Visualizza Versione Completa : Cassazione Civile n. 11656/2010
Avv. Caputo
17-05-2010, 13:05
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza in oggetto, la legittimità del verbale redatto dal pubblico ufficiale anche in assenza di contestazione immediata.
Impugnare un verbale, dunque, adducendo un tale motivo di contestazione, sarà molto arduo.
Avv. G. Lore
17-05-2010, 13:24
Ormai la querela di falso diviene un principio irrinunciabile ahinoi.
Ciò posto da quello che mi è dato di capire leggendo qualche articolo su questa sentenza, non avendo ancora il testo è che il caso esaminato dalla Cassazione non partisse dalla mancata contestazione immediata, ma dal vizio di percezione che veniva diciamo fondato anche sulla mancata contestazione.
Altro è eccepire la violazione dell'art. 201 cds circa la mancata indicazione delle cause che hanno reso impossibile la violazione, cosa che deve essere sempre indicata specificatamente senza clausole di stile
Avv. G. Lore
17-05-2010, 13:34
Aggiungo ciò che sono riuscito a individuare: dice la Cassazione che in tema di sanzioni per violazione del codice della strada la legge prevede che la violazione sia contestata immediatamente "quando possibile", con la conseguenza che se in quel momento non è possibile intercettare il trasgressore, la multa gli può essere direttamente recapitata a casa.
Onestamente questa sentenza farà molto clamore ma è priva di portata innovativa.
In sostanza la mancata contestazione deve essere motivata, quindi non si può eccepirne la mancanza sic et sempliciter ma si deve individuare se la mancata contestazione è stata motivata e se la motivazione è sufficiente
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