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Visualizza Versione Completa : Giudice di Pace Lecce, sentenza 03.06.2010



Avv. G. Lore
19-07-2010, 09:54
Sono inesistenti le multe notificate a mezzo di società private.

E’ quanto affermato, con sentenza 3 giugno 2010, n. 2863, dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. Silvano Trane, che ribadisce ancora una volta il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione dei verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada.

Per il Giudice di Pace di Lecce, infatti, dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l'onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato al ricorrente, dalla Lupiae Servizi, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all'organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.

In particolare, per il Giudice di Pace di Lecce, in base all'art. 201, comma 3, D.Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a "mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo della posta", sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.

quivis de populo
19-07-2010, 11:24
Meno male che ogni tanto qualche giudice se lo ricorda.

A me era capitato un caso un po' diverso.
In tale occasione la società privata aveva depositato l'atto all'ufficio postale, che aveva poi provveduto alla consegna.
Io avevo eccepito la irregolarità della procedura per l'intromissione di un soggetto privato nell'iter di notifica.
Il gdp però mi diede torto lo stesso!

Avv. G. Lore
19-07-2010, 11:26
appello....?

quivis de populo
19-07-2010, 11:44
appello....?
Ci avevo pensato... il ricorso era di un amico, bisognerebbe vedere se se la sente di proseguire. Secondo il mio modestissimo parere l'inserimento di un soggetto privato al procedimento l'aveva viziato, ma il gdp non ha voluto sentire ragioni e non ho mai incontrato una persona così prepotente e di parte. Si figuri che alla seconda udienza è emerso che le foto del veicolo erano sbagliate (di un'altra auto) ma ha dato la possibilità di sanare la mancanza. Ok, va bene, la procedura è elastica e mi insegnate che non ci sono preclusioni, ma allora per par condicio non poteva neanche dire a noi che dovevamo eccepire l'errore con una memoria da presentare addirittura prima della prima udienza! Non è un giudizio di parte questo??

Fosse solo per smentire il gdp farei subito appello! Ci ha fatto andare 4 volte in udienza a oltre 100 km di distanza per poi rigettare un ricorso già deciso a priori in partenza causa una sua convinzione irremovibile!
Ma si fa così?? Tantovale chiuderlo subito!

Non so se si possono mandare messaggi privati altrimenti le racconterei la storia per filo e per segno..::)

Avv. G. Lore
19-07-2010, 11:48
Non si preoccupi, immagino già la cosa, von tutto quello che ho visto in questo lavoro scriverei un libro