Avv. G. Lore
21-07-2010, 11:11
Con la sentenza in oggetto la Corte ha bocciato l’utilizzo degli autovelox della Campania, in quanto la legge regionale n. 10/2009 invade il campo della sicurezza della circolazione stradale di competenza esclusiva dello Stato (più nello specifico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
La normativa censurata è, altresì, in contrasto con le norme del codice della strada vietando l’uso repressivo degli autovelox (art. 2, comma 1).
Dopo l’esame del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio, i giudici della Corte hanno accolto le censure dichiarando l’illegittimità costituzionale della sopra citata legge 2 luglio 2009, n. 10 concernente “Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale”.
La Consulta ha stabilito che deve essere ritenuta inammissibile una questione avente ad oggetto una legge “intera” quando le censure (adeguatamente motivate) riguardino solamente singole disposizioni, mentre quella indirizzata al testo normativo nel suo complesso è del tutto generica.
Deve essere esclusa l’inammissibiltà quando dal ricorso sia possibile individuare chiaramente le norme su cui si appuntano le singole censure, come nel caso di specie (sul punto cfr. sent. 59/2006 e n. 74/2004).
Altra questione sulla quale la Corte ha centrato la sua attenzione nella decisione in commento è quella concernente “l’invasione del campo di competenza esclusivo dello Stato da parte della regione Campania” (peraltro nella sentenza in commento i giudici della Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in merito, cfr. sent. 428/2004, ribadiscono che la disciplina della circolazione stradale viene attribuita alla esclusiva competenza dello Stato).
Entrando nel merito della questione, la Corte rileva che l’articolo, al comma 1, della legge 10/2009 impugnata non consente l’uso repressivo degli autovelox, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa statale, ossia con l’articolo 142, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate”.
Ancora da segnalare è l’articolo 5, al comma 2, della legge 10/2009, il quale prevede che “tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri”, in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
La normativa censurata è, altresì, in contrasto con le norme del codice della strada vietando l’uso repressivo degli autovelox (art. 2, comma 1).
Dopo l’esame del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio, i giudici della Corte hanno accolto le censure dichiarando l’illegittimità costituzionale della sopra citata legge 2 luglio 2009, n. 10 concernente “Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale”.
La Consulta ha stabilito che deve essere ritenuta inammissibile una questione avente ad oggetto una legge “intera” quando le censure (adeguatamente motivate) riguardino solamente singole disposizioni, mentre quella indirizzata al testo normativo nel suo complesso è del tutto generica.
Deve essere esclusa l’inammissibiltà quando dal ricorso sia possibile individuare chiaramente le norme su cui si appuntano le singole censure, come nel caso di specie (sul punto cfr. sent. 59/2006 e n. 74/2004).
Altra questione sulla quale la Corte ha centrato la sua attenzione nella decisione in commento è quella concernente “l’invasione del campo di competenza esclusivo dello Stato da parte della regione Campania” (peraltro nella sentenza in commento i giudici della Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in merito, cfr. sent. 428/2004, ribadiscono che la disciplina della circolazione stradale viene attribuita alla esclusiva competenza dello Stato).
Entrando nel merito della questione, la Corte rileva che l’articolo, al comma 1, della legge 10/2009 impugnata non consente l’uso repressivo degli autovelox, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa statale, ossia con l’articolo 142, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate”.
Ancora da segnalare è l’articolo 5, al comma 2, della legge 10/2009, il quale prevede che “tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri”, in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.