Visualizza Versione Completa : Autovelox - obbligo di segnalazione e visibilità
Salve a tutti, mi sa che ho preso un velox in una strada comunale, limite 50, facevo sui 65... se mi arriverà la multa mi rifarò vivo, perchè il sito mi sembra ottimo...
Nel frattempo vorrei segnalare che c'è una nuova legge che obbliga i velox a essere ben visibili...
Cito dall'ADUC:
"
Tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' (autovelox, telelaser, etc.etc.) devono inoltre essere ben visibili e preventivamente segnalate, con cartelli o dispositivi luminosi.
Attenzione, pero'! Questa novita' per ora resta solo sulla carta perche' le caratteristiche e le modalita' di impiego di detti cartelli dovranno essere stabilite con decreto del ministero dei Trasporti, ad oggi non ancora emesso.
A titolo “provvisorio”, il Ministero dell'Interno ha stabilito che le postazioni mobili devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio, posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui e' collocato l'apparecchio di rilevamento, che devono recare la scritta “controllo di velocita'” oppure “rilevamento di velocita'” (circolare min.interno del 3/8/07).
"
La mia domanda è. Come si può fare in sede di ricorso a dimostrare che l'autovelox non era effettivamente ben visibile? Non servirebbero prove obiettive della cosa? Non credo che la parola di chi ricorre possa valere rispetto a quella dei Pubb.Ufficiali...
Santiaga
22-08-2007, 17:12
Salve,
il decreto legge ha colto alla sprovvista non solo le forze dell'ordine, ma anche me e chi opera in difesa degli automobilisti.
cmq in linea di massima è sempre l'amministrazione a dover fornire prova della giustezza della propria pretasa creditoria.
in tanto ci stiamo documentando e presto saranno pubblicati tutti gli opportuni aggiornamenti.
angelreal
06-09-2007, 18:30
Ho ricevuto anch'io una multa per eccesso di velocità in città, percorrevo un tratto di strada a km. 71 anzichè 50, ma non vi era nessuna segnalazione stradale. Devo pagare oppure posso fare ricorso?.Ciao Grazie
Santiaga
06-09-2007, 23:06
se l'infrazione risale a data successiva all'entrata in vigore del decreto legge bianchi, la mancata presegnalazione potrebbe essere certamente un vizio su cui fondare il ricorso.
in ogni caso, i motivi per fare ricorso non mancano mai;)
Si dovrebbe esaminare il verbale per dare una risposta certa.
brontolo
08-09-2007, 11:30
Ciao a tutti,
bel forum.
Ho ricevuto oggi una multa per eccesso di velocità di €157,72 più 2 punti sulla patente.
Nella notifica è segnato:
"Velocità accertata con apparecchiatura omologata dal d.d.t. vel. contestata KM/H 086. già decurtata della prevista tolleranza del 5% con minimo 5KM/H. Velocità consentita KM/H 050. Documentazione visibile c/o i ns. uffici.
142 superava i limiti di velocità da 10 a 40 km orari imposti dalla segnaletica stradale".
Da quel che ho letto, tra i motivi di ricorso dovrebbe esserci:
*Omessa indicazione della marca e del modello dello strumento misuratore
*Omessa indicazione del numero di matricola dello strumento misuratore
*Omessa indicazione del provvedimento di omologazione dello strumento misuratore
*Omessa indicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore.
Tutti dati che mi pare manchino nella notifica che ho ricevuto.
Secondo voi è opportuno che faccia ricorso?
Grazie mille
Santiaga
08-09-2007, 14:02
ti consiglio di mandare la scansione o la foto digitale del verbale su inforicorsi@gmail.com vedrai che qualcosa riescono a tirare fuori!
brontolo
10-09-2007, 08:10
ti consiglio di mandare la scansione o la foto digitale del verbale su inforicorsi@gmail.com vedrai che qualcosa riescono a tirare fuori!
Ho fatto quanto consigliato.
Grazie mille!
Santiaga
10-09-2007, 21:27
bene facci sapere come va, tienici aggiornati!
in bocca al lupo
Salve a tutti, mi sa che ho preso un velox in una strada comunale, limite 50, facevo sui 65... se mi arriverà la multa mi rifarò vivo, perchè il sito mi sembra ottimo...
Nel frattempo vorrei segnalare che c'è una nuova legge che obbliga i velox a essere ben visibili...
Cito dall'ADUC:
"
Tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' (autovelox, telelaser, etc.etc.) devono inoltre essere ben visibili e preventivamente segnalate, con cartelli o dispositivi luminosi.
Attenzione, pero'! Questa novita' per ora resta solo sulla carta perche' le caratteristiche e le modalita' di impiego di detti cartelli dovranno essere stabilite con decreto del ministero dei Trasporti, ad oggi non ancora emesso.
A titolo “provvisorio”, il Ministero dell'Interno ha stabilito che le postazioni mobili devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio, posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui e' collocato l'apparecchio di rilevamento, che devono recare la scritta “controllo di velocita'” oppure “rilevamento di velocita'” (circolare min.interno del 3/8/07).
"
La mia domanda è. Come si può fare in sede di ricorso a dimostrare che l'autovelox non era effettivamente ben visibile? Non servirebbero prove obiettive della cosa? Non credo che la parola di chi ricorre possa valere rispetto a quella dei Pubb.Ufficiali...
ciao, io ho preso una multa velox a milano in via primaticcio con apparecchi mobili. mi hanno contestato l'infrazione dicendo che l'apparecchio era segnalato ecc ecc. ma sulla via non ci sono cartelli che segnalano il controllo della velocità elettronica.
è possibile che i cartelli siano stati messi "mobili" e tolti a fine accertamenti? se si è una cosa legale o ci potrebbero essere gli estremi per il ricorso? grazie
brontolo
14-01-2008, 17:19
bene facci sapere come va, tienici aggiornati!
in bocca al lupo
Ho vinto!
Oggi sono comparso davanti al giudice di pace, presente anche l'avvocato del Comune, che ha portato una risposta scritta recante palesi errori e imprecisioni, a cominiciare dal luogo dell'infrazione...
Dopo oltre un'ora di discussione, il Comune ha richiesto il rinvio; io mi sono opposto ed infine il GdP ha accettato il ricorso, esentandomi da ogni pagamento.
Adesso attendo copia dell'atto.
Grazie mille per l'aiuto... e spero di non averne più bisogno ;).
Ciao
Santiaga
18-01-2008, 02:50
benissimo, proprio una bella notizia.
se, da come ho capito, hai vinto col ricorso che ti ha preparato la redazione, magari invia una mail a inforicorsi@gmail.com, saranno felici della bella notizia
brontolo
13-02-2008, 12:45
Ho ricevuto oggi la comunicazione di deposito sentenza, che recita:
"accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione e sanzionatorio...".
Ho mandato e-mail di ringraziamento!
Ciao a tutti
scusate ma se invece i segnali ci sono ma la pattuglia con l'apparecchio non sono fisicamente visibili la multa è buona?
Avv. G. Lore
31-05-2010, 18:38
Beh dovrebbe provarlo Lei e la vicenda diventa più difficile
beh ma nel caso lo si provasse? sarebbe annullabile? vi posto una considerazione del ministero dei trasporti:
Quesiti posti al Ministero:
1.Con “postazione di controllo” ci si riferisce alla sola apparecchiatura o alla concomitante presenza dell’agente di P.S.?
2.Con il termine “ben visibile” si intende che la “postazione di controllo” deve essere visibile a distanza (in caso di risposta è affermativa è stata prevista la misura approssimativa di riferimento?) o nel momento del transito a fianco della stessa?
3.Posto che alcune apparecchiature hanno dimensioni ridotte e non sono rilevabili a distanza (autovelox 104C2, telelaser, ecc.), in assenza dell’operatore di P.S. le stesse vanno, nell’ottica di garantirne la visibilità prevista, segnalate obbligatoriamente a mezzo cartello od altro dispositivo di segnalazione?
Risposte del Ministero
1.In mancanza di ulteriori indicazioni al riguardo, al termine postazione deve essere attribuito il significato estensivamente più generico, secondo le necessità del servizio, e l'obbligo di visibilità e segnalazione sancito dall'art. 3 c. 1 lett. b) del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, vale per qualunque dispositivo di rilevamento, con l'unica esclusione dei dispositivi installati a bordo di veicoli in movimento, ai sensi dell'art. 3 del DM 15.08.2007, emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, per i quali non si può parlare propriamente di postazione.
2.Devono essere visibili non solo le postazioni permanenti, ma anche quelle temporanee; per quanto riguarda le modalità di segnalazione, esse sono chiaramente indicate dall'art. 1 del citato DM 15.08.2007; in ogni caso, a parere di questo Ufficio, la distanza di visibilità dovrebbe essere commisurata almeno alla distanza di visibilità per l'arresto in funzione del limite di velocità vigente sul tratto stradale sottoposto a controllo.
3.La segnalazione è in ogni caso obbligatoria per tutte le postazioni fisse (temporanee o permanenti), e le stesse devono essere ben visibili, come già indicato ai punti 1) e 2).
Avv. G. Lore
31-05-2010, 18:48
Prove alla mano il ricorso sarebbe fondato.
Ciò poto non esistono cause vinte in partenza.
Esistono cause fondate, su cui costruire un'ottima difesa tesa alla vittoria.
Buongiorno a tutti!
Ho preso una multa per eccesso di velocità, e volevo chiedervi alcune delucidazioni.
Ho letto da qualche parte che il cartello con scritto "controllo elettronico della velocità" deve stare "da solo" e non confuso con altri segnali stradali. Infatti se li andiamo a vedere, sono installati sempre su un sostegno a parte. Sapete dirmi se c'é una norma od una sentenza a riguardo?
Poi, sempre leggendo qua e la in internet, ho letto di una circolare del ministero dell'interno del 06.10.2009 che, obbliga la perfetta visibilita delle postazioni e degli strumenti (ma non degli agenti) é vero?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Avv. G. Lore
09-06-2010, 15:51
Il cartello deve essere ben visibile e lo è a prescindere se da solo o con altri.
Certo che se nascosto con altri è discutibile.
e sì, deve essere visibile il velox ovviamente
Cavoli, che velocità di risposta :-D
Mi chiedevo però se il velox mimetizzato all'interno di un autovettura civile, (fra l'altro con lunotto oscurato per non far vedere l'interno) possa essere considerato "ben visibile", anche se in alto era presente un cartello "postazione autovelox".
Inoltre penso che un autovelox, montato su un'autovettura, possa essere soggetto ad un maggior errore di misura, visto che l'abitacolo non è solidale al terreno...
Grazie mille
Avv. G. Lore
09-06-2010, 20:17
Sono tutte cose che dovresti provare te.
Laddove vi sia la presegnalazione sicuramente la strada si fa in salita
Ho capito... sarà dura, l'unica cosa a cui potro sicuramente appellarmi sarà la distanza del cartello di preavviso... (minore di 400m) sperando che sia sufficiente.
Grazie di tutto e complimenti per il sito,
state dando un ottimo servizio!
Dott. Perruolo
10-06-2010, 09:02
Se ci invia il verbale, entro breve tempo le forniremo un parere gratuito sulle possibilità di opposizione. Occhi esperti potrebbero rilevare ulteriori motivi a cui appellarsi.
Gianluca T.
06-07-2010, 10:16
Salve, mi riallaccio a questo post per chiedervi un paio di informazioni.
Premetto la mia non conoscenza dell'argomento, perdonatemi eventuali inesattezze.
Autovelox mobile lungo una strada statale, deve essere sempre segnalato?
Nel caso i Vigili urbani non segnalino queste apparecchiature, cosa si può fare?
Se non erro, solo la polizia è abilitata all'uso di autovelox, per i vigili urbani deve esserci una sorta di "permesso" rilasciato dal prefetto. Si può richiedere di visionare questo permesso?
Dopo le varie notizie da telegiornale rimbalzate da un anno a questa parte, i vigili mimetici sono praticamente spariti, fino a farsi rivedere sporadicamente in questo periodo, complice l'estate e i vari villeggianti.
Purtroppo la modalità del "mi nascondo e ti frego" continua ad essere utilizzata... si appostano lungo una SS, nascosti, con autovelox non segnalato e spesso senza la seconda macchina di controllo (tempo fa lasciavano la classica panda bianca con l'autovelox sul sedile, e dopo 600 metri erano appostati i due vigili).
Per questo volevo capire se esiste un decreto/legge su quanto vociferato dai giornali, se è possibile ottenere (dal comune o dal prefetto) documentazione ed eventuali permessi (con che limiti, credevo che la segnalazione in prossimità del autovelox fosse cosa certa) e infine se è possibile segnalare a chi di competenza eventuali irregolarità.
Grazie a tutti
Avv. G. Lore
06-07-2010, 11:43
Sentenza Cassazione SS.UU. 11131/09, i velox debbono presegnalati almeno 400 m. prima.
La Polizia Municipale è competente su una SS se questa rientra nel periplo comunale
Gianluca T.
07-07-2010, 22:18
Sentenza Cassazione SS.UU. 11131/09, i velox debbono presegnalati almeno 400 m. prima.
La Polizia Municipale è competente su una SS se questa rientra nel periplo comunale
Grazie mille per la risposta
Avv. G. Lore
08-07-2010, 07:14
Prego
Gianluca T.
12-07-2010, 08:40
Rieccomi... sabato stavo leggendo il resto del carlino, nelle notizie della provincia (io sono di bologna), c'era un'interessantissima discussione tra due politici locali riguardante appunto gli autovelox.
Purtroppo il giornale non era il mio, ma se riesco a recuperare la notizia, ve la giro, perchè vorrei capire chi stà dicendo fesserie...
riassumendo (spero coerentemente) il punto esposto dalla responsabile, è che le distanze di segnalazione corrette rispetto agli autovelox non sono più 400m perchè la cosidetta legge Maroni ha stabilito 250 metri nelle extraurbane secondarie e 150 nelle extraurbane primare... con il cappello finale che suggeriva agli automobilisti di "smetterla di inviare ricorsi per non rallentare il lavoro al prefetto"
quindi a seconda di urbano, extraurbano, super-extraurbano i cartelli possono essere posizionati prima/dopo? :confused:
avevo appena capito tra 400m e 4Km (indicativamente) e mò mi tirano fuori degli altri numeri... continuo a non capire... può essere che delle sentenze del 2010 abbiano "ribaltato" le distanze??
spero di trovare l'articolo, magari ho capito "maccheroni" per "fischi"...
ciao a tutti
Avv. G. Lore
12-07-2010, 09:57
E' corretto quello che si dice, ma non c'è nessuna legge.
C'è solo una circolare del minister interni, che è fonte secondaria di diritto.
La Cassazione che è giudice di legittimità ha interpretato la normativa stabilendo la distanza minima in 400 m.
Gianluca T.
12-07-2010, 10:07
...anche il vostro non è un lavoro semplice... innanzitutto grazie...
ho trovato lo stralcio dell'articolo:
L’assessore ai Lavori pubblici Bernardetta Chiusoli: «... Voglio chiarire che degli autovelox citati solo 4 (...) sono di proprietà e competenza della Provincia, tutti sono regolarmente segnalati e le distanze dei pannelli di preavviso rispetto ai dispositivi di rilievo sono conformi alla normativa vigente. Ed qui è il nocciolo della questione. Leporati affermando che la distanza tra il cartello e l’autovelox deve essere di 400 metri, fa riferimento a una norma che non è più in vigore». La Chiusoli vuole fugare i dubbi: «La Circolare 10307 del 14 agosto 2009 stabilisce come distanza minima, da mantenere tra il cartello e il dispositivo, 150 metri per le strade extraurbane secondarie (quelle alle quali fa riferimento l’articolo) e 250 metri per le strade extraurbane principali. La distanza di 400 metri alla quale si riferisce Leporati trae spunto invece dalla sentenza della Corte di Cassazione n.11131/2009 del 13 marzo 2009, superata appunto dalla circolare del 14 agosto 2009, meglio nota come direttiva Maroni». L’assessore vuole evitare la solita battaglia a colpi di carte bollate: «Le irregolarità di cui parla Leporati, non esistono e spero che non facciano scattare inutili ricorsi e perdite di tempo per la Provincia».
quindi, nel caso di ricorso, quale delle due verrebbe tenuta in considerazione?
Nei centri urbani invece, le distanze?
grazie
Avv. G. Lore
12-07-2010, 10:10
Il Giudice di legittimità ha interpretato la normativa, dichiarando che il velox in ogni situazione deve essere presegnalato 400 m. prima.
Gianluca T.
12-07-2010, 10:56
grazie ancora!
Avv. G. Lore
12-07-2010, 10:59
Si figuri
Buongiorno
scusate se mi intrometto (non sono pratica di forum)
sto cercando la sentenza Cass SSUU 11131/2009 ma non la trovo, l'unica che riesco a reperire è Cass Pen, II sez, 11131/09. ??
Cerco nei posti sbagliati?
Avv. G. Lore
14-07-2010, 15:37
E' la sentenza giusta.
L'hanno emessa le SS.UU. penali
E' corretto quello che si dice, ma non c'è nessuna legge.
C'è solo una circolare del minister interni, che è fonte secondaria di diritto.
La Cassazione che è giudice di legittimità ha interpretato la normativa stabilendo la distanza minima in 400 m.
buono a sapersi!
segnalo anche io che in fase di dibattito davanti al GdP, il vigile della controparte, quando ho fatto notare che dal cartello da loro fotografato (ammesso che vi fosse) alla loro postazione vi erano circa 100mt, mi rispose che la legge dei 400mt era un decreto scaduto e che erano in vigore gli 80mt ......
in ogni caso il GdP ha dato ragione a me alla fine...
Dott. Perruolo
27-07-2010, 18:15
Allora le facciamo gli auguri per la sua vittoria.
..anch'io ho provato a portare avanti la tesi dei 400 mt, ma ho avuto la "brillante" idea di farlo con alcune note a verbale....il GdP ha guardato (da lontano) e rinviato senza battere ciglio a fine marzo 2011...quindi aspettiamo...
Tra l'altro mi sembra di aver sentito che con le nuove norme in materia di CdS abbiamo finalmente stabilito qualcosa anche in merito alla distanza tra segnale e postazione autovelox...o sbaglio?
Avv. G. Lore
28-07-2010, 17:07
Al momento non mi risulta, ma posso anche errare.
Attendiamo l'eventuale riformulazione del 142 cds e poi vediamo
maggiomarco
26-08-2010, 15:34
Buongiorno, penso di essere stato "fotografato" da una pattuglia della Polizia su un tratto autostradale prima di Palermo. Nell'attesa di ricevere la busta verde vorrei togliermi un dubbio.E' normale che i numerosi cartelli di controllo della velocita' con fondo BIANCO in autostrada giustifichino il corretto operato della pattuglia ferma con l'apparecchio all'inizio dell'uscita da un A.d.S. dietro la cuspide erbosa.Quando di ritorno dalla Sicilia sono rientrato sulla terraferma,su tutte le autostrade ( A/3, A/25, A/1)si leggevano cartelli a fondo verde con la scritta CONTROLLO ELETTRRONICO DELLA VELOCITA'.Alla luce di ciò ci sono i presupposti e vale la pena di fare ricorso al G.d.P. a più di 800 km di distanza?
Dott. Perruolo
26-08-2010, 17:51
Basare un ricorso sul colore di un cartello sarebbe alquanto azzardato. Comunque, al momento possiamo fare solo delle supposizioni non avendo in mano il verbale. Se riceverà la notifica (entro 90 giorni), ci invii la documentazione e le forniremo un parere.
maggiomarco
26-08-2010, 19:42
grazie e speriamo bene!!
Sentenza Cassazione SS.UU. 11131/09, i velox debbono presegnalati almeno 400 m. prima.
Il cartello con la dicitura "Controllo elettronico della velocità" o "Velocità controllata elettronicamente" installato stabilmente sullo stesso supporto che sostiene il cartello che indica l'inizio del centro abitato di un Comune, potrebbe "esonerare" la polizia municipale di quello stesso Comune a posizionare il previsto cartello di "preavviso" di una postazione autovelox mobile, ovvero a posizionarlo ad una distanza inferiore a quella prevista dalla citata sentenza?
Faccio questa domanda perché ho ricevuto una contravvenzione per eccesso velocità rilevata con velomatic 512 piazzato lungo una strada provinciale in un punto che dista meno di 400 mt. dall'inizio della stessa ( incrocio con una strada statale ) ed io non ho visto nessun cartello di preavviso ( oltre ovviamente non aver visto nemmeno l'auto dei vigili né tanto meno l'autovelox ) ...
Dott. Perruolo
31-08-2010, 07:49
La presegnalazione deve essere posta sempre ad una distanza minima di 400 metri. Se vuole, può inviarci il verbale per iecere un parere gratuito in merito alle possibilità di ricorso.
Spett.le Dott. Perruolo,
ho già inviato alcune settimane fa il verbale della violazione del 19/3/2010 ( notificata il 20/7/2010 ) per richiederne una valutazione al fine di proporre ricorso.
Mi è stato detto che ci sarebbero buone possibilità.
Però, leggendo il vostro Forum ed altre pagine su internet, risulta che:
1) Recenti norme e sentenze varie hanno di fatto abolito sia l'obbligo della contestazione immediata che della periodica taratura dell'apparecchio rilevatore.
2) L'omologazione con Decr. MinTrasporti del 1989 del Velomatic512 che mi ha "beccato" non è scaduta dopo i previsti vent'anni ( 2009 ) poichè prorogata da una direttiva della Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 20923 del 2007.
3) Altri "cavilli" pare siano ininfluenti sull'esito positivo del ricorso.
L'unica "irregolarità" che pare mi rimanga ed a cui potrei appellarmi è proprio quella della distanza minima.
Siccome io nell'occasione non ho visto alcun cartello ( mobile ) piazzato a bordo strada, ho posto la domanda se questo obbligo da parte della pattuglia potesse essere "aggirato" con l'apposizione del cartello ( fisso ) montato accanto a quello di "Inizio Centro Abitato" di un Comune "X", di modo che la postazione autovelox possa essere piazzata in ogni a qualunque punto della rete stradale del Comune stesso....
Grazie dell'attenzione, attendo cortese risposta.
Avv. G. Lore
01-09-2010, 13:02
Se non ha ricevuto ancora il parere contatti ricorsi.net, ci sarà sicuramente un motivo
Dott. Perruolo
01-09-2010, 13:13
Me sembra di capire che l'utente abbia ricevuto una risposta, ma non sia del tutto convinto. Deve contattare chi le ha fornito il parere il quale, avendo tutta la documentazione a disposizione, le potrà fornire ogni delucidazione. Nel caso non avesse ricevuto risposta, segua il consiglio dell'amico Lore e contatti l'Associazione.
ziggupub
02-09-2010, 17:32
Ho ricevuto un verbale per superamento limiti di velocità determinato con autovelox in un punto di una strada provinciale con limite 60kmh, la mia velocità era di 93 kmh, tenuto conto della riduzione pari al 5% sono arrivati a 88kmh. Ovviamente sul verbale è riportato che la postazione era stata preventivamente segnalata con apposita segnaletica stradale.
I punti che contesto sono che:
la segnaletica era inesistente (sono vent'anni che faccio quel tratto di strada due volte al giorno) e l'autovelox era posizionato tra una casa distante un paio di metri dalla carreggiata e una paratia antirumore alta un paio di metri e lunga una ventina, il tutto dietro a delle piante di alto fusto posizionate sul ciglio della strada. Praticamente nascosto.
Non volendo con la coda dell'occhio mentre ero già passato me ne sono accorto. Si figuri che parlando con un mio amico vigile mi aveva detto che mi sarei dovuto fermare per immortalare la scena con una fotocamera!
Ultima chicca che ho scoperto è che la casa è abitata da un loro collega (polizia provinciale).
Non ho parole!! (e non so cosa fare)
Avv. G. Lore
02-09-2010, 17:41
Ci invii il verbale per esaminarlo
ziggupub
02-09-2010, 20:36
Ci invii il verbale per esaminarlo
Non riesco a capire che tipo di problemi ci sono, vi ho inviato copia del verbale il 30/08 e ci ho riprovato anche oggi pomeriggio ma risposte di conferma non ne ho ricevute, magari domani provo via fax. Grazie comunque per la risposta.
Dott. Perruolo
03-09-2010, 07:44
Se il primo invio non è andato a buon fine ed il verbale è stato ricevuto solo ieri,dovrà attendere ancora qualche giorno per ricevere il parere. Per assicurarsi che l'invio sia andato a buon fine può chiamare direttamente l'Asssociazione.
Avv. G. Lore
03-09-2010, 08:33
Tra l'altro mi auguro che sia capito che svolgendo questo servizio parallelamente alla nostra attività di liberi professionisti, la risposta non può essere immediata, anche perchè per dare un parere motivato un paio di giorni è ovvio attenderli
Dott. Perruolo
03-09-2010, 09:05
Tra l'altro mi auguro che sia capito che svolgendo questo servizio parallelamente alla nostra attività di liberi professionisti, la risposta non può essere immediata, anche perchè per dare un parere motivato un paio di giorni è ovvio attenderli
Esattamente.
ziggupub
03-09-2010, 13:55
Mi scuso per l'incomprensione ma intendevo dire che penso di aver avuto qualche problema nell'invio della copia del verbale non avendo ricevuto la vostra email di conferma (così mi sembra di aver capito che funzioni il servizio)e dopo tutto ciò proverò a rispedire il tutto via fax.
Un dubbio che avevo: se decidessi di far ricorso al Gdp e successivamente entro i 60 giorni dalla notifica del verbale pagassi la multa per poi in caso di vittoria chiederne la restituizione? Può servire a qualcosa?
Grazie
Avv. G. Lore
03-09-2010, 13:59
Non può farlo.
Il pagamento della sanzione fa venire meno la materia del contendere
Ripropongo il quesito da me posto alcuni giorni fa, ed a cui non è stata data ancora risposta.
Il cartello con la dicitura "Controllo elettronico della velocità" o "Velocità controllata elettronicamente" installato stabilmente sullo stesso supporto che sostiene il cartello che indica l'inizio del centro abitato di un Comune, potrebbe "esonerare" la polizia municipale di quello stesso Comune a posizionare il previsto cartello di "preavviso" di una postazione autovelox mobile, ovvero a posizionarlo ad una distanza inferiore a quella prevista dalla più volte citata sentenza della Corte di Cassazione, ovvero almeno 400 metri ?
Grazie.
sped limit
16-09-2010, 05:01
Oltre al quesito molto interessante posto da conahar, io avrei un'altra domanda da fare in merito. E' corretto che ci siano tutti questi segnali di avviso fissi installati in modo stabile a bordo strada, e che questi vengano utilizzati (di comodo) a prova dell'avvsio di segnalazione solo quando fanno i controlli con velox mobili ?
Nello specifico, io ho capito che a fronte del cartello di avviso, stabile o temporaneo che sia, dovrebbe esserci per certo il controllo di velocità elettronico tra 400 mt. e 4 km. dal cartello. Il fatto che questo molte volte non avvenga, inducendo il guidatore a non capire più quando le segnalazioni siano veritiere o meno, può in qualche maniera rendere nullo lo stesso cartello segnalatore e quindi la multa ?
Saluti e grazie per le risposte che vorrete darmi.
Avv. G. Lore
16-09-2010, 08:16
Per Speed Limit, no, ahimè non può avere molto pregio giuridico la Tua comunque comprensibile domanda.
Per Conahar, se la segnaletica è posta a distanza di legge è valida.
Rilevo che la nuova stesura del 142 cds indica la distanza in 1 km quindi da questo punto di vista i 400 m. vengono meno
avvocato credo che il chilometro si riferisca alla distanza tra il cartello che modifica il limite sulla strada e l'autovelox... mi corregga se sbaglio... saluti!
Per Conahar, se la segnaletica è posta a distanza di legge è valida.
Poniamo il caso di un Comune, di limitata estensione, attraversato da un'unica strada "di scorrimento" con limite, nel centro abitato, di 50Km/ora.
Il Centro abitato è individuato e delimitato, ai due estremi della strada in oggetto, da due cartelli ( quelli a sfondo bianco con scritta nera ) "Comune di Xxxxxx" e i due cartelli distano tra loro 4.050 metri.
In abbinamento al cartelli di inizio località è istallato il cartello aggiuntivo "Controllo elettronico della velocità".
Se non ho capito male, nel caso la polizia municipale si "apposti" ad almeno 410 metri e non più di 4 Km. dal cartello di inizio località ( centro urbano ), può LEGALMENTE NON PIAZZARE il cartello mobile di preavviso previsto dalla vigente normativa :o: ???
E in caso positivo ( meledetti loro :mad: !! ) la stessa cosa vale per i cartelli di cui parlava l'utente SpeedLimit :confused: ???
E quindi la contestazione dell'infrazione è valida ed efficace ( salvo altre irregolarità ) :eek: ???
Avv. G. Lore
16-09-2010, 12:47
Selo la tua interpretazione è quella che ho dato io.
c'è qualche giudice che so già la interpreta in maniera diversa (come detto nel precedente post), indi io in opposizione rileverei sempre i 400 m. ma non mi affideri solo a quello
Avv. G. Lore
16-09-2010, 13:00
Conahar è come dici te.
Se c'è la segnaletica posta a distanza di legge è corretto il tutto.
Unica precisazione...il velox deve esser ben visibile
sped limit
17-09-2010, 05:00
Scusate se faccio una ulteriore riflessione. La ratio per cui sono stati introdotte queste nuove modalità per il rilevamento elettronico della velocità, è che i controlli in questione non devono rappresentare la maniera con cui la p.a. fa cassa ai danni dei cittadini, ma devono essere il modo in cui si fa prevenzione e si abitua il guidatore a rispettare i limiti di velocità. Il fatto che molti dei cartelli che troviamo per le strade siano "fasulli", ovvero non siano seguiti da un reale controllo della velocità, a lungo andare inducono il guidatore a non dare più il significato che dovrebbero avere fino al punto in maniera automatica di vederli ma non considerarli più.
Trovo quindi "illegale" il fatto che questi cartelli debbano essere lasciati nelle strade in quanto contrastano con la ratio di cui parlavo sopra ed inoltre pericolosi, in quanto costringono il guidatore, nonostante rispetti il limite di velocità, a guardare a bordo strada alla ricerca del velox nascosto.
Saluti
sped limit
17-09-2010, 05:06
Vorrei porre un'altra domanda. Il cartello di avviso del rilevamento elettronico della velocità, è considerato valido quando viene appoggiato a terra a bordo strada ? Oppure dovrebbe essere all'altezza di tutti gli altri segnali stradali ?
Avv. G. Lore
17-09-2010, 09:03
Ovviamente deve essere posto come tutti i segnali stradali per permetterne la completa visione.
Per il precedente post d'accordissimo con Te e aggiungo che la ratio di cui parli Tu è del tutto il cds, che non è una legge meramente sanzionatoria, ma in primis è preventiva
nicoletta68
11-06-2013, 09:17
Salve,Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità di €168 più 3 punti sulla patente.
La velocità netta accertata è di km/h 62, velocità consentita km/h 50. IL verbale evidenzia che "è stata apposta idonea segnaletica ai sensi dell'art.142, c. 6-bis del Cd.S. prima dell'inizio dei controlli al kilometro 76+600 (mentre il rilevatore è al km. 76+700). Si tratta pertanto di una presegnalazione mobile. E' possibile contestare questo punto? Inoltre nel verbale il senso di marcia è errato. Potrebbe essere un motivo di ricorso? Grazie mille Nicoletta
Avv. G. Lore
11-06-2013, 11:07
Se la presenalazione è stata posta a soli 100 m. è motivo di ricorso
nicoletta68
11-06-2013, 11:29
Se la presenalazione è stata posta a soli 100 m. è motivo di ricorso
Grazie mille per la pronta risposta. Vi terrò informati del "seguito".
Avv. G. Lore
11-06-2013, 11:34
saluti
nicoletta68
11-06-2013, 12:20
saluti
mi scusi, ho cercato la normativa di riferimento ed ho trovato solo l'art. 25 della legge 120/2010 "relativo alla distanza non inferiore a un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità è applicabile anche ai casi in cui l’accertamento dell’illecito è effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale". E' quello a cui far riferimento? Esiste qualche modifica successiva?
Grazie ancora
Nicoletta
Avv. G. Lore
11-06-2013, 12:24
anche setenza cassazione 11131/09, presegnalazione tra 4 km. e 400 m. prima del velox
nicoletta68
11-06-2013, 13:45
anche setenza cassazione 11131/09, presegnalazione tra 4 km. e 400 m. prima del velox
in realtà mi sono accorta la legge 120/2010 disciplina la distanza tra il cartello che impone il limite di velocità (e non la presegnalazine) e l'autovelox.
Avevo però dei dubbi riguardo la direttiva di Maroni del 14 agosto 2009 (successiva quindi alla sentenza 11131 del 13 marzo 2009). Però ho trovato una sua precedente risposta: "C'è solo una circolare del minister interni, che è fonte secondaria di diritto. La Cassazione che è giudice di legittimità ha interpretato la normativa stabilendo la distanza minima in 400 m." Spero me la confermi....
Grazie ancora per le preziose informazioni.
Avv. G. Lore
11-06-2013, 13:50
già confermata :)
nicoletta68
19-06-2013, 08:38
già confermata :)
Salve, la disturbo di nuovo perché ho preparato il ricorso ma leggendo la sentenza della Cassazione 11131/09 da lei citata non trovo il riferimento esplicito al fatto che la distanza della presegnalazione debba essere tra 4 km. e 400 m. prima del velox. Il riferimento esplicito l'ho trovato solo su circolare Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 al punto "4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia."
Grazie ancora
Avv. G. Lore
19-06-2013, 11:21
Carissima, sarà che torno distrutto da tre udienze, ma non ho capito cosa mi chiedi, perdonami
nicoletta68
19-06-2013, 11:51
Carissima, sarà che torno distrutto da tre udienze, ma non ho capito cosa mi chiedi, perdonami
Soltanto che nella sentenza della Cassazione 11131/09, che dovrebbe sancire l'obbligatorietà dei 400 metri della presegnalazione dalla postazione autovelox, non c'è il riferimento esplicito a questo, ma solo il riferimento allae modifiche del codice stradale. Il riferimento esplicito all'obbligatorietà dei 400 metri l'ho trovato solo nella circolare N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 che ho riportato sopra. Le chiedevo solo conferma di questo.
Grazie
Avv. G. Lore
19-06-2013, 11:55
Le sentenze non sanciscono nessun obbligo, non siamo un paese di common law.
La sentenze possono solo richiamare le norme di legge
nicoletta68
19-06-2013, 12:02
Le sentenze non sanciscono nessun obbligo, non siamo un paese di common law.
La sentenze possono solo richiamare le norme di legge
sicuramente, non essendo un'esperta, mi sono espressa male. Intendevo che non c'è proprio il riferimento esplicito ai 400 metri come c'è invece nella circolare citata.
Avv. G. Lore
19-06-2013, 12:04
cita la normativa di riferimento
nicoletta68
20-06-2013, 12:06
cita la normativa di riferimento
Grazie. farò sapere come andrà il ricorso...
Avv. G. Lore
20-06-2013, 12:18
saluti
Salve e grazie davvero per l'utilità grandissima di poter reperire informazioni per la tutela degli automobilisti
Ho preso al 99% una multa che ritengo illegittima e devo tornare sul posto per fare un sopralluogo.
Mi scuso ma ho letto talmente tanta roba che sono un po' in confusione Ho un po' di domande:
1) Cartelli. Ricapitolando i cartelli di presegnalazione della presenza di autovelox fissi va fatta tra i 4km ed i 400m, giusto?
E ci dev'essere un cartello che indichi il limite di velocità ALMENO ad un chilometro di distanza dalla postazione di rilevamento, giusto?
2) Se il cartello di presegnalazione non è ben visibile, è ammessa la prova testimoniale nel ricorso al Prefetto?
Sulla Taratura
3) Ho letto qui sul forum (mi pare dall'avv. Lore) che eventuali problemi di taratura andrebbero provati dall'automobilista: ma com'è possibile? Ho capito male (probabile) o l'automobilista dovrebbe pagare una perizia? :o
4) Da qualche parte (forse su altri siti) ho letto che nelle postazioni fisse non ci sarebbe alcun obbligo di taratura periodica, ma una circolare (http://www.asaps.it/circolari/circolari_05/0036.html) del Ministero dell'Interno dice:
Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’acclusa nota (All. 3), alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione (per alcuni dei quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, si forniscono le specifiche tecniche negli allegati certificati di approvazione – All. 4, All. 5) utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.
Quindi la taratura annuale ci dev'essere e dev'essere indicata nel verbale o no?
Grazie dell'attenzione e soprattutto dell'aiuto importantissimo che date!
Avv. G. Lore
22-11-2013, 09:17
1. sì; sì.
2. no. Deposizione scritta da allegare al ricorso;
3. non ha capito male, questo dice la Cassazione;
4. Non è un obbligo di taratura annuale, bensì di manutenzione.
Grazie della cortese risposta Avv. Lore
...
3. non ha capito male, questo dice la Cassazione;
...
Quindi secondo la Cassazione se l'utente volesse verificare la corretta taratura dovrebbe richiedere alla PA di mettere a disposizione l'apparecchiatura...
Ma che Lei sappia, in concreto qualcuno l'ha mai fatto??
...
4. Non è un obbligo di taratura annuale, bensì di manutenzione.
Mi permetta avvocato ma c'è qualcosa che non torna...
In primis stando al semplice significato delle parole, il termine verifica dovrebbe essere diverso da quello di manutenzione...
Poi la circolare che ho citato indica questa verifica come "tendente a valutare la corretta funzionalità": e la manutenzione non implica alcuna valutazione ma solo un'operazione materiale, diciamo.
Inoltre questa manutenzione appare nei verbali? Perchè non l'ho mai sentita e se è un obbligo sarebbe (uso il condizionale...) giusto che la PA provi di aver assolto gli obblighi impostigli dalla Legge.
Infine la pagina che Le citavo è intestata come
"La circolare del Ministero dell'Interno sulla taratura degli autovelox
FINALMENTE CHIAREZZA SUL TEMA DELLA TARATURA DEI DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA' "
E poi:
La posizione era stata sostenuta anche per effetto di alcune sentenze dei giudici di pace del 2004 con le quali erano stati annullati alcuni verbali di contestazione per la violazione dei limiti di velocità di cui all’art 142 C.d.S perché, a parere dei giudici, gli apparecchi utilizzati non erano stati sottoposti a “taratura periodica”.
I predetti giudici, avrebbero infatti acquisito il parere di un tecnico del settore che avrebbe riferito che il predetto obbligo di taratura periodica discende dalle disposizioni della L. 273/’91.
...
La faccenda si è complicata ancora di più quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, procedendo al riesame dell’omologazione degli apparecchi di controllo modello Autovelox 104/C2 e Autovelox 105SE prodotti dalla ditta Sodi Scientifica di Firenze, per dichiararne la possibilità di utilizzo anche in modalità di funzionamento completamente automatico, con il provvedimento di conferma dell’omologazione del 16 giugno scorso, ha precisato che gli organi di polizia stradale che utilizzano questi dispositivi sono tenuti ad effettuare periodiche verifiche di taratura degli strumenti con intervalli comunque non superiori ad un anno.
Evidentemente devo aver frainteso qualcosa...
Può aiutarmi a capire?
...scusi sa, in effetti ogni tanto mi dicono che sono un bel po' "precisino" ::)
Buon fine settimana e molti cordiali saluti :)
Avv. G. Lore
23-11-2013, 10:50
3. In realtà non è proprio così. La cassazione dice che l'onere della prova grava sul ricorrente. La Ctu non è un mezzo istruttorio. La fattispecie, in sostanza, è ancor più limitativa.
4. Si parla di manutenzione in genere, ossia a cadenza annuale l'apparecchio deve essere controllato nella sua funzionalità. Ora, lasciando,perdere i titoli delle pagine che a nulla rilevano, ciò che la circolare ministeriale in sostanza dice è che i velox debbono essere controllati e non ritarati. La ritaratura è eventualmente una conseguenza del controllo qualora da tale attività di manutenzione risulti un'alterazione dei parametri di taratura.
Saluti
...4. Si parla di manutenzione in genere, ossia a cadenza annuale l'apparecchio deve essere controllato nella sua funzionalità. Ora, lasciando,perdere i titoli delle pagine che a nulla rilevano, ciò che la circolare ministeriale in sostanza dice è che i velox debbono essere controllati e non ritarati...
Mi scusi avvocato... io Le ho citato sopratutto il contenuto (seppur interpretativo) non un semplicistico titolo; contenuto che comunque è suffragato dai decreti allegati, che parlano sia di verifiche che di tarature.
In ogni caso più ne leggo e più capisco che questa cosa delle tarature e verifiche è davvero un gran caos! Un esempio dell'obbrobbrio giuridico nel quale siamo, direi...
Ad ogni buon conto, secondo Lei, che siano verifiche o tarature, le norme emanate dicono o no che gli autovelox vanno annualmente verificati nel loro funzionamento? La PA ha quest'obbligo (che da decreti, circolari e omologazioni pare esserci) o la giurisprudenza è riuscita a metterlo in dubbio definitivamente?
Mi spiego... ho trovato una sentenza di Cassazione, la 11273 del 10 maggio 2010, che Lei certamente conosce e che tra l'altro dice:
E’ richiesto soltanto che l’apparecchio venga preventivamente omologato secondo i requisiti indicati nella legge. E ciò è avvenuto per l’apparecchiatura utilizzata nel caso in questione. Né è specificamente indicata la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura, a meno che questa esigenza non venga indicata nel manuale del costruttore. Circostanza questa che non risulta nel caso in questione.
Mentre il "famoso" decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005, consistente nella omologazione (http://www.sodi.com/images/stories/Sodi/Omologazioni/autovelox_104_c2_automatico.pdf) dell'apparecchio 104 C2, all'art. 2 dice sì che è raccomandato un generico accertamento periodico di funzionalità ed efficienza, come dice Lei, e come saprà l'art. 4 recita testualmente:
Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 104/C-2” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
Direi che seppur agli occhi di un profano questa appare una prescrizione esistente, e oltremodo chiara e tassativa.
E mi piacerebbe poter leggere uno di questi manuali, solo che sul sito della SODI, ad es., ci sono solo le omologazioni, ma non i manuali.
Lei ne ha mai visionati? Esistono al di fuori degli archivi del Ministero?
Inoltre vedo nell'all.1 che la stessa DG della Motorizzazione il 27/06/2005 con Prot. n. 1341/2005 indirizzato al Prefetto di AN e p.c. al Ministero dell'Interno, al punto B) circa l'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, dice
Per gli apparecchi destinati a funzionare con l’ausilio degli operatori, in assenza di norme di riferimento, non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, e il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione.
Per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica, senza l’ausilio degli operatori, a tutela degli utenti sono state invece previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti
Qui si parla prima di tarature periodiche, poi (per gli apparecchi automatici) con un "invece" che fa presupporre parlarsi della stessa operazione, troviamo la dizione verifiche.
La mia domanda quindi è se queste verifiche (se non tarature) devono essere effettivamente fatte e se tale controllo sia tassativo, come sembrerebbe, seppur la sentenza che citavo sopra pare non tenerne alcun conto.
Grazie mille ancora e scusi se non sono riuscito a condensare maggiormente i miei dubbi su questo marasma ::)
Dimenticavo... Ci sarebbe anche l'allegato 1 (http://www.silpol.it/legislazione/cds/DIRETTIVA_MININTERNI_AUTOVELOX_2009/MinInterno_Direttiva_autovelox_2009_Allegato.pdf) della direttiva del Min. Interni del 14/8/2009 che a pag. 6 dice che per gli apparecchi che operano esclusivamente con la presenza di un operatore polstrada, i costruttori prevedono una verifica periodica, con cadenza almeno annuale, che accerti il corretto funzionamento.
Mentre quelli automatici sono sottoposti ad una verifica metrologica (io leggerei "taratura"...) periodica -almeno annuale- tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione.
Avv. G. Lore
25-11-2013, 09:42
Premessa: i dubbi sulla tematica velox resteranno sempre, sia in forza di circolari ministeriali che si riconcorrono, spesso contraddicendosi tra di loro, sia per una giurisprudenza molto ondivaga nel tempo.
L'esempio classico è ciò che Lei riporta: una circolare ministeriale che fissa l'obbligo della cadenza annuale relativamente alla funzionalità del velox e la Cassazione che dichiara che è sufficiente l'omologazione.
Ma andiamo ancor più in là: la Cassazione è addirittura adduvenuta a declarare che anche in mancanza della fotografia, la sanzione elevata in forza di un velox è comunque valida, perchè il Pubblico Ufficiale attesa di aver visionato tale documento, cprendo tale attestazione da fide provilegiata ... Conclusione palesememte assurda perchè la fotografia è elemento fondante la sanzione e deve sempre esser esibita, dato che il verblizzante non ha visionato gli accadimenti
ciamby71
01-02-2014, 12:04
Chiedo scusa vorrei solo un ulteriore precisazione ove e' possibile. Quindi non esiste che nel caso di omessa comunicazione dei dati del conducente del mezzo in caso ad esempio che uno non ricordi con certezza chi guidava. Le autorita' possano procedere oltre ad un verbale accessorio 126 bis e togliere ugualmente i punti al propietario della vettura?
ciamby71
01-02-2014, 12:06
Vi Sarei grato se potessi avere un chiarimento aggiornato ad oggi. Qui ogni giorno cambiano le regole.
Avv. G. Lore
01-02-2014, 20:52
No, non è possibile
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