Visualizza Versione Completa : ricorso cartella esattoriale
Salve,
è arrivata una cartella esattoriale per violazione del codice della strada (parcheggio nelle linee dei mezzi pubblici) a mia madre, in quanto proprietaria del veicolo.
Mia madre pero' non ha la patente e il ricorso al Gdp l'ho presentato e firmato io, allegando la Dichiarazione di mia madre, la quale attesta che non ha patente e che quindi la macchina è permanentemente usata dal figlio (cioè io).
pensate che il ricorso possa essere respinto?
Avv. G. Lore
26-05-2010, 09:59
Sicuramente.
Innanzitutto non opponi il verbale ma la cartella quindi non c'entra nulla patente o meno.
Ma a prescindere la legittimazione attiva a svolgere un'azione giudiziale spetta unicamente a chi riceve l'atto.
Tra l'altro da quello che dici temo che pur con in mano la cartella sei andato ad eccepire avverso il verbale, cosa del tutto apodittica in questa sede, perchè le eccezioni al verbale devono essere svolte avverso lo stesso entro 60 gg. dalla notifica.
Ahimè sarebbe meglio consultarsi con un legale per evitare simili errori.
capisco il voler fare tutto da soli, ma solo se si hanno le specifiche competenze
Sicuramente.
Innanzitutto non opponi il verbale ma la cartella quindi non c'entra nulla patente o meno.
Ma a prescindere la legittimazione attiva a svolgere un'azione giudiziale spetta unicamente a chi riceve l'atto.
Tra l'altro da quello che dici temo che pur con in mano la cartella sei andato ad eccepire avverso il verbale, cosa del tutto apodittica in questa sede, perchè le eccezioni al verbale devono essere svolte avverso lo stesso entro 60 gg. dalla notifica.
Ahimè sarebbe meglio consultarsi con un legale per evitare simili errori.
capisco il voler fare tutto da soli, ma solo se si hanno le specifiche competenze
Innanzitutto grazie della celerita' avvocato.
Cmq io ho fatto ricorso perchè il verbale a me non è mai arrivato come si evince dai controlli fatti verso il mio comune e quindi conseguentemente mi è arrivata la cartella e con l'unico mio documento in possesso ho presentato questo ricorso...
Quindi da come mi dice lei dovro' aspettarmi il rigetto? :(
Avv. G. Lore
26-05-2010, 10:54
Ok allora il motivo di ricorso è legittimo.
Resta ahimè il difetto di legittimazione attiva.
Il princpio purtroppo è logico e semplice: solo chi riceve un atto ne ha diritto a opporlo
Quindi in caso di rigetto, ho possibilita' di ripresentarlo (il ricorso) con la forma corretta o sono costretto a pagare e basta?
Avv. G. Lore
26-05-2010, 11:17
E no, ormai il termine è scaduto.
Il termine di 30 gg.è decadenziale
un'ultima cosa gentilissimo avvocato, in caso di rigetto e quindi di pagamento, pagherei l'importo della cartella, oppure anche le spese processuali?
Avv. G. Lore
26-05-2010, 11:55
dipende dal Giudice.
Potresti subire anche la condanna alle spese.
Io direi che puoi andare a parlare informalmente con Giudice designato e sentire lui.
In caso fai la rinuncia agli atti e il tutto termina qua
Di solito le spese a quanto ammonterebbero?
Avv. G. Lore
21-06-2010, 09:48
E' il Giudice a definirle nel caso
L'udienza mi è stata fissata a Dicembre, almeno non me l'hanno subito rigettatta...
Dott. Perruolo
15-07-2010, 14:25
Si, ma come detto dal Collega vi è il difetto di legittimazione attiva. In sede di udienza sicuramente questo vizio verrà rilevato.
E quindi mi tocchera' pagare...con gli interessi?
Avv. G. Lore
15-07-2010, 14:46
Il Giudice non può rigettare un'opposizione senza svolgere l'udienza di discussione, quindi la fissazione è un atto dovuto.
Se rilevasse il difetto di legittimazione rigetterà e pagherà la cifra maturata sino a quel momento.
Se nion lo rileverà la sentenza sarà comunque inutiliter data perchè l0esattore non procederà mai ad annullare una cartella in forza di una sentenza emanata a favore di una parte che con la cartella nulal c'entra
Dott. Perruolo
15-07-2010, 14:52
Il Giudice non può rigettare un'opposizione senza svolgere l'udienza di discussione, quindi la fissazione è un atto dovuto.
Se rilevasse il difetto di legittimazione rigetterà e pagherà la cifra maturata sino a quel momento.
Se nion lo rileverà la sentenza sarà comunque inutiliter data perchè l0esattore non procederà mai ad annullare una cartella in forza di una sentenza emanata a favore di una parte che con la cartella nulal c'entra
Esattamente.
Praticamente da come mi dice, nel 99.9% dei casi il ricorso è praticamente perso?
Dott. Perruolo
15-07-2010, 14:56
Mancavano i presupposti per poter incardinare il ricorso a suo nome; quindi, direi che l'esito è scontato.
Avv. G. Lore
15-07-2010, 14:56
Purtroppo lo abbiamo detto da subito
Avv. G. Lore
15-07-2010, 14:57
Scusami amico, solita risposta sincronizzata
Dott. Perruolo
15-07-2010, 14:57
E già! Maggior garanzia per gli utenti.
Io pensavo che il giudice poteva rigettare subito il ricorso senza fissare l'udienza...
Mi ero illuso :-(
Un'ultima cosa gentilissimo Avvocato e Dottor, è possibile e in che modo, parlare con il giudice e cercar di arrivare ad un accordo prima dell'udienza?
Come mi dovrei comportare?
Avv. G. Lore
15-07-2010, 15:05
Non c'è nessun accordo da fare, non scherziamo, siamo in una causa.
Pul andare a colloquio col Giudice il giorno in cui tiene udienza e palesargli il problema.
Se lo stesso è indirizzato verso la condanna alle spese può presentare la rinuncia agli atti e il procedimento si estingue
Se lo stesso è indirizzato verso la condanna alle spese può presentare la rinuncia agli atti e il procedimento si estingue
In questo modo risparmio qualcosa?
Dott. Perruolo
15-07-2010, 15:36
Le spese di giudizio.
Aggiornamento situazione:
Il Gdp ha Accolto il mio ricorso!!!
Mi dite ora come mi devo comportare?
Devo ritornare a prendere la sentenza?
Chi avvisa la controparte che ha perso, dato che non si è presentata all'udienze?
Avv. G. Lore
17-02-2011, 13:44
Oh mio Dio, mi sta dicendo che pur in difetto di legittimazione attiva il Giudice ha accolto il ricorso?
In che mani stiamo, anche se buon per Lei e sperimo che tale aurea di fortuna prosegua, perchè rischia di avere in mano un provvedimento non solo impugnabile (tra l'altro non solo con appello, ma anche con revocazione a mio modo di vedere) ma anche in sostanza inutiliter dato, ossia non eseguibile.
MI spiego: coma fa l'esattore ad annullare una cartella riferita alla Signora X, quando la sentenza dice che l'annullamento è per Il Signor Y?
Bel guaio e spero che non avrà intoppi, ma se fosse una causa ordinaria ci sarebbe ben poco da esultare.
Ahimè come spesso diciamo questi GdP sono un danno alla Giustizia, anche se in questo momento Lei è felice, sia perchè instillano nel cittadino false chimere, sia perchè poi queste sentenze assurde intasano il Tribunale come Giudice di Appello.
Comunque Lei deve ora richiedere la sentenza e notificarla alla parte soccombente.
Io onestamente attenderei almeno che passi in giudicato (sei mesi dalla pubblicazione) di modo che almeno non è appellabile.
Resta sempre l'eventuale problema pratico di metterla poi in esecuzione laddove l'esattore faccia resistenze
antonella.c
17-02-2011, 18:22
Gent.le Avvocato nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta che vorrà darmi Le pongo il seguente quesito.
All'azienda X è stata notificata una cartella esattoriale per il mancato pagamento di un verbale di infrazione al C.d.S. notificato in data 04.09.2009 per violazione dell'art. 142
C.d.S..
Avverso tale verbale è stato proposto ricorso all'ufficio del G.d.P. di P., giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Ad oggi, il ricorso ancora non è stato deciso perchè, a dire dell'avvocato, ancora non è stato assegnato ad un giudice e, quindi, ancora non si è tenuta nessuna udienza.
Ho letto su intenet che è possibile impugnare la cartella esattoriale proponendo una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. al giudice competente per l'esecuzione (al G.d.P. del luogo in cui la società X ha sede e non al G.d.P. del luogo in cui è stata commessa l'infrazione) lamentando la
illegittimità del titolo esecutivo.
Il ruolo, infatti, è stato reso esecutivo quando ancora era pendente il ricorso, ricorso cui non si fa alcun riferimento nella cartella esattoriale.
L'avv. che ha redatto il ricorso mi ha detto che occorre un attestato della cancelleria del g.d.P. di P. da cui si evinca che avverso quel verbale è stato proposto ricorso ancora pendente. Il mio dubbio è il seguente: nel ricorso al g.d.P. di P., l'avvocato ha chiesto l'annullamento del verbale opposto, PREVIA SOSPENSIVA.
Cosa significa previa sospensiva?
Se la sospensiva non fosse stata concessa, la società X avrebbe cmq dovuto pagare il verbale in attesa dell'esito del ricorso per poi chiedere, eventualmente, il rimborso?
Insomma è importante verificare se è stata concessa o meno la sospensiva prima di decidere di impugnare la cartella esattoriale? O la cartella esattoriale è illegittima a prescindere perchè la concessione della sospensiva incide solo sull'importo da pagare?
GRAZIE PER LE INFORMAZIONI,
ANTONELLA.
Avv. G. Lore
17-02-2011, 18:43
Se il GdP adito ha sospeso il verbale la cartella è illegittima, altrimenti (fermo restando che il ricorso al verbale addiverrà a una sentenza di accoglimento/rigetto e la sospensione nulla rileva in tal senso) il verbale è comunque titolo esecutivo vigente (perchè non sospeso) e quindi in tal caso la cartella è legittima.
Non c'entra nulla il pagamento se non è stato sospeso il verbale, questo non deve essere fatto, pena la decadenza del ricorso.
La sospensione rileva solo ai fini dell'esecutività del titolo.
In sostanza non svolgerei un 615 cpc per inesistenza del titolo, ma lo svolgerei unicamente tendendo a richiedere la sospensione della cartella e della procedura esattoriale in attesa della definizione del ricorso al verbale
antonella.c
22-02-2011, 19:05
Gent.le Avv. Lore, La rinhgraziia per la Sua tempestiva risposta e Le pongo un ulteriore quesito relativo sempre alla medesima cartella esattoriale.
A seguito di controlli effettuati presso la cancelleria del G.d.P. di P. risulta che il ricorso avverso il verbale di infrazione al C.d.S. è stato discusso all'udienza del 15.11.2010 ed è stato accolto, anche se la sentenza ancora non è stata depositata.
A questo punto è giusto impugnare la cartella esattoriale con opposizione ex art. 615 c.p.c., visto che è stata emessa illegittimamente?
GRAZIE,
ANTONELLA.
Avv. G. Lore
23-02-2011, 09:46
A questo pujnto sì per estinzione del credito.
Tenga ovviamente presente che la procedura del 615 cpc è ordinaria e dunque svolgibile solo a mezzo avvovato
Comunque Lei deve ora richiedere la sentenza e notificarla alla parte soccombente.
Io onestamente attenderei almeno che passi in giudicato (sei mesi dalla pubblicazione) di modo che almeno non è appellabile.
Resta sempre l'eventuale problema pratico di metterla poi in esecuzione laddove l'esattore faccia resistenze[/QUOTE]
Gentilissimo avv.Lore, volevo chiederle, come faccio a notificarla alla parte soccombente?
E poi, la pubblicazione parte da quando il gdp ha accettato il mio ricorso?
Premesso che ancora mi devo recare a prendere la sentenza...
Avv. G. Lore
29-03-2011, 13:53
La notifica si fa con Ufficiale Giudiziario, quindi dovrà all'Ufficio Notifiche del circondario giudiziale e chiedere di "passare" la notifica.
La pubblicazione è quando la sentenza è depositata.
In sentenza vi sarà il timbro di deposito
Salve,
volevo aggiornarvi:
Ieri mi sono recato presso il gdp per avere copia della sentenza ed effettuare la notifica...
Mi è stato risposto che la sentenza prima di essere pubblicata passeranno anni (c'erano avvocati che chiedevano sentenze addirittura del 2007).
Ho provato a chiedere una copia del verbale e anche per quello non ci sono state possibilita'...
L'unica cosa che mi è stato detto è stato quello di avere tanta pazienza e aspettare i prossimi anni...
Ma è possibile una cosa del genere?
Avv. G. Lore
20-07-2011, 08:34
é chiaro...la copia la può chiedere solo quando viene pubblicata la sentenza (e la notifica la deve svolgere all'unep che non è al GdP).
Al momento per le o.s.a. stanno pubblicando le sentenze depositate a Novembre 2009.
E' un problema interno al solo GdP di Roma, non è un problema degli Uffici Giudiziari nazionali.
Se riceverà richieste di pagamento da Equitalia, avrà diritto a chiedere la pubblicazione della sentenza in via d'urgenza.
A quel punto Le spiegherò come fare.
Egregio Avvocato.
Una precisazione in ordine alla competenza;
mi è stata notificata a roma una cartella esattoriale dalla ente riscossione puglia circqa multe del 2005 non pagate e notificate correttamente nel 2005. DA lì non credo vi siano stati solleciti o altri atti interruttivi;
Ritengo siano pacificamente PRESCRITTE.
Ebbene, a chi va presentato il ricorso: alla c.t.p entro 60 gg od al Giudice di pace del luogo ove è avvenuta l'infrazione ( come credo) entro 30 gg dalla notifica cartellA??
Mi puo'illustrare Cassazioni sul punto.
La ringrazio anticipatamente AVVOCATO
Avv. G. Lore
23-08-2011, 18:08
La competenza della giurisdizione va in relazione al titolo.
Di cosa si tratta? tasse (Commissione Tributaria), codice della strada (GdP) o contributi (Giudice del Lavoro)?
Se sono sanzioni amm.ve la competenza è del GdP del luogo della commessa violazione e fa il ricorso ex Legge 689/81, se fa il 615 cpc (ma solo con avvocato) il luogo di residenza
Dunque, avvocato, trattasi di una multa per violazione c.d.s.notificata nel duemilacinque e non pagata. Mi è stata notificata per u.g. una cartella esattoriale relativa a questa multa non pagagta del 2005, ma conti alla mano mi sono accorto che è ben maturato il tempo di prescrizione, nonostante l'invio della stessa cartella esattoriale.
Mi trovo dunque a dover ricorrere al G.,d.p. del luogo ove fu commessa l'infrazione per eccepire l'avvenuta prescrizione? Dunque, non alla C.t.p.?
Dopodichè ritengo non si configuri un opposizione ad atto esecutivo, ergo, rientrerebbe ancora nelle ipotesi di ricorso innanzi al giudice senza la necessità dell'assistenza legale. Me lo può confermare avvocato?
Avv. G. Lore
25-08-2011, 14:15
Confermo la prescrizione in relazione alle date da Lei indicate e la giurisdizione del GdP.
Ora secondo la giurisprudenza un fatto estintivo del credito (prescrizione) va eccepito con opposizione all'esecuzione (615 cpc) e non con opposizione agli atti esecutivi (617 cpc).
Sempre per la Cassazione il ricorso della 689/81 andrebbe svolto solo se si contestasse l'avvenuta notifica del verbale sotteso.
Valuti Lei se fare comunque il ricorso della 689/81
Grazie Avv,
forse è come Lei sostiene.
Dunque, è necessario l'avv. per un 615?
Stando al contributo unificato?
Ma per rivolgermi a Voi?
Avv. G. Lore
28-08-2011, 08:54
ll c.u. va per valore.
Fino a 1.100,00 € si oaga un c.u. da € 37,00, poi quello da 85,00 fino a 5.000,00 e via dicendo.
Se sceglie la via del 615 cpc noi possiamo esserLe di aiuto solo se si tratta di fori che possiamo coprire (Roma, Trieste, Napoli, Taranto, Palermo, Firenze), altrimenti, confidando nel "volemose bene" di tanti GdP può tentare il ricorso della 689/81 e in tal caso attraverso ricorsi.net può avere la redazione del ricorso e poi muoversi in autodifesa.
Dato che si può fare tutto a Roma, città di Sua residenza, io farei il 615 cpc procedura pacificamente accolta in tale Foro, lo so bene perchè è il mio Foro e so bene che se facesse la 689/81 andrebbe incontro alla declaratoria di inammissibilità.
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