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Visualizza Versione Completa : art 187 patente e art 75



luni
08-06-2010, 13:59
Buongiorno a tutti,
il sito è molto interessante!complimenti!vi scrivo per chiedervi un chiarimento, un consiglio.
Il mio ragazzo ad ottobre 2009 è' stato fermato dai carabinieri in quanto stava transitando in una strada in cui c'era divieto d'accesso e non lo sapeva.
Quando l'hanno fermato la persona che era a fianco aveva fra le mani il cellulare, che non era però ben visibile.
i carabinieri si sono insospettiti ed hanno perquisito la macchina.
Hanno così trovato 5gr di hashish di cui lui ha subito affermato di essere proprietario..hanno chiesto al mio ragazzo, anche intestatario della macchina, di andare in ospedale a fare l'esame delle urine.Non hanno né confiscato la macchina né ritirato la patente(quanto poteva essere pericoloso?!)
Lui ha tranquillamente accettato e l'esame è risultato positivo, pur avendo fumato la sera precedente, non subito prima alla perquisizione).
Siamo andati da un avvocato il quale ha così affermato:
scatteranno due procedimenti distinti, amministrativo, per la detenzione(dichiarata poi per uso personale) per il quale è referente il prefetto, e quello penale per la guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti(art 187), con ritiro da sei mesi ad un anno e con ammenda da 1500 a 6000 euro.
Circa tre settimane fa (tutto in tempo entro i 150 giorni..) è arrivata l'ordinanza prefettizia che prevede colloquio al not. oggi il mio ragazzo è andato.non gli hanno rirtirato o sospeso la patente, deve fare un percorso riabilitativo gratutio al sert e se poi è tutto apposto (è pulito da ottobre) verrà archiviato il tutto con una ammonizione.
la mia domanda è ora dobbiamo aspettarci il decreto penale?tra quanto?ma c'entra qualcosa con quello amministrativo?se sono stati così "indulgenti" al not, lo saranno anche in tribunale?in più, poiché lui ha fatto solo gli esami dell'urina che dimostra la presenza della droga usata negli ultimi 15 giorni, può presentare ricorso?lui non era instabile, agitato(forse un po' come quando ti fermano i carabinieri!!) o pericoloso.come fanno loro a dimostrare che aveva fumato in quel momento?
spero di non essere stata troppo "pesante"..ma non ne posso più con sta storia!almeno che sappiamo cosa ci deve aspettare!!
grazie"

kikko9006
08-06-2010, 19:54
Benvenuta..
mai sentito parlare di ammonizioni..qui dentro tutti abbiamo dimostrato di non essere alcolisti o drogati con le urine,prelievi,test psichiatrici e magari gente come me che aveva una birra in corpo, ma le pene le abbiamo tutti scontante o le stiamo scontando esageratamente piene!
ti informo che questa è una legge a scopo di lucro e sapere che il tuo ragazzo non era un pericolo non gliene importa a nessuno..
guarda ti consiglio di attendere risposte di altri ma credo che il decreto penale arriverà quasi sicuramente..scusa la freddezza ma è tutto disgustoso..

elmiki
08-06-2010, 20:31
Ciao, il procedimento penale per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art 187 Cds prevede una ammenda da euro 1500 a euro 3000 e l'arresto da tre mesi a un anno. Il procedimento penale è distinto da quello amministrativo.
Tra qualche tempo, con tutta probabilità, arriverà al tuo ragazzo il decreto penale di condanna: gli sarà comminata dal giudice una sanzione pecuniaria (ovvero una multa, in termini impropri) e una pena detentiva ( che ovviamente non sconterà perchè gli sarà concessa la sospensione condizionale, non si va in galera per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).
Il decreto penale di condanna è opponibile, ovvero potete contestarlo, oppure decidere di accettarlo. In bocca al lupo!

kikko9006
08-06-2010, 20:33
e ovviamente la comporta la sospensione semestrale come minimo..

luni
09-06-2010, 10:30
infatti io non credo che il decreto penale non arriverà.il fatto è che lui deteneva anche sostanze stupefacenti per uso personale e nel sito della prefettura c'è scritto che se è la prima volta si può archiviare il caso con un percorso riabilitativo.per la guida invece, ex art 187, io credo arriverà prima o poi sto decreto...solo che quAnto tempo deve passare?è da ottobre che stiamo apsettando..esiste un tempo max che loro hanno a disposizione?INSOMMA...7000 EURO SE VA BENE...a meno che non contestiamo..e secondo voi ha senso?mah...grazie

fabry73
09-06-2010, 10:44
ciao,
be' io sto aspettando da luglio :)
Non ci sono tempi prestabiliti. Ha molto senso fare opposizione al decreto penale, altro che. Però 7000 euro? non credo, in ogni caso non si possono fare previsioni di questo genere.
Comunque, non è questione di credere o meno: avete un verbale e quindi una denuncia per 187 c.d.s.? se la risposta è affermativa allora arriva il dp, prima o poi.

luni
09-06-2010, 10:47
grazie mille..nel verbale siconhtesta art 187 purtroppo..si può contenstare..lui aveva fumato la sera prima non al momento..e comunque non era in stato di alterazione psicofisica..speriamo bene..ah tu aspetti da luglio?cavolo...

luni
09-06-2010, 11:00
mando a tutti quanto ho letto su una sentenza cha assolve un imputato per avere guidato sotto l'uso di...."Non sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato.
L'art. 187 D.L.vo n°285/1992 vieta di guidare ''in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope'', quali i cannabinoidi assunti dall'indagato. Evidente è la diversità con il parallelo reato previsto dall'art. 186 D.L.vo n°285/1992 di guida in stato di ebbrezza. In quest'ultimo caso il legislatore statuisce in modo perentorio che ''è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche''. Inoltre, al comma due è fissata una presunzione assoluta, nel senso che il superamento di alcuni valori del tasso alcolemico integra sicuramente lo stato di ebbrezza vietato.
Pertanto, mentre per la contravvenzione dell'art. 186 D.L.vo n°285/1992 è sufficiente l'accertamento del superamento del valore del tasso alcolemico fissato dalla legge, poiché viene presunto che in tale situazione il conducente non abbia poteri di controllo della guida, nel reato del successivo art. 187 il giudice è chiamato a svolgere un'indagine al fine di valutare se l'accertata assunzione di sostanza psicotropa abbia comportato un'effettiva alterazione fisica e psichica del guidatore. "
La scelta legislativa appare dettata da motivi ragionevoli (oltre che pratici) che appaiono condivisibili. Infatti, a prescindere che in molti casi (come il presente, nel quale le analisi eseguite riferiscono solo di una positività ai cannabinoidi) è assai difficile accertare il quantitativo di principio chimico assunto, una diversa interpretazione, secondo la quale sarebbe sufficiente per la punibilità l'assunzione di una sostanza psicotropa o stupefacente, inibirebbe la guida a tutti quei soggetti che si sottopongono a cure mediche che comportano l'assunzione di farmaci contenenti le sostanze rientranti nelle tabelle allegate al d.P.R. n°309/1990. Si pensi, ad esempio, a persone che si sottopongono a terapie permanenti per curare patologie che durano tutta la vita, le quali debbono essere tenute costantemente sotto controllo mediante l'assunzione di medicine: in detti casi, se l'interpretazione da dare alla norme fosse diversa da quella in questa sede propugnata, questi soggetti non potrebbero mai porsi alla guida di un veicolo poiché qualsiasi controllo determinerebbe l'accertamento della positività all'assunzione di sostanze vietate.
Pertanto, perché la condotta assuma rilevanza penale, è necessario che l'assunzione delle sostanze vietate abbia determinato un'alterazione fisica e psichica sì da rendere pericolosa la guida. Sarà il guidatore a valutare se, in conseguenza della terapia seguita o delle sostanze assunte, il suo stato fisio-psichico sia alterato, e nel caso positivo, qualora si ponga comunque alla guida, egli incorrerebbe in una chiara imprudenza che integrerebbe la condotta colposa punita dalla legge.
L'accertamento del reato è, quindi, demandato alla ricerca di elementi di fatto che dimostrino lo stato di alterazione fisica e psichica del conducente, quali, ad esempio, le particolari modalità del sinistro, lo stato fisico e psichico del conducente dopo il fatto."
si può sperare?????????????????

luni
09-06-2010, 12:05
e comunque ho anche un dubbio..il mio ragzza stava transitando in una strada con accesso solo ai residenti e non aveva fatto caso del cartello..magari loro dicono che poiché aveva assunto droga allora non ha visto il cartello..robe del genere..help..

fabry73
09-06-2010, 12:11
Quello che hanno visto è scritto sul verbale.

kittenberg
21-11-2011, 19:34
buongiorno. provo a esporre brevemente la situazione ringraziando in anticipo per qualsiasi consiglio o informazione potreste darmi a riguardo.

articolo 75 codice civile a me e altre 4 persone per possesso di 0,6 grammi di marijuana trovati appoggiati sul cruscotto (sul verbale hanno riportato la nostra dichiarazione "nessuno sà indicare di chi siano" cosa peraltro vera). regolare verbale di sequestro della sostanza. alcol test elettronico sul conducente (io) negativo e test sulle urine di esito sconosciuto (e non ho firmato nessun verbale a riguardo, per lo meno che io sappia, visto che le copie da firmare sono state tantissime visto che eravamo in 5), comunque mi hanno fatto andare via restituendomi la patente e il libretto dell'automobile.

ieri comunque mi chiamano i carabinieri del paese di residenza per contestarmi un articolo 187 codice della strada (primo comma) chiedendomi di eleggere un domicilio e un legale di fiducia (tra l'altro nel modello standard di verbale che mi hanno fatto firmare c'è una strana dicitura su dei fantomatici 10 punti di patente... boh). cosa dovrei/potrei aspettarmi? ciò che più mi preoccupa a questo punto sono i costi per l'avvocato e per gli eventuali esami clinici che potrei dover affrontare (a quanto mi pare di aver capito al patrocinio gratuito potrei puntare solo nel caso in cui andassi a vivere da solo all'istante, spostando la residenza in qualche fantomatico luogo dove un precario che và avanti a contratti a progetto potrebbe vivere pagando anche l'avvocato per non si sà quanti anni)

grazie. spero di essere stato chiaro e coinciso

puntidisutura
22-11-2011, 13:28
Per il 187 paradossalmente ci sono più vie di fuga. Essendo gli esami qualitativi e non Quantitativi gli stessi non possono determinare con precisione il momento dell'assunzione ne consegue quindi che sia impossibile determinare che al momento del fermo lui fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Ci sono fior fior di sentenze da questo punto di vista.Se gia non l'ha fatto parlane all'avvocato , anche se lui dovrebbe gia saperlo !

kittenberg
22-11-2011, 15:07
beh io vorrei proprio evitare di doverlo pagare l'avvocato (lo ribadisco)... magari dici che potrebbero archiviare il caso prima di andare in giudizio? come si svolge l'iter delle due procedure?

puntidisutura
23-11-2011, 17:24
beh io vorrei proprio evitare di doverlo pagare l'avvocato (lo ribadisco)... magari dici che potrebbero archiviare il caso prima di andare in giudizio? come si svolge l'iter delle due procedure?

Se c'è il 187 è penale e l'avvocato è obbligatorio se non ne hai nominato uno di fiducia ne hai già uno nominato d'ufficio. quindi non lo sai ma l'avvocato ce l'hai già !

puntidisutura
23-11-2011, 17:28
Art. 187.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Abrogato

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

kittenberg
23-11-2011, 22:09
quindi facendo un totale quanto mi costa questo scherzetto nel caso in cui trovo il modo di svolgere il lavoro di pubblica utilità?