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Visualizza Versione Completa : Giudice di Pace non accoglie in maniera incomprensibile



nym
26-07-2010, 11:31
Nel lontano 2008 tramite il Vs. sito avevo effettuato un ricorso al giudice di pace per un autovelox mod. 104/C. La cosa si è protratta per anni a causa di continui rinvii e si è conclusa (per ora) oggi in maniera del tutto inaspettata, voglio spiegare l'iter per capire se sono io fuori dal mondo o c'è qualcosa di cui non sono informato (ovviamente riassumo):
1. Presento il ricorso redatto da voi, dove sostanzialmente si chiedeva al comune di presentare la documentazione della taratura dell'autovelox e di provare che fossero presenti le dovute indicazioni riguardanti la segnalazione dell'autovelox stesso
2. In prima udienza (dopo un paio d'anni) non si presenta nessuno per il comune e noto (senza che il giudice mi dica nulla) che nel fascicolo era presente una dichiarazione di una diecina di righe del comune con allegata la multa, la foto della rilevazione e copia del verbale. Il giudice esamina il ricorso (credo abbia letto solo i titoli dei paragrafi) e dice che sulla taratura cit. "seguo una mia personale interpretazione e non la ritengo necessaria", io inorridisco faccio notare gli articoli da voi citati ma non ottengo attenzione. L'attenzione del giudice si sposta sulle segnalazioni e convoca il comune (che non si era presentato) affinché deponga al riguardo.
3. Si presenta l'agente verbalizzante asserendo ancora che il certificato esiste (ma non se ne è vista copia) e descrivendo la posizione e la forma del cartello di segnalazione. Chiedo al giudice un rinvio per presentare una memoria a mia difesa per quanto dichiarato e la ottengo
4. Vado sul posto indicato dell'agente e vedo una serie di cose:
a. Il cartello era presente ma con davanti un cartello di pericolo per la presenza di 2 incroci
b. Sopra al cartello c'era l'indicazione della fermata dell'autobus
c. c'erano ben più di 2 incroci ma 4 o 5 prima del luogo della rilevazione.
Per cui dopo aver fotografato il cartello fotocopiato una cartina dove indicavo le posizioni ho presentato la mia memoria dicendo che il cartello era irregolare e che ancora non si vedeva documentazione da parte del comune.

Questa mattina, senza la presenza di alcuna persona della controparte, il giudice scorrendo la mia memoria (credo ne abbia lette 3 righe) mi dice che non accoglie il ricorso dicendo che la velocità rilevata 83Km/h era troppo elevata se fossi andato un 7-8Km/h in meno allora avrebbe parzialmente accolto, ma stanti le cose non poteva. :eek:

Ora mi chiedo:
1) E' possibile per il comune ignorare così bellamente un ricorso, non facendo presentare nessuno e men che meno inviare documentazione?
2) Visto che mi sembra di aver provato il vizio sul verbale oltreché l'evidente mancanza di documentazione agli atti, è possibile che di fronte ad una cosa palesemente irregolare (almeno per quello che so) un giudice possa dire certe cose????

Attenderò la sentenza per vedere le motivazioni (che ho chiesto al giudice e ho attenuto come risposta un: "leggerà tra un mesetto circa"), però la curiosità di avere un parere un po' più esperto di me mi farebbe piacere.

Grazie in anticipo
Mariano

Avv. G. Lore
26-07-2010, 11:48
Quando avrà la sentenza per verificare l'appellabilità

nym
05-10-2010, 11:48
Uscita la sentenza, e sono inorridito. Di seguito il testo con tra parentesi quadre note mie per indicare commenti e omissioni:

[Cappello di rito]
[...] legale rappresentante della società [...] esponeva che il verbale opposto deve essere annullato per i seguenti motivi:
A) Violazione dell'obbligo della preventiva segnalazione dell'autovelox. La segnaletica verticale non è conforme alle prescrizioni di legge in quanto sono presenti numerose strade di intersezione tra il punto di rilevazione e il punto di segnalazione. Inoltre il cartello di segnalazione dell'autovelox risulta parzialmente oscurato per la presenza di altri cartelli di segnalazione.
b) Omessa indicazione delle verifiche di funzionamento e della taratura dell'apparecchio di rilevazione automatica.
Concludeva come in epigrafe.
Il Comune di Aulla ha fatto pervenire nei termini la documentazione di rito [n.d.r. FALSO: non ho potuto visionare nelle udienze alcuna documentazione, tanto che nella memoria autorizzata citata successivamente ho specificatamente citato il fatto] confermado la legittimità dell'accertamento, in particolare che l'accertamento è stato effettuato con strumento regolarmente tarato e omologato utilizzato sotto il diretto controllo dell'agente che ne ha verificato la perfetta funzionalità.
[Riassunto: prima udienza, presente solo io ... rimandata due volte per assenza della controparte]
All'udienza del 20/07/2010 [...] viene introdotto il teste [agente verbalizzante] il quale prestata la formula di impegni precisa che la apparecchiatura è debitamente segnalata con cartello fisso e con cartello mobile posizionato a circa 80 metri dalla postazione di controllo [FALSO!!!!!!!!! l'agente verbalizzante ha solo indicato il cartello di postazione fissa tant'è che nella memoria autorizzata successiva ho fatto notare come il cartello fosse irregolare per via di numerosi incroci e ho specificamente scritto che l'agente non ha segnalato alcun altro cartello!!!!].
Quindi conferma che la apparecchiatura è stata sottoposta a taratura ed è regolarmente omologata [In quella sede non è stata presentata alcuna documentazione].
A questo punto il Giudice rinvia la causa alla udienza del 26/07/2010 concedendo al ricorrente la facoltà di prensetare memoria fino alla udienza così come fissata.
A questa udienza compare personalmente il legale rappresentante della società ricorrente il quale insiste come in atti e deposita memoria autorizzata [e qui ho presentato la documentazione relativa al cartello irregolare e alla mancanza di documentazione].
Il Giudice dato atto pronuncia separato dispositivo in presenza del legale rappresentante della società ricorrente.
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
All'esito dell'istruttori a seguito della testimonianza del vigile verbalizzante [...nome e cognome...] è emerso che la apparecchiatura utilizzata per l'accertamento risulta essere debitamente omologata e inoltre è segnalata con cartello fisso e con cartello mobile posizionato a circa 80 metri dalla postazione di controllo [FALSO!!!! vedi sopra].
Quanto alla taratura questo Giudice non condivide la tesi di alcuni colleghi i quali ritengono radicalmente nulle le risultanze delle apparecchiature non tarate secondo la normativa europea UNI-EN 30012.
Ad avviso di questo Giudice le rilevazione effettuate con apparecchiature non tarate secondo la predetta normativa ma sottoposte a verifiche di controllo della loro corretta funzionalità da parte degli agenti operatori pur non potendo assumere nel processo valore di prova certa, ai sensi dell'art. 116 co. 1 C.P.C., posso essere liberamente valutate dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento.[SI CONTRADDICE CON QUANTO DETTO PRIMA!!!! ora lo strumento non è più stato sottoposto a taratura? a che serve questa dissertazione se è stata presentata la documentazione?]
Orbene questo Giudice tenuto conto che lo strumento non sottoposto alla predetta taratura, può presentare anche un margine di errore parti al 16% (Sent. Trib. di Lodi N. 363/2000) ritiene che nel caso di specie la violazione contestata a verbale sia corretta.
Infatti considerato che la velocità rilevata dallo strumento è pari a km 83, considerato il predetto margine di errore, sussiste la prova certa che il conducente del veicolo in questione ha superato la velocità di 60km/h e dunque deve rispondere della violazione di cui all'art. 142/8 indicata nel verbale opposto.
Per questi motivi il ricorso deve essere respinto e il verbale impugnato deve essere confermato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Gdp di Aulla, definitivamente procunciando, responge il ricorso proposto dall'opponente, conferma il verbale [...dati...].
Compensa le spesi di giudizio.

:eek:
Diamine è stato scritto il falso in più punti, la sentenza cade in contraddizione palesemente: se è stata presentata la documentazione di taratura conforme alle leggi non c'è nessuna necessità di alcuna ulteriore citazione di fatti. Vale la pena ricorrere nuovamente?

Avv. G. Lore
05-10-2010, 11:53
Beh motivi di appellare ne vedo molti e tra l'altro non si pronuncia su uno delle eccezioni oppositive, ossia la presegnalazione che tra l'altro per medesima dichiarazione del verbalizzante non era posta a distanza di legge.
Ciò posto valuti la volontà di procedere, dato che deve nominare un avvocato per appellare la sentenza