento di patente di guida, perchè a seguito di un incidente con danni alle persone non avrebbe prestato assistenza alla persona infortunata. Il ricorrente, negata la propria responsabilità del sinistro e la sussistenza dell'omissione di soccorso, chiese la sospensione dell'esecutività del verbale e la dichiarazione d'inefficacia dello stesso in quanto l'illegittimo, quanto meno nella parte comminante la detrazione di dieci punti di punteggio dalla patente di guida in via istruttoria prova testimoniale al fine di dimostrare le proprie tesi in fatto.

Al ricorso resistette il Comune di Milano, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, segnatamente eccependo "l'incompetenza per materia" del giudice adito, vertendosi in fattispecie di violazione costituente reato, devoluta al giudice penale. Tale eccezione venne sostanzialmente accolta dal giudice adito, il quale, con sentenza del 28.2.04, dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione sui rilievi:
a) che il fatto accertato aveva natura di reato, come del resto chiaramente precisato nel verbale;
b) che il ritiro materiale della patente operato dagli agenti ex art. 218 C.d.S., al quale avrebbe potuto far seguito nei successivi gg. 15 la sospensione prefettizia,non costituiva di per se atto impugnabile, essendolo solo quello del prefetto, nelle forme di cui all'art. 205 C.d.S. cit.;
c) neppure la decurtazione del punteggio era stata inflitta con il verbale, trattandosi di una sanzione accessoria che avrebbe potuto conseguire ex lege, solo al formarsi della pronunzia giurisdizionale definitiva sull'accertamento del fatto costituente violazione di una norma per la quale era prevista la sospensione della patente.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso si articola su tre profili, con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 23, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 205 e 223 censurandosi la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione davanti al Giudice di Pace, per la ritenuta competenza del giudice penale anche in ordine alla sanzione accessoria del ritiro della patente al riguardo obiettandosi che nello stesso verbale era indicatata le "avvertenze per le infrazioni al codice della strada" la possibilità di impugnazione dell'atto davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223, cit. D.Lgs. è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità nè l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessale l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.

Le censure sono infondate e frutto di erronea lettura delle citate pronunzie di questa Corte che si riferiscono tutte ad ipotesi nelle quali al materiale ritiro del documento di abilitazione alla guida da parte degli agenti accertatori aveva fatto seguito, come previsto dall'art. 223 C.d.S. l'irrogazione, da parte del Prefetto, della misura cautelare della sospensione della patente, provvedimento quest'ultimo contro il quale, e non anche contro l'atto di accertamento della violazione costituente reato, è prevista nell'ultima parte dell'articolo la facoltà di opposizione nella forme di cui all'art. 205 c.p.c. (vale a dire con le modalità previste per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per le violazioni costituenti illecito amministrativo).

Quando il "verbale" consiste nell'accertamento di un fatto costituente reato (come nel caso di specie, in cui era stata ravvisata un'ipotesi di omissione di soccorso, a seguito di incidente con feriti prevista e punita dall'art. 189 C.d.S., commi 1 e 7) lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all'A.G., nè ai sensi dell'art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall'art. 203) che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale, ove non impugnato, assume efficacia di titolo esecutivo), nè ai sensi dell'art. 223, u.p., considerato, per quanto già detto, che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all'esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni. Non essendo stato tale potere ancora esercitato all'atto dell'opposizione, questa non avrebbe potuto proporsi, a nulla rilevando le non pertinenti "avvertenze" contenute sul retro del modulo (evidentemente predisposto per la contestazione di infrazioni amministrative) impropriamente utilizzato dai verbalizzanti.

Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha dichiarato l'inammissibilità di tale "precoce" opposizione considerato che il verbale di per sè costituiva una notitia criminis, sottratta alla cognizione del giudice civile, prevista solo per gli atti a contenuto sanzionatorio amministrativo cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, artt. 204 bis, 205 e 223 C.d.S..

Tale decisione risulta peraltro conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. Sent. n. 13207/05, 17342/07, ord. 13388/08, pronunzie sezionali che hanno tutte dichiarato l'inammissibilità di siffatte opposizioni), nè si pone in contrasto con il dettato delle Sezioni Unite, n. 2519/06, che pur affermando in via prioritaria ed astratta, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al momento della constatazione del fatto, ha tuttavia espressamente fatta salva la diversa e successiva "questione (demandata ai Giudice di detta opposizione) dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione".

Le suesposte considerazioni comportano l'assorbimento, nella reiezione, del secondo profilo di censura, attinente alla dedotta insussistenza degli estremi della violazione contestata nel verbale, questione in ordine alla quale avrebbe potuto pronunziarsi solo il giudice penale.

Quanto al terzo, attinente alla decurtabilità del punteggio dalla patente di guida, per una violazione commessa proprio nel giorno di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che aveva modificato la tabella allegata all'art. 126 bis C.d.S. (la cui effettiva conoscibilità si assume sarebbe stata possibile solo all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non reperibile in quella giornata) la censura va disattesa, sia perchè si basa su circostanza di fatto non provata (e che neppure risulta essere stata espressamente addotta in sede di merito sotto il suesposto profilo), sia perchè non è corredata da alcuna specifica critica all'argomentazione reiettiva esposta dal giudice a quo, evidenziante il radicale difetto d'interesse al riguardo, non essendo stata ancora applicata tale sanzione accessoria che sarebbe conseguita "ex lege soltanto al formarsi della pronuncia giurisdizionale definitiva sull'accertamento del fatto costituente violazione ...".

Il ricorso va in definitiva respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Comune di Milano delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui 200 per esborsi.

Avv. G. Lore
28-07-2010, 15:23
Ovviamente quanto sopra unicamente per argomentare sul fatto che richiamare solo il precedente giurisprudenziale non è assorbente.
Per il resto concordo nel cercare di dinamicizzare il diritto mediante l'ottenimento di talune innovative sentenze

dottorlex74
28-07-2010, 16:19
caro collega, evidentemente ho notato nella tua precedente risposta (o battuta) una vena sarcastica che, forse, non vi era e, se così fosse, chiedo venia.
Devo, però, sottolineare che solo adesso ho ricevuto una risposta degna di nota e fondata su una pronunzia dal quale evincere argomentazioni, giuste o sbagliate che siano.
Quanto al noto "malvezzo", purtroppo, nei Fori da me frequentati difficilmente si riesce a convincere un giudice senza giurisprudenza a suffragio delle proprie argomentazioni .. probabilmente anche perchè, data la mole di lavoro, a questi fa comodo ricevere precedenti per facilitare il proprio lavoro ... fortunatamente, talvolta, qualche anima pia è disposta ad ascoltare le interpretazioni alternative del diritto ma, ahimè, è occasione rara!
Tornando al merito della fattispecie, sono costretto a dissentire dai tuoi rilievi in quanto la pronunzia a Sezioni Unite riguarda ipotesi eguale a quella che mi riguarda e niente affatto contraria (vedrò di riportarla per esteso quando possibile). Ipotesi totalmente diversa, invece, è quella da te riportata, anche se il principio di diritto è, senz'altro, utilizzabile .... non condivisibile, ma utilizzabile.
Per chiarirti il mio punto di vista e l'interesse di parte ricorrente poni il caso che, a causa della stagione estiva o di ritardi dell'ufficio, il Prefetto emani l'ordinanza di sospensione soltanto a Ottobre ... quindi anche oltre la sanzione che verrà probabilmente irrogata ... ritieni che non vi sia un interesse ad agire del soggetto rimasto privo della patente di guida per tutto questo periodo?
a mio avviso il ritiro della patente è pur sempre un provvedimento sanzionatorio che cagiona un danno a chi lo subisce, magari a causa di un esame "etilometrico" illegittimo ... e con ciò non voglio senz'altro tutelare gli alcolizzati che vanno in giro a causare incidenti ... sono totalmente astemio e ne vado fiero!
Lieto dell'incontro professionale (ma solo adesso :D)


P.S.
Dalla terminologia utilizzata non era poi così difficile ipotizzare che il quesito fosse posto da altro tecnico del diritto :)

dottorlex74
28-07-2010, 16:20
@ avv. Fabry73
purtroppo nella banca dati giuridica utilizzata da me e da molti colleghi, per di più lautamente pagata, non si rinvengono pronunzie dei Giudici di Pace, autorità che decidono sulle opposizioni a sanzioni amministrative, ne consegue che ci si rivolge alla banca dati google, dove spesso si trova qualche estratto o il riscontro di qualche collega che ha già ottenuto pronunzie, favorevoli o contrarie che siano, sulle fattispecie che interessano.
Ad ogni buon conto, lieto di averti fatto ritrovare avvocato! :confused:

Avv. G. Lore
28-07-2010, 16:59
La mia frase " potresti anche fare giurisprudenza (nel senso di creare una nuova via, non è un invito a fare la facoltà di legge...)!!!" era tutto meno che sarcastica e l'aggiunta tra parentesi era proprio tesa a specificare che non si trattava di un invito a studiare legge (sicuramente offensivo), bensì ad arrivare a una pronuncia che servisse da precedente.
Non capisco questo continuare a specificare che avrei dovuto capire che siamo colleghi, perchè ti ripeto sia che tu sia un avvocato, sia che tu sia un normale cittadino appassionato di diritto non cambia minimamente la mia considerazione, essendo ben felice di confrontarmi con chiunque e l'essere avvocati non da patenti particolari.
Inoltre il mio ragionamento credo averlo palesato sin da subito e non rileva dal mio punto di vista che ora abbia citato una sentenza della Cassazione, perchè, lo ripeto, il ragionamento giuridico per mia oponione deve fondarsi sui dati sostanziali e solo ad abundantiam sostenersi sul precedente, posto che il nostro essere di civil law e non di common law "according to me" è motivo di vanto.
Ciò posto è di particolare rilievo questo confronto e molto utile.
La sentenza da cui trai spunto la conosco, ma ne do la medesima interpretazione della Cassazione da me citata, solo per comprovare che in questo caso la giurisprudenza fiocca in un senso o nell'altro.
Io comprendo benissimo il tuo principio, ma dal mio punto di vista vi è un'incompetenza a giudicare del GdP perchè la patente in questo caso viene ritirata per un reato e quindi il GdP dovrebbe pronunciarsi su una questione che esula dalla sua giurisdizione.
Egli può solo pronunciarsi (sempre dal mio punto di vista) sulla sospensione cautelare che è invece un provvedimento amm.vo e che sorge unicamente al momento della notifica dell'ordinanza.
Sino a quel momento la questione è solo penale.
In sostanza il gdp investito di un'opposizione a un verbale di elezione di domicilio e notitia criminis ex art. 186 cds su cosa dovrebbe pronunciarsi non essendo stata elevata alcuna sanzione, men che meno di sua competenza?
Lieto dell'incontro (sin da prima!)

fabry73
28-07-2010, 17:04
@ avv. Fabry73

scusa, ma proprio non mi va di discutere con Te. ti rispondo solo per precisare, per non creare confusione agli utenti, che non sono avvocato.Da adesso in poi puoi dire tutto quello che vuoi, come si addice ad una vera democrazia, in fondo tutte le opinioni vanno rispettate. io rispetto anche la tua, cerca di scusarmi se proprio non riesco a condividerla, magari sbaglio io.

mandoz72
21-12-2011, 15:28
Salve,
vi scrivo perchè ho un grosso problema.
lavoravo per una concessionaria di Automobili in Abruzzo e avendo la mia compagna a Milano mi spostabvo in macchina di notte per tornare su a milano e poi riscendere in Abruzzo.
A febbraio durante un viaggio, ho avuto un colpo di sonno e ho provocato un incidente alle 3.50 di notte. Ero al centro dell' autostrada e non potendo fermarmi con le macchine che viaggiavano sono uscito al primo casello di lodi.
All'indomani ho contattato la Polizia tramite un conoscente in Abruzzo scoprendo dalla stessa che mi aveva cercato sul luogo di lavoro per comunicare l'incidente.
Quindi sono risceso in sede e mi sono recato alla polizia per comunicare l'avvenuto e farmi dare i dati delle vetture coinvolte e così ho potuto fare denucia all'assicurazione.
in seguito mi veniva contestata l'omissione di soccorso con 5 punti e 18 mesi di sospensione.
In seguito all'evento ho perso anche il lavoro.
Ho presentato ricorso al Giudice di pace poichè non c'era dolo nella mia intenzione ma, solo paura per il lavoro (come è successo) e impossibilità di fermarmi dove ero al centro della A1. ma il giudice di pace ha rigettato.Il verbale non l'ho contestato e l'ho pagato ma ho fatto richiesta di sospensiva dell'ordinanza al giudice di pace.
Questo a Settembre e poi a Novembre mi è arrivato il rigetto.
In nessun modo il prefetto può sospendere la cosa?
Ora da disokkupato ho trovato una consulenza presso un'azienda che ha sede a Roma ma, io che risiedo a Milano dovendomi occupare dei punti vendita devo girare sul territorio nazionale ma, non ho la patente.
Ora vorrei chiedere al prefetto la possibilità di restituzione per lavoro ma, l'azienda mi chiede un esempio scritto di lettera da presentare poi al prefetto e non so che cosa indicare.
Se non riesco a svolgere la mansione perdo anche questo lavoro ancor prima di iniziare.
Mi dite cosa posso fare e se possibile dei suggerimenti su cosa deve scrivere l'azienda perchè la richiesta sia motivata?
Grazie
Mandoz72.





















caro collega, evidentemente ho notato nella tua precedente risposta (o battuta) una vena sarcastica che, forse, non vi era e, se così fosse, chiedo venia.
Devo, però, sottolineare che solo adesso ho ricevuto una risposta degna di nota e fondata su una pronunzia dal quale evincere argomentazioni, giuste o sbagliate che siano.
Quanto al noto "malvezzo", purtroppo, nei Fori da me frequentati difficilmente si riesce a convincere un giudice senza giurisprudenza a suffragio delle proprie argomentazioni .. probabilmente anche perchè, data la mole di lavoro, a questi fa comodo ricevere precedenti per facilitare il proprio lavoro ... fortunatamente, talvolta, qualche anima pia è disposta ad ascoltare le interpretazioni alternative del diritto ma, ahimè, è occasione rara!
Tornando al merito della fattispecie, sono costretto a dissentire dai tuoi rilievi in quanto la pronunzia a Sezioni Unite riguarda ipotesi eguale a quella che mi riguarda e niente affatto contraria (vedrò di riportarla per esteso quando possibile). Ipotesi totalmente diversa, invece, è quella da te riportata, anche se il principio di diritto è, senz'altro, utilizzabile .... non condivisibile, ma utilizzabile.
Per chiarirti il mio punto di vista e l'interesse di parte ricorrente poni il caso che, a causa della stagione estiva o di ritardi dell'ufficio, il Prefetto emani l'ordinanza di sospensione soltanto a Ottobre ... quindi anche oltre la sanzione che verrà probabilmente irrogata ... ritieni che non vi sia un interesse ad agire del soggetto rimasto privo della patente di guida per tutto questo periodo?
a mio avviso il ritiro della patente è pur sempre un provvedimento sanzionatorio che cagiona un danno a chi lo subisce, magari a causa di un esame "etilometrico" illegittimo ... e con ciò non voglio senz'altro tutelare gli alcolizzati che vanno in giro a causare incidenti ... sono totalmente astemio e ne vado fiero!
Lieto dell'incontro professionale (ma solo adesso :D)


P.S.
Dalla terminologia utilizzata non era poi così difficile ipotizzare che il quesito fosse posto da altro tecnico del diritto :)

Avv. G. Lore
21-12-2011, 15:32
Cortesemente Mandoz non appesantire il forum con discussioni identiche ripetute.

http://www.ricorsi.net/forum/come-fare-ricorso/8943-verbale-di-violazione-al-codice-della-strada.html#post60683