Avv. G. Lore
19-07-2010, 09:54
Sono inesistenti le multe notificate a mezzo di società private.
E’ quanto affermato, con sentenza 3 giugno 2010, n. 2863, dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. Silvano Trane, che ribadisce ancora una volta il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione dei verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada.
Per il Giudice di Pace di Lecce, infatti, dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l'onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato al ricorrente, dalla Lupiae Servizi, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all'organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.
In particolare, per il Giudice di Pace di Lecce, in base all'art. 201, comma 3, D.Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a "mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo della posta", sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.
E’ quanto affermato, con sentenza 3 giugno 2010, n. 2863, dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. Silvano Trane, che ribadisce ancora una volta il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione dei verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada.
Per il Giudice di Pace di Lecce, infatti, dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l'onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato al ricorrente, dalla Lupiae Servizi, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all'organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.
In particolare, per il Giudice di Pace di Lecce, in base all'art. 201, comma 3, D.Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a "mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo della posta", sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.