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Visualizza Versione Completa : Semaforo rosso e verbale con errori



ilmiser
25-05-2010, 12:40
Salve a tutti, il mio problema è il seguente: passando con il rosso (più arancione che rosso) la sfortuna ha voluto che sulla strada nella quale mi immettevo ci fossero 3 poliziotti della locale in motocicletta che hanno visto la manovra, mi hanno fermato e mi è stata contesta una multa per la violazione dell'art 41/146.
Morale della favola mi è stato fatto un verbale da 150€ + 6 punti patente...
Riguardando il verbale però ho constatato che nel verbale è stato scritto che io svoltavo a sinistra mentre in realtà stavo svoltando a destra... è possibile secondo voi effettuare un ricorso e chiedere l'annullamento della multa?

Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte.
Alberto.

PS: preciso che sull'incrocio apparentemente non sono presenti telecamere, e sicuramente non ci sono photored o simili.

Avv. G. Lore
25-05-2010, 12:46
Il vizio indicato non ha particolare rilevanza dato che l'infrazione è stata commessa e comunque il verbale fa prova sino alla proposizione della querela di falso.
Da questo punti di vista ahimè tutto legittimo

Lunarossa
07-03-2011, 17:26
Buona sera.
Il mio cliente si trova nella stessa situazione del post in commento: è passato con il semaforo rosso e vi è stata la contestazione immediata da parte dei Carabininieri.
Il verbale pur non presentando vizi è della serie 2010 e la contestazione è stata elevata nel 2011; tale aspetto potrebbe rilevare?

Io ho pensato di impugnare il verbale per ottenere almeno la sospensiva, adducendo come motivo l'assenza nel verbale dell'ubicazione degli agenti verbalizzanti al momento dell'avvenuto accertamento; a ciò si aggiunga che manca la via esatta dalla quale proveniva il trassgressore ma c'è scritto in che via si trova il semaforo violato.



Avete qualche altro lume in merito?
Io non ho trovato giurisprudenza recente favorevole....
Buona serata-

Avv. G. Lore
07-03-2011, 17:31
Onestamente non vedo motivi di opposizione da ciò che dici

Lunarossa
07-03-2011, 17:42
So che i margini di vittoria sono bassissimi, ma al mio cliente interessa non perdere i 12 punti.
Ho avvisato il cliente che le speranze di vincero sono bassissime ma provo a proprorre il ricorso adducendo che gli accertatori devono trovarsi in un luogo della strada che gli consenta di vedere l'indicazione semaforica e al contempo il passaggio dell'autovettura con la luce rossa.

Sempre meglio di nulla..........

Avv. G. Lore
07-03-2011, 18:15
Sì certamente (anche se opinabile il meglio di nulla).
Resto dell'idea che non procederei, ma in bocca al lupo...le vie dei GdP sono infinite :)

Lunarossa
07-03-2011, 23:00
Aggiungo che il cliente sostiene si non essere passato con il rosso ed in piu' ha un testimone, il quale si trovava in macchina con lui.

Altra questione: nel verbale c'è scritto: patente rilasciata il----- dalla U.C.O.

U.C.O sta per...?

Altra peculiarità del verbale: la caligrafia è tutt'altro che leggibile, in particolare non si capisce cosa ci sia scritto dopo la dicitura " ricorso deve essere presentato al prefetto di.... da presentare al....... e non si capisce nulla!!

Ci sono delle norme che impongono agli agenti accertatori la chiarezza nella redazione del verbale?

Avv. G. Lore
08-03-2011, 10:48
Continuano a essere vizi meramente formali ahimè.
Sulla questione del "non sono passato col semaforo rosso" ahimè in questo caso il verbale fa prova sino a querela di falso

Lunarossa
08-03-2011, 12:23
So che si tratta di vizi formali e che nel merito non c'è nulla da far valere..

Una osservazione: la decurtazione dei punti ( in questo caso 12 poichè neopatentato) rientra tra le sanzioni accessorie. Potrei dedurre la contraddittorietà del verbale derivante dalla indicazione della sanzione accessoria nella sezione dedicata alle sanzioni principali e la mancata indicazione della stessa tra le sanzioni accessorie.

A cio' si aggiunga che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione e' condizionata unicamente dalla sua idoneitaa a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima ee preordinata (Cass. 3536/2006; 8939/2005; 21007/2004).
Nel caso di specie è illeggibile la via del Prefetto ( anche se io presenro ricorso al Gdp).

Che ne pensate?

Avv. G. Lore
08-03-2011, 12:31
I punti non sono una saccessoria accessoria.
Per il secondo caso mi pare una delle tante contraddizioni della legge.
In questo caso opponendo l'atto si sanano questi vizi, atteso che l'esercizio del diritto alla difesa viene comunque esercitato.
Sull'illegibilità non posso riferire non avendo visionato l'atto, quindi mi fido di te caro/a collega

Lunarossa
08-03-2011, 13:24
la decurtazione dei punti non è una sanzione accessoria, io pensavo il contrario. Grazie tante!

Vi pongo umilmente una domanda: esistono delle regole che impongono agli accertatori la chiarezza nella redazione del verbale?
e poi patente rilasciata da U.C.O? che significa?

Grazie mille a chi vorrà rispondere, in particolare all'Avv.Lore:)

Avv. G. Lore
08-03-2011, 13:35
Sulle regole di chiarezza ci si può rifare alla 241/90.
L'UCO è l'Ufficio Centrale Organizzativo ed è l'ufficio deputato al rilascio di duplicati di patenti per furto, distruzione o deterioramento, della MCTC.

Lunarossa
08-03-2011, 15:48
Aggiungo che nel verbale manca il numero civico dove si è verificata la presunta infrazione e il numero di targa non è scritto chiarissimo.......

Avv. G. Lore
08-03-2011, 15:58
Anche sulla vicenda del civico la Cassazione ha dichiarato che non rileva come motivo da eccepire.
A maggior ragione in caso di contestazione immediata in cui il sanzionato ha contezza assoluta dello stato dei luoghi della vicenda e in cui, indi, non può immaginarsi limitazione del diritto alla difesa.
Quanto sopra vale anche per la targa.

Lunarossa
08-03-2011, 16:05
questa giurisprudenza è negativa:

Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 924/2010 Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 924 del 20/01/2010
Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Errori nella compilazione del verbale di contestazione - La validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 23 aprile 2005 il Giudice di Pace di (OMISSIS) rigettava i ricorsi riuniti, con cui S. U. e la società P. A., rispettivamente conducente e proprietaria dell'autovettura (OMISSIS) tg (OMISSIS), avevano proposto opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Comune di (OMISSIS) per avere lo S., in violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, fatto uso del radiotelefono durante la guida.

Il Giudice di Pace riteneva che le inesattezze da cui era affetto il verbale di contravvenzione non ne inficiavano la validità, osservando che l'identificazione del luogo in cui si era verificata l'infrazione conteneva un errore materiale facilmente rilevabile con la capacità e la diligenza dell'uomo medio; l'uso della locuzione del radiotelefono durante la "guida" anzichè durante la "marcia" era superata per essere stata correttamente indicata la disposizione di cui all'art. 173 C.d.S., comma 2 che specifica la fattispecie astratta del divieto nonchè la norma sanzionatoria, sicchè risultava agevole la verifica della corrispondenza dell'addebito effettuato che peraltro non era stato contestato sotto il profilo sostanziale; infine, priva di rilevanza era la circostanza che la sanzione della decurtazione dei punti della patente non fosse stata indicata fra le sanzioni accessorie, posto che comunque nel verbale era specificato che la violazione avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., la predetta sanzione.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione lo S. sulla base di sei motivi illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso l'intimato, deducendo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso atteso che, secondo quanto dichiarato dallo stesso resistente, la procura speciale è stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso: peraltro la procura rilasciata è idonea per la discussione della causa.

Va, peraltro, esaminata d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità del ricorso con riferimento alla specialità della procura conferita all'avv. G. L. nominato dalla parte ricorrente quale procuratore speciale nel giudizio instaurato avanti la Corte di Cassazione.

Deve escludersi che il legale avesse redatto in via autonoma il ricorso instaurando il giudizio di legittimità e ricevendo poi la conferma della nomina a difensore e a procuratore speciale.

La procura materialmente unita al ricorso aveva i requisiti di specialità prescritti dall'art. 83 c.p.c., fornendo la certezza che la stessa era stata rilasciata successivamente alla decisione impugnata ed in epoca contestuale al ricorso per Cassazione: infatti, in essa non solo erano indicati la data del suo conferimento, che era contestuale a quella di redazione del ricorso ((OMISSIS)), ma anche gli estremi della sentenza impugnata, sicchè del tutto irrilevante è la circostanza che il mandato fosse stato rilasciato con riferimento al giudizio instaurato avanti la Corte di Cassazione, che pende con la notificazione del ricorso (nella specie avvenuta il 24.5.2005).

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 383 reg. esec. C.d.S., deduce che era da ritenersi illogica e contraddittoria la motivazione della decisione impugnata laddove aveva affermato che l'identificazione del luogo in cui era stata accertata l'infrazione conteneva un errore materiale facilmente rilevabile con la capacità e la diligenza dell'uomo medio, senza peraltro che fosse individuato il luogo in cui la violazione sarebbe stata effettivamente commessa: il che comportava l'imprecisione la poca chiarezza del verbale e quindi la sua invalidità tenuto conto dei requisiti imposti dall'art. 201 C.d.S. a tutela del cittadino.

Il motivo va disatteso.

In primo luogo, la motivazione è immune dai vizi denunciati, posto che la sentenza ha verificato, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'inesattezza del verbale di contravvenzione non avrebbe potuto comportare alcuna obiettiva incertezza in ordine al luogo in cui era stata accertata la violazione ed incidere sul diritto di difesa del trasgressore.

Al riguardo, va considerato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 3536/2006; 8939/2005; 21007/2004): nella specie, non è stato in alcun modo dedotto che l'accertamento non aveva consentito al trasgressore di difendersi, tanto più che il Giudice di Pace ha chiarito che nessuna contestazione sotto il profilo sostanziale era stata invocata dal ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo, censura la sentenza laddove non aveva esaminato le deduzioni che nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato in ordine all'assenza di prova circa la commissione dell'infrazione ed in particolare circa l'utilizzo effettivo del radiotelefono, tenuto conto che i verbalizzanti avevano adoperato il termine uso senza indicare le concrete modalità che potessero confermare un uso effettivo.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 173 C.d.S., comma 2, art. 132 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante, la prova dell'infrazione non poteva risiedere nella norma che specifica la fattispecie astratta del divieto di cui è stata riscontrata la violazione affermare che una sanzione sia stata applicata correttamente solo perchè è stata effettivamente applicata, oltre a rappresentare una chiara tautologia, è assolutamente inaccettabile in un sistema garantista e democratico come quello italiano: ove ogni inesattezza dell'organo accertatore potesse essere giustificata alla luce del riferimento ad una qualsiasi norma di diritto, anche oltre i limiti di applicabilità della stessa, si riconoscerebbero allo stesso poteri di giudice, se non di legislatore o di dittatore; il semplicistico richiamo alla presunta correttezza dell'operato degli organi accertatori effettuato dal giudice in assenza di ogni e qualsiasi prova, in modo assolutamente acritico ed apodittico, non può affatto costituire adempimento dell'obbligo motivazionale secondo i principi al riguardo formulati dalla Suprema Corte.

D'altro canto, non si capisce come la locuzione "durante la guida" possa essere superata dalla "corretta indicazione della norma violata", sol che si consideri che l'art. 173 C.d.S., comma 2 prevede la sanzione dell'uso del telefono "durante la marcia": la nozione di guida non coincide con quella di marcia ed il diverso significato dei due termini è stato recepito anche dal codice della strada che distingue i due concetti.

Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Le censure sono infondate e vanno disattese.

La sentenza ha ritenuto che la condotta descritta nel verbale integrava la fattispecie contestata, essendo gli elementi di fatto ivi indicati sufficienti per considerare provata sul piano logico l'effettiva utilizzazione del radiotelefono; d'altra parte, il Giudice di Pace, nell'escludere la denunciata invalidità del verbale per inesattezza o imprecisione delle indicazioni ivi contenute, ha in sostanza chiarito che nessuna incertezza in ordine alla contravvenzione contestata poteva ragionevolmente derivare dalla locuzione adoperata "uso del radiotelefono durante la guida" anzichè "uso del radiotelefono durante la marcia" giacchè, avendo i verbalizzanti fatto riferimento alla norma di cui all'art. 173 C.d.S. citato, non potevano sorgere dubbi sull'illecito contestato, e cioè che laddove si faceva riferimento alla commissione dell'infrazione durante la guida doveva intendersi durante la marcia: pertanto, il riferimento alla norma indicata nel verbale è stato formulato non per fare da essa derivare l'affermazione della responsabilità ma per chiarire il significato che doveva attribuirsi al termine guida erroneamente usato nel verbale.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 126 bis C.d.S., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata che non aveva correttamente valutato il motivo dell'opposizione con cui si era dedotta la contraddittorietà del verbale derivante dall'indicazione della sanzione accessoria nella sezione dedicata alle sanzioni principali e dalla mancata indicazione della stessa fra le sanzioni accessorie; il Giudicante non aveva chiarito se si trattava di sanzione principale od accessoria; tenuto conto che la decurtazione dei punti rientra fra le sanzioni accessorie relative alla patente di guida e quindi al suo titolare, le considerazioni sulla contraddittorietà del verbale ne comportavano l'invalidità.

Il motivo va disatteso, posto che come già evidenziato dalla sentenza impugnata, è del tutto irrilevante la collocazione nel verbale o la qualificazione della natura - accessoria o meno - della sanzione relativa alla decurtazione dei punti: in considerazione della finalità del verbale di cui si è detto sopra, ciò che era decisivo era l'avere indicato nel verbale che l'infrazione avrebbe comportato anche la decurtazione dei punti della patente.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, della L. n. 689 del 1981, art. 23 deduce che l'opposizione doveva essere rigettata, non avendo il Comune offerto la prova dell'illecito contestato, essendosi limitato ad allegare il verbale impugnato: la sentenza non aveva indicato le prove poste a base della decisione.

Il motivo è infondato.

Il Giudice di Pace, nell'affermare la responsabilità del ricorrente alla stregua degli elementi emersi dal verbale di contravvenzione, ha altresì evidenziato come l'opponente non avesse formulato contestazioni di natura sostanziale in ordine alla effettiva commissione dell'illecito contestato, avendo evidenziato come il medesimo si fosse limitato a formulare eccezioni formali in ordine ai requisiti e alle indicazioni del verbale impugnato: pertanto, la sentenza ha indicato le ragioni in base alle quali è pervenuta - all'esito di un indagine di fatto riservata al giudice di merito all'accertamento dell'illecito.

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 91 c.p.c., censura la decisione di compensazione delle spese, dovendo essere l'opposizione accolta.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente, che è risultato soccombente, non può certo dolersi dell'avvenuta compensazione delle spese ed invocarne addirittura la condanna della controparte che è risultata vittoriosa a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente: in proposito, è appena il caso di ricordare che, in materia di regolamentazione delle spese processuali, il giudice incontra soltanto il divieto di porle a carico della parte interamente vittoriosa.

Il ricorso va rigettato.

In considerazione di quanto sopra si è detto a proposito del controricorso, a favore del resistente ed a carico del soccombente vanno liquidate le spese processuali, limitatamente alla discussione della causa ed a quelle che ne costituiscono il necessario presupposto (studio della controversia; consultazione con il cliente).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 300,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 200,00 per onorari di avvocato oltre.

Lunarossa
08-03-2011, 16:23
Per tutti, in particolare Avv Lore: siamo sicuri che la decurtazione dei punti non è una sanzione accessoria?
La fonte quale sarebbe?

Avv. G. Lore
08-03-2011, 16:36
Il cds stesso che tra le sanzioni accessorie (art. 210 cds e ss.) non regolamenta la decurtazione dei punti.
Collega...alla fine la parcella del cliente la smezzi con me eh? ahahaha :)

Lunarossa
08-03-2011, 17:26
Forse ho travisato lo scopo del forum...non ci si scambia idee e/o consigli...
E' un sito per non avvocati...
Grazie comunque .

Avv. G. Lore
08-03-2011, 19:18
Mamma mia era una battuta con tanto di risate e smile....