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24-05-2010, 08:12
Tribunale di Rovigo

Sezione di Adria

Sentenza 22 ottobre 2009

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto del 3.2.2009, ………… veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di guida di autovettura in stato di alterazione fisica e psichica da sostanze psicotrope e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il processo veniva celebrato, su richiesta dell’imputato, con il rito abbreviato; all’udienza del 9.6.2009 il giudice riteneva necessario l’accertamento delle condizioni relative all’accertamento del tasso alcolemico e all’udienza del 22.10.2009 conferiva alla d.ssa ……………….. dell’Istituto di medicina legale dell’Università di ……………. una perizia per accertare la verosimiglianza dell’ipotesi difensiva secondo la quale, essendo al momento dell’accertamento con etilometro i due dati rilevati in progressione (g/l 0,87 alle ore 15.14; 1,01 alle ore 15.29) è possibile che al momento in cui l’imputato è stato fermato alla guida del veicolo, fra le 14.30 e le 14.55, egli si trovasse in fase di assorbimento ma non avesse ancora superato la soglia di g/l. 0,50.

Il perito rispondeva direttamente al quesito in udienza e veniva esaminato dalle parti, che su invito del giudice concludevano come in atti.


MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruttoria il giudicante non ritiene provata la responsabilità dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre risulta la sua colpevolezza per la resistenza a pubblico ufficiale.

IN ORDINE ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Dalla notizia di reato dei carabinieri di ……………….. e dagli atti allegati, risulta che alle 14.30 del 1.3.2008 i carabinieri …………………. in servizio sulla S.S. 309 …………….. ricevevano la segnalazione - proveniente da un maresciallo non in servizio – di un autoarticolato rosso che era opportuno venisse controllato. Come risulta dal verbale di arresto, "dopo alcuni istanti" i due carabinieri notavano transitare l'autoarticolato di colore rosso segnalato, quindi si ponevano all'inseguimento e lo fermavano in località …………………….. Si può quindi ritenere che la guida sia cessata fra le 14.35 e le 14.40.

Si identificava il conducente per l'attuale imputato ……………. e “dopo un accurato controllo dei documenti” di guida, e si accertava che era sprovvisto della carta di circolazione e del certificato dell'assicurazione obbligatoria relativi al rimorchio. Si procedeva quindi alla contestazione delle sanzioni di cui all'art. 180 del codice della strada. Scrivono i carabinieri che "durante tali operazioni notavamo che il …………………. presentava i sintomi dell'ebbrezza alcolica"; quindi chiedevano l'ausilio di altra pattuglia in quanto essi erano sprovvisti dell’etilometro. Sopraggiungevano quindi i carabinieri del N.O.R. e sottoponevano a prova ……………………., che risultava positivo con un tasso alcolemico nella prima prova di 0.87g/l alle ore 15.15 e di 1.01g/l nella seconda alle ore 15.29.

Premessa: le sanzioni penali e la condotta vietata

L’art. 186 c.d.s. stabilisce che “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”. Il reato sussiste “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro”.

Vi sono dunque tre elementi, indicati dalla norma, che seguono il fatto di “guidare”: lo stato di ebbrezza, l’uso di bevande alcoliche, il tasso alcolemico. Quindi la condotta vietata è quella di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, con il tasso alcolemico superiore a 0,50 e perciò in stato di ebbrezza. I tre elementi vanno esaminati separatamente per poi cogliere la relazione fra di loro.

1 - L’ebbrezza è uno stato mentale, caratterizzato da eccitamento e da sintomi neurologici quali disartria (alterazione nella pronuncia dei fonemi e sequenze verbali già programmate), dislalia (balbuzie), incoordinazione dei movimenti, perdita dell’equilibrio, fatuità, peggioramento dei riflessi e delle percezioni. In medicina l’ebbrezza (o ubriachezza) è il primo grado di intossicazione alcolica acuta. L’intensità e la durata variano a seconda della quantità di alcol assunta e della tolleranza individuale.

2 - Il tasso alcolemico (o alcolemia) è un dato scientifico, medico, e rappresenta il quantitativo di alcool etilico nel sangue; viene espresso in g/l (grammi per litro). Per determinare tale concentrazione, non occorre necessariamente un’analisi del sangue da laboratorio; dal momento che una parte di alcool ingerita dall’organismo viene smaltita con le urine e con la respirazione, è stato messo a punto un test molto preciso e rapido, che viene comunemente chiamato “prova del palloncino”. Attualmente, in Italia, il valore limite legale di alcolemia, stabilito per la guida, è come si è detto di 0.5 g/L .

3- L’introduzione di alcol nel sangue deve derivare dall’uso di bevande alcoliche. Importante anticipare che, come si vedrà, non c’è un rapporto automatico fra assunzione di alcol – alcolemia – ebbrezza vietata. Il tasso alcolemico di un individuo è un dato scientifico, ma non dipende solo dalla quantità di alcol ingerita, ma anche da molti altri fattori, come il peso, lo stato di salute, l’età, il sesso e lo stato di digiuno o di sazietà. La gradazione alcolica e il contenuto dello stomaco determinano la velocità di assorbimento; inoltre, l'anidride carbonica contenuta in alcune bevande alcoliche aumenta la velocità di assorbimento dell'alcool.

La necessità e l’oggetto dell’indagine peritale

La questione che si è ritenuto di dover approfondire mediante perizia medico legale e tossicologico forense, è quella di valutare se è possibile che al momento in cui l'imputato è stato fermato alla guida del veicolo egli si trovasse in fase di assorbimento dell'alcol ingerito ma non avesse ancora superato la soglia, prevista dalla legge, di 0,50 g/l, e quindi non versasse in stato legale di ebbrezza. I dati di fatto da cui partire erano:

- il momento in cui la guida era cessata, che sulla base di quanto sopra descritto va identificato in un arco di tempo tra le 14.35 e le 14.40 (anche se prudentemente il giudice ha ritenuto di estendere questo periodo nell’accertamento peritale sino alle 14.55);

- il momento in cui è avvenuto il primo controllo con l'etilometro, alle 15.15 con risultato di 0.87 g/l;

- il momento in cui è avvenuto il secondo controllo, alle 15. 29 con risultato di 1.01 g/l.

Il perito ha ricordato che la velocità di assorbimento dell'alcol etilico varia in funzione a diversi parametri (dose reale di alcol etilico, gradazione alcolica della bevanda assunta, tempo impiegato per l'ingestione, coassunzione di cibo, tipo di cibo, funzionalità epatica). La d.ssa ……………..ha affermato che mediamente a stomaco vuoto si raggiunge la concentrazione massima di alcol nel sangue, bevuto in una sola dose, entro 35 minuti per i superalcolici ed entro 50-60 minuti per birra o vino. Quando lo stomaco non è vuoto, il cibo ritarda il passaggio di parte dell'alcol all'intestino e il picco massimo del tasso viene raggiunto, molto indicativamente, dopo un'ora, se si è fatta una piccola colazione, dopo 90 minuti se si è fatto un pasto normale, dopo due ore e se si è fatto un pasto molto abbondante. Il tempo di eliminazione dell'alcol dipende dal metabolismo del fegato e normalmente porta ad una alcolemia che diminuisce di 0.15 g/l per ora.

I risultati della perizia

Nel caso in esame la procedura seguita dai carabinieri risulta corretta, considerando che le due analisi sono state eseguite a distanza di almeno cinque minuti una dall'altra. La presenza di uno scarto di 0.14 g/l tra i due valori, ove il primo è inferiore del secondo, dimostra che sotto il profilo cinetico l'imputato ………………….. era con elevata probabilità nella fase di assorbimento. Applicando le considerazioni generali sopra esposte in relazione alla velocità di assorbimento, estremamente variabile, al caso in esame, il perito ritiene che "…………………… mentre era alla guida del suo autoveicolo fra le 14.35 e le 14.55 dell'1.3.2008 fosse ancora nella cosiddetta fase di assorbimento. Non è possibile accertare se in tale epoca il suo tasso alcolemico fosse superiore o inferiore al tasso limite di 0.50 g/l previsto ai fini della contestazione dell'art. 186 del codice della strada".

Il primo risultato fornito dalla perizia è dunque che non è possibile stabilire, a seguito di esame alcolemico, il momento dell’assunzione di alcol. Come ha poi spiegato la d.ssa ……………. all’udienza, per arrivare ad un risultato di 1,01 g/l alle ore 15.29 la fase di assorbimento, partendo da un tasso alcolemico pari a zero, “può durare da un tempo minimo di mezzora a due ore, dipende dal pasto che si è fatto.”

Il secondo risultato della perizia riguarda la correlabilità del risultato dell’esame alcolimetrico con il sorgere dello stato di ebbrezza in senso legale. Indipendentemente dalle dosi e dalle modalità di assunzione, la sostanza viene assorbita per il 20% attraverso la parete dello stomaco, il resto dai tessuti intestinali, con velocità molto variabile, per cui è impossibile stabilire con esattezza, con calcolo matematico, da quanto tempo la sostanza alcolica era presente in concentrazioni superiori al valore soglia di 0,50 g/l. Tale calcolo diventa quindi sempre più approssimativo man mano che aumenta la distanza fra il momento della rilevazione e quello che interessa ai fini penali (cioè quello in cui l’imputato era alla guida del veicolo)

Valutazione sulla sussistenza del reato

Dunque nel caso in esame, che presenta la specificità di un controllo dell'alcolemia effettuato con un ritardo di 40 minuti o poco meno rispetto alla cessazione della guida, non è possibile ricavare certezze sulla sussistenza del reato dal risultato dell'alcolimetro, che prova che ………………….. era in stato di ebbrezza alle 15.15 e alle 15.29, ma non dà certezze su momento in cui era al volante.

Non soccorre neppure il tradizionale metodo probatorio basato sulle risultanze dei cosiddetti sintomi classici dell'ebbrezza. Infatti i carabinieri non rilevano immediatamente detti sintomi nel momento in cui fermano l'imputato. Come risulta dal verbale di arresto, infatti, l'imputato venne fermato e sottoposto ad un "accurato controllo dei documenti di guida" che portava ad accertare l'assenza di alcuni importanti documenti del rimorchio. Annotano i carabinieri: "Procedevamo quindi alla contestazione delle sanzioni" amministrative e "durante tali operazioni notavamo che il ………………….presentava i sintomi dell'ebbrezza alcolica". Quindi neppure i carabinieri ravvisano subito, nel momento in cui cessa la guida, i sintomi dell'ebbrezza, di cui prendono nota durante le operazioni di contestazione delle sanzioni, successive all’"accurato controllo dei documenti", che non può essere durato meno di qualche minuto. Pertanto neppure sulla base delle dichiarazioni degli operanti è possibile dire con certezza che già nel momento in cui era alla guida ……………………..si trovava in quello stato di ebbrezza alcolica, in cui certamente si è trovato a partire dalle ore 15.00.

Un altro elemento di valutazione è dato dal fatto che …………………stava guidando un autoarticolato per lavoro e quindi appare poco probabile che egli si fosse fermato per consumare un pasto molto abbondante, per cui è probabile che la velocità di assorbimento fosse elevata o quantomeno media, il che costituisce indizio di un superamento della soglia tollerata dalla legge avvenuto non molto prima del controllo dell'alcolemia.

Pertanto, si è di fronte ad una risultato probatorio che non permette di escludere la veridicità della tesi difensiva sopra esposta; il che porta alla assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., per insufficienza della prova che il fatto sussiste.....omissis

heatwaves
24-05-2010, 18:50
io dopo aver visto il video di lellomo sull'etilometro a 'porta a porta' (YouTube - L'Etilometro funziona davvero? (http://www.youtube.com/watch?v=sR4JsIiodaM)), che con 2 bicchieri di vino fa vedere che il ministro zaia passa da 2.32 a 0.09 in 10 minuti (sciacquandosi la bocca), penso davvero che tutti potrebbero fare ricorso sulla evidente fallacità degli etilometri, e questa sentenza ne è la prova!

ma qui penso sia stato bravo l'avvocato del ragazzo no?

massimo
25-05-2010, 13:24
Molto intressante!!

kikko9006
25-05-2010, 13:32
assurdo! :o