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Visualizza Versione Completa : autovelox 104/c2



ale1912
19-12-2007, 21:52
ciao a tutti ieri mi e' stata notificata una multa per eccesso di velocita',infrazione rilevata con autovelox modello 104/c2,non mi hanno fermato,io non ho visto nessuna pattuglia di polizia(erano sicuramente nascosti ) ne ho visto alcuna segnalazione luminosa su pannello a messaggio variabile come scritto sul verbale,inoltre sul verbale scrivono che non e' stata effettuata la constatazione immediata perche' l'apparecchiatura consente il rilevamento della velocita'solo dopo il transito del veicolo ,e inoltre scrivono che il fermo deil veicolo non era attuabile in sicurezza per mancanza di spazi idonei,preciso che l'autovelox era situato su una strada a 2 carreggiate con 2 corsie per senso di marcia pero' in quel tratto,come segnalato molto bene da numerosi cartelli stradali,non classificata come superstrada che invece torna ad essere dopo 2 km da dova avrei commesso l'infrazione,la mia domanda e' ma su una strada che non e' superstrada o autostrada non dovrebbe esserci una pattuglia dopo il dispositivo autovelox che ti ferma?
mi conviene fare ricorso? grazie

Santiaga
19-12-2007, 22:06
la contestazione immediata non è obbligatoria.

il ricorso può basarsi sulla mancata segnalazione del dispositivo, così come previsto dal decreto legge Bianchi in poi (purchè l'infrazione non sia anteriore al 4 agosto scorso).

Avv. Di Giorgio
20-12-2007, 14:31
oltre alla mancata segnalazione del dispositivo anche la motivazione della mancata immediata contestazione è attaccabile perchè è vero si che l'eccesso di velocità col 104/c2 non richiede l'immediata contestazione ma a verbale va adeguatamente motivato che il veicolo non è stato fermato poichè la strada non presentava idonee e (specifiche) garanzie di sicurezza in quel tratto e non genericamente ....

Avv. Favero
27-12-2007, 18:23
Pare, invece, che la mancata contestazione immediata dell'infrazione rilevata con il velox 104/c2 sia opponibile.
In proposito faccio un copia-incolla di un post al quale ho appena risposto:

"L’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C. d. S. dispone: lett. e) che l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; lett. a) l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; ecc., costituiscono, tra gli altri, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, 1° c., del C. d. S.

Orbene, l’autovelox mod. 104/C è uno strumento sofisticato che consente l’immediato rilievo del veicolo contravventore e obbliga l’accertatore all’immediato fermo dello stesso, sotto pena della contestabilità della legittimazione della contravvenzione elevata e conseguente annullabilità della stessa (Corte di Cassazione, I Sez. civile, sentenza n. 1380 dell’8-2-2000; III Sez. Civ, sentenza n. 4010 del 3-4-2000).

Ogni motivazione inserita nel verbale di accertamento dell’infrazione dagli operatori delle forze dell’ordine e contestato successivamente, che non tenga conto di tale indirizzo giurisprudenziale, o che sia esigua, ripetitiva e non sufficientemente suffragata da argomentazioni puntuali, rende quasi sempre inutile l’intervento repressivo e tutta l’attività amministrativa conseguente.

La contestazione differita costituisce un’eccezione alla regola generale che impone la contestazione e verbalizzazione immediata delle violazioni stradali (art. 200 Cod. Strada e art. 383 Reg. esec. C. d. S.) (1).

La contestazione immediata prevista quale “regula iuris” ha, inoltre, il compito di tutelare il “diritto di difesa” del trasgressore che solo in caso di fermo immediato potrebbe chiedere l’inserzione nel verbale di eventuali dichiarazioni a sua difesa (esimenti, cause di giustificazione, eccezioni di non colpevolezza, etc...)"

Avv. Di Giorgio
28-12-2007, 15:32
infatti spesso la polstrada motiva la mancata contestazione immediata con cause afferenti la sicurezza del tratto stradale oppure l'eccessiva lontananza del veicolo dal posto di accertamento e citando proprio l'ottemperanza alL’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C. d. Sl. quindi ne convieni con me che il difetto di motivazione è attaccabile.