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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. II, sentenza 26.05.2010 n° 12899



Avv. G. Lore
07-06-2010, 14:30
a disposizione di chi chiede se il pagamento della sanzione rende poi possibile il ricorso.

L'automobilista che paga la sanzione non può più opporsi al verbale, neanche quando se ne accerti successivamente l’illegittimità dello stesso, in quanto il pagamento dell’oblazione equivale ad ammissione di colpa del trasgressore che preclude qualsiasi rimborso, anche derivato da attività illegittima dell’amministrazione.


Questo è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 26 maggio 2010, n. 12899.


La vicenda ha visto coinvolto un automobilista a cui era stata comminata una contravvenzione per aver passato col semaforo rosso, che dapprima aveva regolarmente pagato ma, successivamente, avendo avuto notizie della irregolarità dell'apparecchiatura utilizzata dal Comune per accertare la violazione, lo stesso aveva proposto ricorso per l’annullamento della sanzione illegittima, accolto dal Giudice di Pace.


L’amministrazione ricorreva dunque per Cassazione, adducendo, tra l’altro, che l’avvenuto pagamento dell’oblazione comportava l’inoppugnabilità del relativo verbale e, dunque, escludeva ogni altra possibilità d'opposizione al provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d'impugnazione di tali provvedimenti dettata dalla legge n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.


La Corte ha condiviso le motivazioni dell’Ente, accogliendo il ricorso e, nel richiamare conforme giurisprudenza (Cass. n. 6382/2007) ha precisato che il pagamento in misura ridotta, previsto dall’art. 202 del Codice della Strada “implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa".