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marco
26-12-2007, 18:40
Carissimi amici .... ho un aiuto da chiedervi ...:)

Per violazione all'art. 142 del decr. leg.vo 30/04/92 n. 285
oggi 11-12-2007, nel comando della Polizia Locale di BIGARELLO, la sottoscritta Resp. Servizio di P.L. XXXXXXXXXX, a seguito della rilevazione effettuata il giorno 20-07-2007 alle ore 10:07 nella VIA GAZZO KM 298+320 MN PD di BIGARELLO a mezzo di apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2, matr. MIS 1324 CPU 695, in uso all'Amministrazione Comunale di BIGARELLO, regolarmente omologata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D:D: n.1123 del 16-05-2005, dotata di Video System AVS 96-G omologato dal Minisstero dei lavori Pubblici con prot. 1012 del 25/02/97, apparecchiature di cui è stata preventivamente verificata la perfetta funzionalità, con il riscontro della relativa prova fotografica procede alla redazione del verbale di cui alla violazione prevista dall'art. 142 del Codice della Strada, a carico del conducente del veicolo XXXXXXXX di proprietà o concesso in locazione finanziaria a XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX il XXXXXXXXX residente a XXXXXXXXXXX prov. di XXXX in XXXXXXXXXXX, perche circolava, considerata la tolleranza dell'apparecchiatura di rilevamento prevista dall'art.345 comma 2 del Decr. Leg.vo 16.12.1992 n. 495, così come modificato dall'art.197 del D.P.R. 16/9/96 n.610, alla velocità di Km/H 68 (velocità rilevata km/h 73), eccedendo di Km/H. 18 il limite di velocità stabilito dall'ente proprietario della strada in Km/h 50.
La violazione dell'art.142 comma 8 del C.D.S. determina la decurtazione di n. 2 punti. Entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale. la S.V. è invitata a fornire le generalità e il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 C.d.S.
L'infrazione non è stata contestata immediatamente per i motivi di cui art. 201 comma bis lett. e del codice della strada ed art. 384 lett.e del regolamento di esecuzione, poichè le caratteristiche tecniche dell'autovelox consentono la rilevazione dell'illecito ad avvenuto transito del veicolo.
pertanto ai sensi dell'art 200 del C.S., si redige il presente verbale di accertamento a carico dell'intestatario della carta di circolazione.
si omette la trasmissione nel documento fotografico ai sensi della legge 31.12.96 n. 675, lo stesso è ottenibile dall'intestatario del verbale presso questo comando.
fatto, letto, confermato e sottoscritto.
GLI ACCERTATORI AG.P.L. XXXXXXXXX (un nome soltanto)

alcune domande:
1) multa presa il 20/07/07, verbale scritto l'11/12/07 e notificatomi a casa tramite posta il 17/12/07., (150 giorni esatti) è tutto regolare ?
2)il verbale, nella parte scritta, di cui sopra, non è firmato. mentre lo è nella parte posteriore nella parte RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE.
3) ad accertare il tutto, non dovrebbero essere almeno in 2 ?

grazie per gli aiuti marco


p.s. Buon Natale

Avv. Favero
27-12-2007, 18:17
L’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C. d. S. dispone: lett. e) che l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; lett. a) l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; ecc., costituiscono, tra gli altri, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, 1° c., del C. d. S.

Orbene, l’autovelox mod. 104/C è uno strumento sofisticato che consente l’immediato rilievo del veicolo contravventore e obbliga l’accertatore all’immediato fermo dello stesso, sotto pena della contestabilità della legittimazione della contravvenzione elevata e conseguente annullabilità della stessa (Corte di Cassazione, I Sez. civile, sentenza n. 1380 dell’8-2-2000; III Sez. Civ, sentenza n. 4010 del 3-4-2000).

Ogni motivazione inserita nel verbale di accertamento dell’infrazione dagli operatori delle forze dell’ordine e contestato successivamente, che non tenga conto di tale indirizzo giurisprudenziale, o che sia esigua, ripetitiva e non sufficientemente suffragata da argomentazioni puntuali, rende quasi sempre inutile l’intervento repressivo e tutta l’attività amministrativa conseguente.

La contestazione differita costituisce un’eccezione alla regola generale che impone la contestazione e verbalizzazione immediata delle violazioni stradali (art. 200 Cod. Strada e art. 383 Reg. esec. C. d. S.) (1).

La contestazione immediata prevista quale “regula iuris” ha, inoltre, il compito di tutelare il “diritto di difesa” del trasgressore che solo in caso di fermo immediato potrebbe chiedere l’inserzione nel verbale di eventuali dichiarazioni a sua difesa (esimenti, cause di giustificazione, eccezioni di non colpevolezza, etc...)

vincent79n
20-03-2008, 13:40
siccome la mia è uguale a quella sopra aggiungo solo la frase sottolineata:


L'infrazione non è stata contestata immediatamente per i motivi di cui art. 201 comma bis lett. e del codice della strada ed art. 384 lett.e del regolamento di esecuzione, poichè le caratteristiche tecniche dell'autovelox consentono la rilevazione dell'illecito poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'ipossibilità di essere fermato in tempo utile e nei tempi regolamentari.Si ribadisce inoltre, che la strada in oggetto (SS.87 Sannitica) è interessata da un flusso di traffico intenso e sostenuto ad alta velocità (vedi art.383 e 384 CdS).

L'avvocato ha risposto ma forse con parole non comprensibili al mio vocabolario,essendo ignorante in materia, si puo' o no fare il ricorso?

Grazie

Avv. Favero
20-03-2008, 17:32
Con parole comprensibili: si.
Magari invia copia integrale del verbale a inforicorsi@gmail.com per un'analisi più approfondita.

IDC
22-03-2008, 01:31
L'infrazione non è stata contestata immediatamente per i motivi di cui art. 201 comma bis lett. e del codice della strada ed art. 384 lett.e del regolamento di esecuzione, poichè le caratteristiche tecniche dell'autovelox consentono la rilevazione dell'illecito poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'ipossibilità di essere fermato in tempo utile e nei tempi regolamentari.Si ribadisce inoltre, che la strada in oggetto (SS.87 Sannitica) è interessata da un flusso di traffico intenso e sostenuto ad alta velocità (vedi art.383 e 384 CdS).




la mancata contestazione immediata può essere anche considerata legittima, ma il ricorso potrebbe basarsi eventualmente su altri elementi e non solo sulla questione della contestazione....si dovrebbe esaminare il verbale per una risposta più precisa.