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Visualizza Versione Completa : Telelaser: Sentenza 15 gennaio – 5 maggio 2010, n. 10924



Avv. Ribbeni
26-05-2010, 22:13
La presente per segnalare la sentenza n. 10924/10
"Osserva il Collegio che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (...) è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata “telelaser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (Cass. 5873/04; 7013/06).
Pertanto in presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione; per superarla non erano quindi sufficienti le opinioni espresse da tre testimoni, il cui apprezzamento, in considerazione dei ridottissimi margini tra la contestazione e la valutazione da essi resa, non poteva che assurgere, come dedotto in ricorso, a mera opinione personale, priva di valore probatorio tale da superare le risultanze elettroniche e le attestazioni dei verbalizzanti, munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all’apparente funzionamento dell’apparecchio e al puntamento del veicolo. Poiché dette attestazioni non sono state contestate con l’indispensabile querela di falso (Cass. 17355/09) né risulta dedotto o provato il cattivo funzionamento dello strumento elettronico, il ricorso è manifestamente fondato”.