Avv. G. Lore
19-07-2010, 09:53
Discutibile sentenza della Cassazione in tema di autovelox.
Non esistono regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine.
Ancora una volta “è scesa in campo” la Cassazione in tema di autovelox, e con la sentenza 14284/2010 ha respinto il ricorso presentato avverso una rilevazione di eccesso della velocità effettuata mediante l’apparecchio autovelox, non sottoposto ai periodici controlli di efficienza e attendibilità.
Nella loro motivazione i giudici di legittimità hanno espressamente fatto richiamo alle norme europee che non dettano alcuna regola in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di uso dei mezzi di rilevamento.
Nella sentenza de qua si legge testualmente “Il legislatore italiano, nell'adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la L. 11 agosto 1991, n. 273, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui intestazione è significativamente indicato "materia: commercio"), ha adeguato l'ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalità”.
Pertanto con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha confermato la validità alle multe, per superamento dei limiti di velocità.
Non esistono regole europee in materia di misurazione della velocità dei veicoli e delle apparecchiature usate a questo fine.
Ancora una volta “è scesa in campo” la Cassazione in tema di autovelox, e con la sentenza 14284/2010 ha respinto il ricorso presentato avverso una rilevazione di eccesso della velocità effettuata mediante l’apparecchio autovelox, non sottoposto ai periodici controlli di efficienza e attendibilità.
Nella loro motivazione i giudici di legittimità hanno espressamente fatto richiamo alle norme europee che non dettano alcuna regola in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di uso dei mezzi di rilevamento.
Nella sentenza de qua si legge testualmente “Il legislatore italiano, nell'adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la L. 11 agosto 1991, n. 273, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui intestazione è significativamente indicato "materia: commercio"), ha adeguato l'ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalità”.
Pertanto con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha confermato la validità alle multe, per superamento dei limiti di velocità.