Visualizza Versione Completa : Multa autovelox mobile e i famosi 400 metri
il_tecnico
12-05-2010, 09:08
Buongiorno, premetto che vi sto inviando il materiale per procedere con il ricorso.
Fatti :
Su un tratto di strada, delimitato in entrata ed in uscita da una rotonda, lungo circa 390 metri mi è stato fatto un verbale a causa di una rilevazione tramite autovelox mobile Ax 104/c2 ( a quanto scritto nel verbale omologato e tarato ). La Polizia Locale si è posizionata con un autopattuglia a metà di questa tratta, quindi circa 200 metri dall'entrata della rotonda, facendo ben attenzione a non farsi vedere nel rilevare le velocità dall'interno della macchina e sopratutto senza mettere nessun tipo di segnalazione e senza nessun agente visibile al di fuori della pattuglia stessa. Premetto che non sono stato fermato ne dalla prima ne dalla seconda postazione della Polizia Locale posizionatasi all'uscita della successiva rotonda ( presumo che fossero in una sorta di comunicazione con quella posizionata a metà della tratta stradale ). Sul verbale ho trovato una frase interessante dove dicono " la violazione non è stata immediatamente contestata causa : l'elevata velocità del veicolo congiuntamente con il fatto che era in corso la contestazione di altri verbali, ha impedito l'intimazione dell'alt nei modi previsti dalla legge."( ... non mi sembra di aver visto altre macchine fermate per controlli e con velocità rilevata 74 kmh, senza tolleranza 79 kmh .... vorrei vedere chi con un opel astra modello base riesce a prendere la rotonda in questione a codesta velocità .... forse avrei un futuro in F1 ... scusate per l'ironia ).
Fatta questa premessa ( non in tutti i dettagli ) è ancora in vigore questa distanza dei 400 metri da rispettare dal cartello di avviso alla postazione dell'autovelox ?
Perchè se fosse così non vedo proprio come il prefetto possa rigettare un ricorso da parte mia.
Grazie per le eventuali risposte e complimenti per il vostro servizio.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:11
Il distanza minima dei 400 metri deve essere sempre rispettata. In ogni caso, con carte alla mano, Le sapremo fornire un parere esaustivo.
il_tecnico
12-05-2010, 09:14
Mamma mia che velocità nelle risposte ... complimenti.
Scusi Avvocato ma sempre nel forum ho trovato questo :
DECRETO del 15 Agosto 2007 che recita così:
’La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi ( ps in città dovrebbe essere 80m ); in particolare e’ necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse’
non capisco perchè non mi parli dei 400 mt.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:21
Sulla distanza minima dei 400 non vi è alcun dubbio. Tra l'altro sul punto vi sono minnumerevoli sentenze della Cassazione, anche a Sez. Unite, ed una circolare del Ministero. Vedrà che nel parere riceverà ogni delucidazione.
il_tecnico
12-05-2010, 09:29
Ok.
Quindi da come ho letto nella email che mi avete spedito, i ricorsi li fate al prefetto e non al giudice di pace per vari motivi.
Mi spaventa il fatto che per qualche ragione il prefetto si svegli con la luna storta e mi debba trovare a pagare il doppio della sanzione.
Vista la sua gentilezza le faccio questa domanda : " non rispettati i 400 mt uguale annullamento del verbale ? "
grazie.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:33
Tale eccezione può fondare sicuramente un ricorso. Inoltre, è bene tener presente che, anche qualora il prefetto dovesse rigettare il ricorso, la relativa ordinanza può essere sempre opposta davanti al GdP competente.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:34
Comunque, se la Sua pratica è già stata assegnata ad un Collega, sarebbe opportuno che rivolgesse a lui ogni domanda.
il_tecnico
12-05-2010, 09:37
Avvocato mi scusi ma Perchè me la chiama eccezione visto che è una legge del codice della strada.
E' proprio questo che non capisco, se c'e' una legge bisogna rispettarla e basta.
Non vedo come possa rigettare un ricorso del genere ..... premetto che non è rivolta a voi la critica.
Anzi meno male che esistete.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:41
"Eccezione" è semplicemente un termine tecnico con cui si indica un motivo di ricorso. Come detto, tale eccezione potrebbe fondare il ricorso, ma la valutazione non spetta a noi ma ad una terza persona.
il_tecnico
12-05-2010, 09:48
Certo ad una terza persona che ha davanti una legge che parla ben chiaro in materia.
Diciamo che nonostante sia tutto a favore del cittadino può esistere la remota possibilità che il prefetto non accetti il ricorso ( poi remota non so' quanto ).
Comunque ho risposto alla mail che mi ha inviato il vostro servizio e sono in attesa di un ritorno in modo da capire come agire.
Grazie.
Vi è mai capitato con un vostro ricorso il rigetto per il non rispetto della distanza ?? ( non è obbligato a rispondermi avvocato .. a sua discrezione )
Buona giornata e grazie nuovamente.
Dott. Perruolo
12-05-2010, 09:55
Quello che Le posso dire è che se la distanza non è stata rispettata, tale circostanza può costituire giustamente motivo di ricorso. Per il resto, siamo giuristi e non possiamo fare statistiche o calcoli di probabilità, che nel nostro mestiere sono impossibili. Una opposizione o è fondata o non lo è; poi la certezza matematica di accoglimento o rigetto è impossibile assicurarla.
il_tecnico
17-05-2010, 08:48
Grazie per tutte le delucidazioni.
Oggi mi è arrivato per e-mail il ricorso da presentare al prefetto di Varese.
Avrei un paio di domande, Le chiedo un ultima gentilezza così da togliermi ogni dubbio.
* Come destinatario va inviato, all'indirizzo : AL PREFETTO DI VARESE oppure ALLA PREFETTURA di VARESE ( non vorrei che ci fossero dei problemi ) ... va anche segnalato come indirizzo il mittente ?
*Oltre alla copia del verbale, in allegato, va fatta una copia anche della patente ?
*Dobbiamo ugualmente consegnare alla polizia locale i dati del trasgressore oppure basta che questi siano segnalati al Prefetto ? ( per non pagare un ulteriore multa )
*Va consegnato un qualsiasi avviso alla polizia locale del procedimento che sto avviando ?
Grazie per la vostra estrema gentilezza.
Dott. Perruolo
17-05-2010, 08:59
Non vorrei invadere il "campo" del Professionista che ha curato la pratica. Comunque, trattandosi di domande molto genrali, mi permetto di rispondere:
- Direi che è indifferente; dovendo inviare una AR l'indirizzo del mittente deve essere indicato per forza. Se consegna a mano, si faccia rilasciare una ricevuta o una copia protocollata come prova del deposito.
- Può allegare anche una fotocopia di un documento.
- Se si presenta ricorso, la comunicazione dati conducente deve essere effettuata solo all'esito del procedimento e solo in caso di rigetto. Conviene inviare una raccomandata Ar al Comando che ha elevato il verbale, diffidandoli a non irrogare la sanzione ex art. 126 bis fino a che il procedimento non sia definito.
il_tecnico
17-05-2010, 10:11
Grazie per la sua disponibilità.
Quindi a quanto ho capito se dovesse arrivare un verbale per la non prsentazione della documentazione relativa al conducente essendoci di mezzo un ricorso sarebbe un verbale invalido.
Ma se il ricorso venisse rigettato sicuramente la decorrenza del periodo di presentazione documenti al comando sarà scaduto ( 60 gg. ) cosa bisognerà fare per non incapparre nella multa.
.... ma per discutere di questi miei dubbi come faccio a sapere chi è il vostro collega che mi ha seguito ?
Arrivederci e grazie ... promesso non disturberò ancora.
Avv. G. Lore
17-05-2010, 11:15
Se ha ricevuto il tutto dall'email di inforicorsi si è occupato di Lei l'Ufficio legale dell'associazione, se inveve da un'email privata è stato uno di noi avv. esterni
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