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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.06.2010 n° 20610



Avv. G. Lore
08-06-2010, 11:00
Si può sequestrare e confiscare il motoveicolo, che, condotto da persona che versi in stato di ebbrezza alcoolica, appartenga, invece, a persona diversa dal conducente, anche se legata da vincoli di parentela?

E' questa la questione affrontata dalla IV Sezione penale della Corte Suprema con la sentenza n. 20610 depositata lo scorso 1° giugno.

Correttamente la verifica operata dai giudici di legittimità non si ferma dinanzi all'esistenza di un dato di pura forma, concernente l'intestazione del mezzo, ma abbraccia anche il giudizio relativo alla concreta situazione di fatto desumibile dalla ricostruzione della vicenda.

La Corte, muovendo da tale presupposto, afferma, quindi, testualmente che l'aspetto, che maggiormente – se non addirittura esclusivamente – rileva in una situazione del tipo di quella oggetto (ove il motoveicolo intestato alla madre era condotto dal figlio), deve attenere alla esegesi del termine “appartenenza”.

In proposito va osservato che, come, purtroppo, ormai, è consueto rilevare, il legislatore - nella redazione dell'art. 186 CdS - è malamente ricorso all'utilizzo di una fraseologia atecnica, cioè ha ritenuto di poter proficuamente usare un verbo (“appartenga”), il quale non trova alcun riscontro normativo e che - apparendo concettualmente ben differente da istituti quali “proprietà” od “intestazione” - non risulta né assimilabile, né, tanto meno sussumibile nelle categorie che tali espressioni mirano ad indicare.

L'evidente approssimazione ed improprietà legislativa presta, quindi, il destro ai Supremi giudici per fornire una interpretazione del termine utilizzato, che – come anticipato - privilegia l'aspetto fattuale e materiale a detrimento di quello formale e giuridico.

Vale a dire che, diversamente da quanto sostenuto recentemente dalla Sez. VI, con la sentenza 26 marzo 2010, n. 11791 (pronunzia che stabiliva il principio di escludere l'esecuzione del sequestro ove l’automobile condotta dal figlio ubriaco appartenesse al padre, posto che non può esserci un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato), nella fattispecie l'attenzione del Collegio si è incentrata sull'effettività e consistenza reale del rapporto di fatto fra il veicolo ed il soggetto che lo ha utilizzato in condizioni psico-fisiche alterate.

Questo indirizzo ermeneutico ha permesso, quindi, ai giudici di legittimità di superare l'ostacolo (a torto ritenuto insuperabile) offerto dal dato di “cd. mera apparenza”, consistente nell'intestazione dello scooter a persona differente dall'indagato.

E' stata così, in ossequio alla prevalenza del dato reale, valorizzata la situazione di possesso materiale da parte dell'indagato, condizione soggettiva di chiara derivazione civilistica, la quale travalica indiscutibilmente il concetto di mera detenzione.

La Corte ha, infatti, affermato che la situazione (intermedia fra la detenzione e la proprietà del bene) così descritta dal legislatore, finisce, quindi, per prescindere in toto dal profilo prettamente formale, ben potendo prevalere su di esso.

Nel caso di specie, ulteriore indicatore della richiamata opportunità di accordare preferenza alla realtà rispetto all'apparenza è stato ricavato – dalla S.C. - a seguito del rilievo concernente la non giovane età della madre intestataria del mezzo, situazione soggettiva che è apparsa incompatibile con un utilizzo costante dello stesso.

Il Collegio ha, così, ritenuto che l'intestazione dello scooter rispondesse a funzione di mera fittizietà e che, dunque, fosse ravvisabile quella che è stata definita “una signoria sulla cosa...dell'imputato..al momento del fatto”.

Avv. Caputo
09-06-2010, 06:28
Mi sembra sinceramente la classica situazione all'italiana che non risolve definitivamente la questione.

fabry73
09-06-2010, 08:49
perché non capisco? :(
appartenere è un verbo che ha un significato, e non mi sembra che tale significato sia stato rispettato; anche ubriaco avrebbe un significato, però se deve essere l'etilometro a dire se sono ubriaco o meno, allora be', può darsi che lo diventi anche dopo una seduta dal dentista.
Adesso ricordo perché ho smesso di studiare diritto!

Avv. G. Lore
09-06-2010, 09:05
Appartenere in diritto non ha un significato.
Sforziamoci di ragionare giuridicamente, pur condividendo la discutibilità della sentenza

fabry73
09-06-2010, 12:13
Come al solito non me la sento di contraddirla avvocato. Pensavo di poter discutere una sentenza anche in modo non tecnico, non essendo io avvocato. Di cose da scrivere, civilmente, ne avrei, ma mi astengo.

Avv. G. Lore
09-06-2010, 12:15
Scrivi scrivi Fabry, perchè qui la Cassazione sta perdendo un pò il senso della ragione