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Visualizza Versione Completa : art 126 bis comma 2



salcog
28-06-2010, 22:55
Buona sera
mio nonno ha ricevuto un verbale per eccesso di velocità che ha pagato regolarmente entro i termini stabiliti, non comunicando i suoi dati in quanto non aveva capito che doveva farlo visto che è scritto piccolissimo (art. 126 bis comma 2).
Qualche giorno fa ovviamente arriva un altro verbale dove dice:

il conducente del veicolo senza giustificato motivo non ottemperava, ai sensi dell'art 126 bis comma 2 , all'invito di fornire informazione sui dati personali e sulla patente di guida ecc ecc...

quindi adesso dovrebbe pagare 276 €, cosa si può fare per evitare di pagare questa cifra visto che alla sua età 73 anni non è facile leggere e capire tutto?
Se dovessimo fare ricorso appellandoci al discorso età si potrebbe ottenere qualcosa?
In verità un giorno di questi volevo andare a parlare personalmente con il comandante per vedere se loro potevano chiudere un occhio, ma non s se è una buona idea, se solo mio nonno mi avesse avvisata prima...
Datemi dei suggerimenti grazie!!!:(:(:(

Avv. Caputo
29-06-2010, 06:40
Non è possibile fare nulla purtroppo.
Dato che non ha fatto ricorso avverso il primo verbale, e non ha comunicato i dati, deve encessariamente pagare il secondo verbale.
Ma, almeno, suo nonno, così facendo, salva i punti.

salcog
29-06-2010, 08:34
gentilissimo grazie mille!!!

fabrip
07-08-2010, 11:24
Salve,
anch'io mi trovo in un problema analogo. Il verbale della mia infrazione risale al 20/08/2009 e notificato il 02/01/2010. Oggi mi è arrivata una raccomandata, con un verbale che mi avvertiva che il 21/07/2010 il Capitano ..... accertava che ho violato l'art.126/bis c2. Sono costretto a pagare o esistono dei tempi di decorrenza per queste notifiche?
Vi ringrazio in anticipo

Avv. G. Lore
07-08-2010, 12:00
Costretto a pagere.
L'accertamento è tempestivo, la notifica idem

BigBossBubba
08-09-2011, 19:45
Salve! In data odierna è arrivata al mio indirizzo di posta/residenza (al momento non sono residente per lavoro, se non nel weekend) una raccomandata che mi notificava una sanzione di Euro 279,00 per aver violato l'articolo 126 bis comma 2 in data 28/06/2011.... Ebbene, io non ho ricevuto nessuna notifica di contravvenzione precedente alla suddetta, nè sono stato fermato e multato... Cosa devo fare? Aggiungo che sono assolutamente certo di non aver ricevuto nulla precedentemente, in più ho controllato i punti sulla mia patente tramite il "Portale dell'automobilista" e anche li non risulta alcuna variazione

Avv. G. Lore
08-09-2011, 19:54
Ovviamente non può risultare nessuna variazione, il 126 bis è prorio questo: sanzione per non aver comunicato i dati del conducente relativamente a un altro verbale che prevedeva la decurtazione...indi punti salvati e 126 bis elevato.
Se tale verbale "primario" non lo ho mai ricevuto (ma non deve neanche aver ricevuto anche avvisi di deposito o altro, perchè la notifica non si compie solo con la consegna a mani) ovviamente l'opposizione è azionabile

Avv. Ribbeni
09-09-2011, 11:27
Ove possibile visioni il fascicolo in possesso dell'organo accertatore così da accertarSi di quale verbale si tratta; soprattutto Si accerti di non averlo mai ricevuto; che non sia stato notificato a familiare convivente, al portiere o tramite cedolino..

giokuara
05-10-2011, 17:29
salve anche io mi trovo in queste condizioni.ho ricevuto un verbale x un divieto di sosta che prevedeva la decurtazione di due punti dalla patente ho pagato regolarmente entro i termini non comunicando i miei dati dando x scontato e in totale buona vede che salvo comunicazioni da parte mia i punti venissero tolti a me. leggo che non ci sono possibilita di evitare di pagare il suceccivo verbale x la mancata comunicazione dati.ho trovato pero in internet sentenze in cui viene codi scritto"
) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli art. li 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall’avvenuto pagamento della sanzione" e diverse sentenze si sono appellate a questa procedura.
corrisponde a verita?
• Sentenza della Corte costituzionale n° 27/2005
• Sentenza della Corte costituzionale n° 471/2005
• Sentenza G.d.P. di Roma n° 44738 del 19/10/2006
• Sentenza G.d.P. di Roma n° 21293/06 del 13/04/2006
grazie 1000

Avv. G. Lore
05-10-2011, 17:46
Onestamente non ho capito il Suo post.
Col virgolettato cosa vuol significare?

La sentenza 25/05 è la celebre sentenza della C.C. sul fatto che i punti non possono essere decurtati di diritto

giokuara
06-10-2011, 13:28
mi scusi ma ho riportato in malo modo la sentenza n. 21293/06 del 13/04/2006 e n. 44738 del 19/10/2006 del Giudice di Pace di Roma dove spiega la procedura corretta x la notifica dei verbali.
essa recita:
"“L'art. 126 bis, comma 2 del C.d.S. prevede infatti una specifica procedura amministrativa diretta al rilevamento della violazione ed alla conseguente applicazione della sanzione con l'emissione del verbale.
Affìnché la procedura adottata possa essere ritenuta corretta in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:

l) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;

2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli art. li 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall’avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l’obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni trenta per la risposta;

3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni ( ai sensi dell'art. 201 C.d.S.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'ari 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all’art. 180 C.d.S.
Nel caso invece l'obbligato avesse proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo, la suddetta procedura potrà avere inizio solo alla completa definizione dei relativi procedimenti.
Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.12. precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale
di contestazione dell’infrazione".

Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio, costituzionalmente garantito secondo cui "nemo tenetur se detegere" e non può essere ammessa una richiesta di dati a fini sanzionatori (detrazione di punti dalla patente di guida) prima della scadenza dei termini assegnati dalla legge per il pagamento o per l'impugnativa del provvedimento; come non possono ugualmente essere richiesti i suddetti dati se è ancora pendente il procedimento di impugnazione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto si deve ritenere palesemente illegittimo, per violazione di legge il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 126 bis quando la richiesta dei dati del conducente è avvenuta contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione oppure nel corso delle citate procedure di opposizione,”

Avv. G. Lore
06-10-2011, 15:00
Questa purtroppo è una vicenda che attiene agli albori della patente a punti, ora la normativa è mutata.
La comunicazione deve esser svolta entro 60 gg. dalla notifica del verbale

giokuara
06-10-2011, 15:50
quindi ritiene inutile un ricorso al giudice di pace evidenziando anche la mia totale buona fede??non avrei avuto nessun interesse ad affrontare la spesa di un nuovo verbale a fronte di una decurtazione di solo due punti considerando che sulla mia patente ho ancora tutti i punti?
e se procedeo al ricorso al giudice di pace e ottengo risposta negativa paghero l'importo gia notificato o puo essere maggiorato?

Avv. G. Lore
06-10-2011, 15:55
la buona fede non può fondare un ricorso a sanzione amministrativa purtroppo

giokuara
06-10-2011, 16:13
ma puo anche "condannarmi" a pagare di piu di quanto devo?

Avv. G. Lore
06-10-2011, 16:43
Se non ritiene di sospendere il verbale (dietro ovviamente Sua apposita domanda in atti) o di confermare il minimo sentenza (nuovamente dietro Sua apposita ulteriore domanda) la sanzione si raddoppia in caso di rigetto

giokuara
06-10-2011, 18:52
ma cosa vuol dire?io all presentazione della domanda devo chiedere la sospensione della sanzione amministrativa impugnata?

Avv. G. Lore
06-10-2011, 19:01
Certo o meglio la declaratoria di sospensione dell'esecutività del verbale impugnato.
Forse non ha presente una cosa: dinanzi al Giudice di Pace fa una causa vera e propria, quindi deve strutturare un atto giudiziale vero e proprio secondo le formalità di legge e il tipico paradigma: premessa in merito, narrativa in diritto, conclusioni primarie e subordinate, oltre alle restanti formalità nell'epigrafe e nella dichiarazione di valore.

giokuara
07-10-2011, 05:55
certo..questo lo so .ma quello che nessuno è in grado di dirmi o meglio ognuno dice una cosa diversa è se in caso di rigetto della mia richiesta da parte del giudice di parce la cifra da pagare automaticamente raddoppia o se è facolta del giudice stesso aumentare la cifra.
io non vorrei chidere l'annullamento del verbale ma solo che in virtu della mia totale buona fede e di alcuni precedenti che si sono verificati il giudice puo disporre la decurtazione dei punti dalla mia patente annullando il pagamento.
mi scusi le contunue domande ma mi creda mi trovo in una situazione economica critica dove anche la cifra di 270 euro appare una montagna.grazie ancora della sua disponibilita e gentilezza.
un papà quasi disperato

Avv. G. Lore
07-10-2011, 07:47
Il Giudice in assoluto non potrà mai fare ciò che chiede Lei.
Per il resto gliel'ho detto: se non sospende il verbale o non conferma la sanzione minima iniziale in sentenza (dietro espresse domande) la somma della sanzione raddoppia

lucadis83
07-10-2011, 08:28
Salve,
ho ricevuto verbale in cui mi è stata elevat al sanzione di euro 281.00 per non avere comunicato i dati della patente.
La multa mi è stat notificata il 11/07/2011, vorrei sapere se il termine di 60 gg è soggetto alla sospensione feriale dei termini e come è possibile contestare la multa nel merito? grazie fin da ora

Avv. G. Lore
07-10-2011, 08:43
Se non ha fatto la comunicazione ahimè c'è ben poco da fare.
La sospensione opera solo se vuol ricorrere al GdP.
Eventualmente invii il verbale per verificare se è stato emesso e notificato nei termini.
Nel merito nulla c'è da eccepire

stespo74
05-11-2011, 17:27
Buongiorno,
in data 12/07/2011 ho avuto un sinistro con un autobus di linea.
Mi sono fermato , ci siamo scambiati i dati con l'autista dell'autobus e ognuno ha fatto la denuncia presso la propria assicurazione.
In ania il sinistro è stato definito in concorso di colpa.

In data 31/10/2011 mi viene notificato , l'invito , ai sensi dell'articolo 180 comma 8 del CDS ,a comparire presso la sezione infortunistica dei vigili urbani per esibire la patente, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione nonchè a fornire informazioni in merito al sinistro.

Non essendo residente nel comune del sinistro ho provveduto a produrre in visione i documenti presso il comando di polizia municipale del mio comune ricevendone attestazione di presa visione.
Ma questo sembra non bastare al comando dei vigili del comune del sinistro perchè sostengono di volermi comunque sentire.

Ora la mia domanda:
se non mi presento , ed avendo in mano il verbale di presa visione dei documenti, cosa rischio?
o meglio , mi conviene non presentarmi e prendere la multa perchè non sono andato o andare e rischiare che in fase di accertamento mi contestino un po' di violazioni e mi ritirino la patente?

Preciso che ad oggi, non ho ricevuto alcun verbale.

Avv. G. Lore
05-11-2011, 18:03
Onestamente è una valutazione che deve far Lei.
Non posso non dirLe che un ordine dell'Autorità deve esser rispettato.
Del resto se idee di violazioni sono in essere nella mente degli accertatori, provvedimenti sanzionatori possono esser presi anche (o soprattutto) in assenza di mancanza di Sue dichiarazioni

stespo74
05-11-2011, 20:07
Onestamente è una valutazione che deve far Lei.
Non posso non dirLe che un ordine dell'Autorità deve esser rispettato.
Del resto se idee di violazioni sono in essere nella mente degli accertatori, provvedimenti sanzionatori possono esser presi anche (o soprattutto) in assenza di mancanza di Sue dichiarazioni

Avvocato Buonasera,
preciso che il sinistro è avvenuto più di 3 mesi fa e che allora i vigili non erano intervenuti, almeno fino quando sono rimasto sul luogo dell'incidente.
Tuttavia la mia domanda era tesa a capire cosa succede se non mi presento o magari mando una memoria scritta?
Inoltre , poichè , è mia priorita' evitare di rimanere senza patente , volevo sapere se presentandomi sono a rischio di un provvedimento sospensivo con effeto immediato?
per andare a lavorare faccio oltre 100 km al giorno. non posso permettermi di rimanere senza patente.

Avv. G. Lore
06-11-2011, 00:04
La sanzione immediata è pressochè impossibile perchè un eventuale verbale può essere redatto solo successivamente.
La mancata presenza determina la sanzione del 180 c.d.s. ed eventualmente una gestione della liquidazione civilistica del sinistro per Le difficoltosa

stespo74
06-11-2011, 11:34
La sanzione immediata è pressochè impossibile perchè un eventuale verbale può essere redatto solo successivamente.
La mancata presenza determina la sanzione del 180 c.d.s. ed eventualmente una gestione della liquidazione civilistica del sinistro per Le difficoltosa

Il fatto che a scrivermi sia stata la "sezione infortunistica" , mi fa sospettare che tra i passeggeri dell'autobus sia "successivamente" spuntato un ferito e poichè il sinistro tra le assicurazione è stato definito con concorso di colpa mi preoccupo un po'....
Secondo il cds chi provoca un sinistro con feriti e sanzionabile con la sospensione della patente vero?
c'è qualche caso in cui la sanzione è immediatamente esecutiva?
Quanto tempo avrebbero i vigili per notificarmi un verbale tendendo presente che il sinistro è avvenuto il 12/07/2011?
Ed inoltre, tenendo presente cha a mie mani ho un verbale di presa visione dei documenti da parte della polizia municipale del mio comune, se non mi presento a quanto ammonterebbe la multa?

Avv. G. Lore
06-11-2011, 17:16
1. sì;
2. non ho capito la domanda;
3. 90gg. dall'accertamento;
4. 398,00 €.

stespo74
06-11-2011, 18:00
1. sì;
2. non ho capito la domanda;
3. 90gg. dall'accertamento;
4. 398,00 €.

la seconda domanda era riferita alla possibilità di un ricorso che sospenda gli effeti dell'accertamento.
ci sono casi in cui l'accertatore puo' sospendere immediatamente la patente senza attendere i termini per la presentazione del ricorso?
la data dell'accertamento cincide con la data del sinistro o avviene nel momento in cui vengo sentito io in qualita' di conducente?
Comunque se non ho capito male , non volendo rischiare la patente, mi conviene non presentarmi e attendere la multa di eur 398?
E' giusto ritenere che l'ente accertatore pur conoscendo il mio numero di targa , ma non avendomi ufficialmente indentificato, non puo' procedere all'emissione di un verbale che mi decurti punti dalla patente o addiritura me la sospenda?

Avv. G. Lore
07-11-2011, 10:49
Non Le consiglio nulla.
Il mio ruolo di prospettarLe le conseguenze delle varie azioni.
Dl mio punto di vista è giusto che si presenti, non foss'altro che a parti invertite sarebbe giusto così.
Sull'ultima domanda: sì.
La prima domanda mi perdoni ma continuo a non capirla, nel senso che è ovvio che la sospensione della patente opera a prescindere da un ricorso.

stespo74
07-11-2011, 19:51
Non Le consiglio nulla.
Il mio ruolo di prospettarLe le conseguenze delle varie azioni.
Dl mio punto di vista è giusto che si presenti, non foss'altro che a parti invertite sarebbe giusto così.
Sull'ultima domanda: sì.
La prima domanda mi perdoni ma continuo a non capirla, nel senso che è ovvio che la sospensione della patente opera a prescindere da un ricorso.

Ok, provo a riformulare le domande:
1) un cittadino che ha la sfortuna di trovarsi nelle mani di un vigile che prende un granchio e gli sospende la patente in attesa che il ricorso compia il suo corso resta appiedato?
2) premettendo che il sinistro è avvenuto il 12 luglio 2011 e l'invito a presentarmi ai sensi dell'art 180 coma 8 del cds è datato 11 Ottobre 2011 , ovvero il 91° giorno successivo al sinistro , e che probabilmente è spuntato un ferito tra i passegerri dell'autobus i vigili urbani sono ancora nei termini per infliggermi la sanzione della sospensione della patente?
3) se scelgo di non presentarmi oltre alla multa di 389 eur rischio altro in cosiderazione del probabile ferito?

Avv. G. Lore
07-11-2011, 21:01
1) ora capisco, Lei parla dell'opposizione all'ordinanza di sospensione. In tale caso qualora il Giudice dichiara la sospensione in attesa della decisione ha diritto alla restituzione della patente;
2) La sanzione viene elevta entro 90 gg. dall'accertamento e non dall'infrazione;
3) a norma di legge non rischia altro.

stespo74
07-11-2011, 21:44
1) ora capisco, Lei parla dell'opposizione all'ordinanza di sospensione. In tale caso qualora il Giudice dichiara la sospensione in attesa della decisione ha diritto alla restituzione della patente;
2) La sanzione viene elevta entro 90 gg. dall'accertamento e non dall'infrazione;
3) a norma di legge non rischia altro.

E l'accertamento avviene nel momento in cui mi presento al comando dei vigili?
Il fatto che io abbia esibito la mia patente presso il comando del mio comune costituisce accertamento idenficativo?

Avv. G. Lore
08-11-2011, 08:15
L'accertamento presumibilmente sarà successivo dopo aver "incrociato" o vari dati.
L'esibizione della patente l'ha identificata, ma non credo che cerchino questo

stespo74
08-11-2011, 08:49
L'accertamento presumibilmente sarà successivo dopo aver "incrociato" o vari dati.
L'esibizione della patente l'ha identificata, ma non credo che cerchino questo

Che dati incrociano? E sulla base di quell'identificazione sono gia' sanzionabile?

Avv. G. Lore
08-11-2011, 11:00
Gentile Signore...io replico in relazione a ciò che dice nei Suoi interventi.
Se la necessità dell'accertatore è avere delle informazioni è chiaro che finchè tali informazioni non le hanno non possono elevare la sanzione.
Per il resto, mi creda, non so che dirLe perchè ignoro del tutto la vicenda

stespo74
08-11-2011, 11:27
Gentile Signore...io replico in relazione a ciò che dice nei Suoi interventi.
Se la necessità dell'accertatore è avere delle informazioni è chiaro che finchè tali informazioni non le hanno non possono elevare la sanzione.
Per il resto, mi creda, non so che dirLe perchè ignoro del tutto la vicenda

Gentile avvocato,
Neppure a me e' chiara la vicenda visto che mi hanno convocato dopo 3 per un banalissimo incidente stradale che la mia assicurazione mi ha gia' peraltro chiuso...
La patente mi serve e non voglio rischiare di perderla.
Con la presa visione dei documenti da parte di altro comando l'accertatore puo' considerare identifificato il conducente?

stespo74
08-11-2011, 11:28
Gentile Signore...io replico in relazione a ciò che dice nei Suoi interventi.
Se la necessità dell'accertatore è avere delle informazioni è chiaro che finchè tali informazioni non le hanno non possono elevare la sanzione.
Per il resto, mi creda, non so che dirLe perchè ignoro del tutto la vicenda

Gentile avvocato,
Neppure a me e' chiara la vicenda visto che mi hanno convocato dopo 3 mesi per un banalissimo incidente stradale che la mia assicurazione mi ha gia' peraltro chiuso...
La patente mi serve e non voglio rischiare di perderla.
Con la presa visione dei documenti da parte di altro comando l'accertatore puo' considerare identifificato il conducente?

Avv. G. Lore
08-11-2011, 11:49
Quello sicuramente sì

stespo74
08-11-2011, 13:33
Quello sicuramente sì

Ne deduco che anche se non mi presento, sono cmq sanzionabile con la sospensione se l'accertatore decide di sospendermi la patente?

Nel caso come devo fare per richiedere la sospensiva in attesa di ricorso?

Avv. G. Lore
08-11-2011, 13:49
Questo è tutto un punto interrogativo.
Bisogna capire il quidi di tutto questo.
La sospensiva in attesa di ricorso non esiste.
Si fa il ricorso, si richiede la previa sospensione dell'ordinanza di sospensione motivandola e fondandola

stespo74
12-11-2011, 10:44
Questo è tutto un punto interrogativo.
Bisogna capire il quidi di tutto questo.
La sospensiva in attesa di ricorso non esiste.
Si fa il ricorso, si richiede la previa sospensione dell'ordinanza di sospensione motivandola e fondandola

Avvocato Buongiorno e mi scuso se torno a disturbarla.
Domanda : ho scoperto che la controparte ( l'azienda degli autobus) ha dichiarato alla propria assicurazione la presenza di un ferito: Fatto curioso perchè quando io sono salito per parlare con l'autista l'autobus si era completamente svuotato.....
E io non ho mai ricevuto nessuna querela per lesioni colpose.
Quanto tempo avrebbero il ferito o la controparte per querelarmi.
Non è che rischio anche l'omissione di soccorso?

Avv. G. Lore
12-11-2011, 18:14
La querela non è necessaria.
La parte può procedere alla richiesta di risarcimento danni in via civile, senza passare per il penale

Guido78
09-12-2011, 23:28
Salve, anche io ho ricevuto un verbale datato 20/06/2011 (per una violazione del 26/05/2011) e notificato il 14/07/2011 con decurtazione di 3 punti. Ho regolarmente pagato la sanzione ma purtroppo mi sono dimenticato di comunicare i dati. Adesso mi è arrivato un nuovo verbale in cui si dice che in data 24/11/2011 è stata accertata la violazione dell'art. 126-bis comma 2. Il verbale mi è stato notificato il 01/12/2011. In calce riporta la frase "La violazione non è stata contestata perchè emersa a seguito accertamenti di ufficio". Che vuol dire? Da quanto ho capito non ci sono speranze di opposizione o sbaglio? I tempi di notifica sono regolari?
Grazie

Avv. G. Lore
10-12-2011, 01:30
E sì ahimè è tutto legittimo

sakuragi
11-12-2011, 18:49
Buonasera,

In data 17/06/11 mi è stato notificato un verbale per un'infrazione commessa il 28/04/11 con relativa decurtazione di 2 punti dalla patente. La multa è stata regolarmente pagata ma purtroppo non è stata inviata la comunicazione per la decurtazione. Il 27/11/11 mi è stato notificato il verbale per la mancata presentazione della documentazione necessaria alla detrazione dei punti per un totale di € 289,00.

Mi sono recato presso gli uffici della polizia municipale e mi è stato detto che potrei fare ricorso al giudice di pace perchè scaduti i tempi di notifica della seconda sanzione (90 gg. oltre l'ultima data utile per il pagamento della multa).

E' corretto?

Grazie in anticipo,

Giovanni

Avv. G. Lore
11-12-2011, 18:59
L'infrazione della mancata comunicazione dei dati del conducente è insorta il 61esimo giorno successivo al 16.6.2011, dunque il 15.8.2011.
La notifica doveva esser svolta entro, dunque, il 13.11.11, attenzione però, se la notifica è postale, la data che rileva per capire se essa sia tempestiva o meno è quella di consegna dell'atto alle Poste.

Guido78
12-12-2011, 09:58
E sì ahimè è tutto legittimo
Grazie della consulenza!

Avv. G. Lore
12-12-2011, 11:13
Si figuri

BigBossBubba
01-10-2012, 19:57
Salve! In data odierna è arrivata al mio indirizzo di posta/residenza (al momento non sono residente per lavoro, se non nel weekend) una raccomandata che mi notificava una sanzione di Euro 279,00 per aver violato l'articolo 126 bis comma 2 in data 28/06/2011.... Ebbene, io non ho ricevuto nessuna notifica di contravvenzione precedente alla suddetta, nè sono stato fermato e multato... Cosa devo fare? Aggiungo che sono assolutamente certo di non aver ricevuto nulla precedentemente, in più ho controllato i punti sulla mia patente tramite il "Portale dell'automobilista" e anche li non risulta alcuna variazione

Salve! Vi chiedo scusa per il disturbo ma avrei bisogno di chiarimenti: In seguito ai fatti di cui sopra (il mio messaggio precedente) ho fatto ricorso al Prefetto della mia città. Tale ricorso è stato rigettato e io sono stato "condannato" dal Prefetto al pagamento del doppio della cifra riportata sul verbale (ovvero 279,00€ x 2= 558,00€). Dopo che la sentenza del prefetto mi è stata notificata e consegnata ho provveduto al pagamento della somma dovuta: Tuttavia, in data odierna sono andato a ritirare la posta presso la mia casella e ho trovato un "Avviso bonario di pagamento" che, da quanto ho capito e sembra risultare (i riferimenti ai verbali coincidono), si riferisce alla/e multa/e che hanno fatto scattare la notifica dell'Art. 126 bis comma 2 che ho contestato.

Il problema è che, oltre a non avere mai ricevuto notifica di tale/i multa/e, io non le ho pagate non essendo in mio possesso.

La mia domanda quindi è: La sentenza con la quale il prefetto della mia città mi ha "condannato" al pagamento del doppio della cifra riportata a verbale copre anche la pena pecuniaria della/e multa/e che hanno fatto scattare la notifica dell'Art. 126 bis comma 2 (e quindi facendo presente l'ordinanza prefettizia e la ricevuta di versamento sono autorizzato a non procedere al pagamento della sanzione pecuniara notificata con l'avviso) oppure il solo Art.126 bis comma 2 contestatomi e quindi devo procedere al pagamento della sanzione del "bonario avviso"?

Vi ringrazio anticipatamente!

Avv. G. Lore
01-10-2012, 20:22
Innanzitutto una precisazione.
Non c'è una sentenza, che è atto giudiziale, ma un'ordinanza amministrativa prefettizia.
Se non aveva mai ricevuto il verbale presupposto perché non ha opposto l'ordinanza dinanzi al giudice di pace?

Veniamo ora al dunque.
Lei ha pagato il 126 bis.
Ora Le richiedono il pagamento del verbale primario.
Siamo al.punti di partenza.
Se non vi è stata notifica ci sarebbero motivi (quegli stessi motivi che non ha provveduto a far valere dinanzi al gdp) per una futura opposizione.
Dico futura perché l'avviso bonario non è opponibile, dunque o paga o oppone la futura cartella

BigBossBubba
01-10-2012, 20:40
Innanzitutto una precisazione.
Non c'è una sentenza, che è atto giudiziale, ma un'ordinanza amministrativa prefettizia.
Se non aveva mai ricevuto il verbale presupposto perché non ha opposto l'ordinanza dinanzi al giudice di pace?

Veniamo ora al dunque.
Lei ha pagato il 126 bis.
Ora Le richiedono il pagamento del verbale primario.
Siamo al.punti di partenza.
Se non vi è stata notifica ci sarebbero motivi (quegli stessi motivi che non ha provveduto a far valere dinanzi al gdp) per una futura opposizione.
Dico futura perché l'avviso bonario non è opponibile, dunque o paga o oppone la futura cartella

Per quanto riguarda il ricorso, ho ritenuto più conveniente per la mia situazione rivolgermi al Prefetto che non al giudice di pace... Col senno di poi sarebbe stato meglio il contrario forse...

Il prefetto nell'ordinanza scrive che il verbale prodromico risulta regolarmente notificato: Non ho idea di come sia possibile dal momento che non sono in possesso nemmeno del classico avviso di giacenza che viene inserito nella cassetta...

Rileggendo meglio l'avviso ho avuto modo di vedere che a mio carico ci sono 3 distinti verbali e che solo il primo è collegato alla notifica alla quale mi sono opposto. Rimane comunque il problema: Io non ho nulla in mio possesso che abbia a che fare con tali verbali (se non la notifica di violazione del Art. 126 bis comma 2 e l'avviso di oggi) eppure per il prefetto risulta correttamente notificato almeno uno di essi... Non ci sto capendo più nulla... Cosa posso/devo fare?

Avv. G. Lore
02-10-2012, 00:08
Ma comunque contro l'ordinanza del prefetto poteva comunque fare ricorso al giudice di pace.

Per i verbali faccia un'istanza di accesso agli atti al comune e richieda le relate di notifica.
Capiremo così come i verbali siano stati notificati (e so lo siano stati)

bissaboba
10-03-2014, 21:42
Buonasera Avvocato,
In data 05/03/2014 ho ritirato una raccomandata, pervenuta all’ufficio postale il 03/03/2014, che conteneva il verbale del 26/02/2014 nel quale si dichiarava che avevo violato l’art.126 bis del Codice della Strada.
La sanzione si riferisce ad una multa per eccesso di velocità ritirata all’ufficio postale il giorno 01/10/2013, per la quale ho richiesto la rateizzazione.
Dato che tra la data di notifica del primo verbale (1/10/2013) e la data di notifica del secondo (03/03/2014) sono intercorsi più di 150 giorni, non sono forse scaduti i tempi di notifica della seconda sanzione?
La ringrazio in anticipo per ogni sua valutazione.

Luca

Avv. G. Lore
10-03-2014, 21:54
Non sono quelle le date che deve considerare.
Alla notifica del primo verbale Lei aveva 60 gg. per fare la comunicazione dei dati del conducente, dunque il dies a quo per calcolare la tempestività del 126 bis è il 61esimo giorno dall'1.10.13, ossia l'1.12.13.
Dall'1.12.13 si contano 90 gg. per la notifica dell'attuale verbale.
Termini rispettati

bissaboba
10-03-2014, 23:49
Non sono quelle le date che deve considerare.
Alla notifica del primo verbale Lei aveva 60 gg. per fare la comunicazione dei dati del conducente, dunque il dies a quo per calcolare la tempestività del 136 bis è il 61esimo giorno dall'1.1013, ossia l'1.12.13.
Dall'1.12.13 si contano 90 gg. per la notifica dell'attuale verbale.
Termini rispettati

Brutte notizie...
Grazie molte per la rapidissima risposta.
Saluti.

Luca

Avv. G. Lore
11-03-2014, 08:41
Si figuri

bissaboba
11-03-2014, 11:43
Mi scusi se la disturbo nuovamente.
Da quanto lei mi dice il tempo che la Polizia ha per notificarmi il verbale di infrazione art. 126 bis sono novanta giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla prima notifica – tempo utile che avevo a mi disposizione per comunicare i miei dati.

Quali sono le date da considerare per la notifica? Il timbro postale del giorno in cui mi è stato redatto il verbale, il giorno in cui mi è stata inviata o il giorno in cui ho ricevuto la notifica?

Perché lo scarto dei giorni è davvero minimo e dai conti mi risultano nell’ordine:
- 94 giorni se considero le date emissione notifica
- 92 giorni se considero le date ritiro notifica.

La ringrazio nuovamente per la sua disponibilità!

Avv. G. Lore
11-03-2014, 11:50
Per la notifica postale rileva la data in cui l'atto è stato consegnato alle Poste (consegnato, non spedito).

bissaboba
11-03-2014, 13:52
grazie mille per la risposta!

Saluti
Luca

Avv. G. Lore
11-03-2014, 14:07
si rifiguri!