Visualizza Versione Completa : Equitalia Gerit richiesta pagamento € 7.294,29
Salve ho ricevuto un sollecito di pagamento da parte di Equitalia Gerit con ben 8 notifiche ::o
anno 1989 imposta sul valore aggiunto notificata il 06/10/2000 € 175,87 ,
anno 2000 contravvenzione notificata il 22/03/2002 € 532,46,
anno 1997 bollo auto notificata il 18/12/2003 € 391,64 ,
anno 2004 tassa rifiuti notificata il 08/01/2009 € 111,94 ,
anno 2000 bollo auto notificata il 23/10/2007 € 428,87 ,
anno 2001 bollo auto notificata il 26/09/2008 € 407,55 ,
anno 2002 bollo auto notificata il 21/07/2009 € 381,74 ,
anno 2005 pagamento irpef notificata il 16/06/2009 € 4.827,67.
Allora nel 1989 ero possessore di partita iva ma non ho più i documenti per dimostrare di aver pagato.
Nel 2000 ho preso una multa ma non ho più la ricevuta di pagamento.
nel 1997 quel bollo l'ho pagato ma non ho più la ricevuta.
nel 2004 per la tassa dei rifiuti presentai la domanda di esenzione.
2000 2001 2002 l'auto l'ho data ad un concessionario e ho la ricevuta
2005 sono un lavoratore dipendente monoreddito e l'irpef la paga il mio datore di lavoro.
Qualcuno può consigliarmi per favore ?
Grazie
Avv. G. Lore
07-05-2010, 20:52
Il sollceito di pagamenbto è un atto informale tra l'altro inviato per posta ordinaria e suciramente non impugnabile per la parte tributaria.
Del resto presuppone la precedente notifica delle singole cartelle, non le ha mai ricevute?
Provi a inviarci il documento ma Le ripeto per la parte tributaria al momento c'è ben poco da fare sino al ricevimento di un atto impugnabile.
Per i bolli se l'auto l'ha consegnata e non è stato fatto il passaggio di proprietà faccia la perdita di possesso
Innanzitutto mille grazie per la risposta, scusi la mia ignoranza ma cosa intende dire con "c'è ben poco da fare sino al ricevimento di un atto impugnabile", facendo la perdita di possesso devo pagare ugualmente quei bolli?
Avv. G. Lore
07-05-2010, 21:18
Il sollecito dal punto di vista delle questioni tributarie non può essere opposto.
Per fare l'opposizione deve attendere il ricevimento di un atto impugnabile, che nel tempo sicurmente Le verrà notificato, tipo un'intimazione di pagamento.
Per i bolli, con la perdita di possesso si può poi tentare la strada dell'annullamento in autotutela.
A Sua disposizione
vittorionuz
26-06-2010, 13:07
salve! perdonatemi se sto sbagliando il forum.
ieri mi e' arrivato un sollecito do pagamento relativo a 4 numeri di cartelle,per inps 1998,servizio sanitario nazione 1998,tassa dell'iscrizione al ruolo agenti 1998 per un totale di 7.400.,00 composti da c.ca 500,00 di mora per ogni anno fino ad oggi.
nel sollecito mi viene detto che c'e' stata una notifica nel 2001.
vorrei sapere se pur essendo nullatenente (ma coniugato) rischio che venga pignolato l'appartamento di mia moglie (anche mia residenza),e se c'e' un metodo nel caso di pagamento per non pagare i c.ca 6.000,oo di mora.
Vi ringrazio tanto
Vittorio
Avv. G. Lore
26-06-2010, 13:29
Se non ha beni immobili o mobili registrati rischia il pirgnoramento o del c/c o dello stipendio se è lavoratore dipendente.
Consiglio un pagameto rateizzato, naturalmente dell'intra debenza, non può evitare le more
Dott. Panicucci
10-07-2010, 11:08
Per Vittorionuz: Potrebbe essere maturata la prescrizione da far valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Cordiali saluti
Avv. G. Lore
11-07-2010, 18:34
Collega, perdonami la precisazione, ma essendo il sollecito di pagamento un mero atto di invito bonario al pagamento, notificato senza la forma dell'atto ricettizio, non può essere titolo per procedere ai sensi del 615 cpc
Diego Conte
17-07-2010, 08:40
Il sollceito di pagamenbto è un atto informale tra l'altro inviato per posta ordinaria e suciramente non impugnabile per la parte tributaria.
Del resto presuppone la precedente notifica delle singole cartelle, non le ha mai ricevute?
Provi a inviarci il documento ma Le ripeto per la parte tributaria al momento c'è ben poco da fare sino al ricevimento di un atto impugnabile.
Per i bolli se l'auto l'ha consegnata e non è stato fatto il passaggio di proprietà faccia la perdita di possesso
Buongiorno a tutti,
mi intrometto nella discussione soltanto per segnalare che anche i solleciti di pagamento sono atti impugnabili.
Essi, infatti, non solo portano la pretesa dell'ente impositore ma contengono anche un intimazione di pagamento.
Segnalo a questo proposito la Sent. n. 23832 del 19 novembre 2007 della Cassazione a sezioni unite.
Saluti
Avv. G. Lore
17-07-2010, 09:56
No Diego, su questo mi permetto di dissentire.
La sentenza citata è stata più volte richiamata, ma la detta sentenza si riferisce ai solleciti intimativi e sostanzialmente afferma che ogni atto esattoriale che contenga un'intimazione è opponibile.
Equitalia però nei solleciti non pone alcuna intimazione, ma solo un invito al contribuente a verificare la fondatezza della richiesta e anzi a comunicargli con un apposito modulo allegato se il tutto è doivuto o meno (ad esempio se vi è stata una sentenza di annullamento, il pagamento o altro), per questo il sollecito così svolto non è opponibile.
Sonoi quindi opponibili ai sensi del 615 cpc le cartelle, le intimazioni, le diffide, i preavvisi di fermo e le comunicazioni di ipoteche (queste ultime dinanzi al GdP se si contesta il credito e dinanzi al Tribunale se si contesta il gravame immobiliare)
Avv. G. Lore
17-07-2010, 10:08
Segnalo tra l'altro anche Cassazione Civile SS.UU. 10672/2009
Diego Conte
17-07-2010, 10:08
No Diego, su questo mi permetto di dissentire.
La sentenza citata è stata più volte richiamata, ma la detta sentenza si riferisce ai solleciti intimativi e sostanzialmente afferma che ogni atto esattoriale che contenga un'intimazione è opponibile.
Equitalia però nei solleciti non pone alcuna intimazione, ma solo un invito al contribuente a verificare la fondatezza della richiesta e anzi a comunicargli con un apposito modulo allegato se il tutto è doivuto o meno (ad esempio se vi è stata una sentenza di annullamento, il pagamento o altro), per questo il sollecito così svolto non è opponibile
Io lo opporrei comunque.
Il rischio (che non penso esista) di una dichiarazione di inammissibilità vale la candela: tutti questi solleciti, infatti, sono carenti di tutti gli elementi previsti per legge (es. responsabile del procedimento).
Avv. G. Lore
17-07-2010, 10:14
Eh proprio per la loro caratteristica di atto non intimatico - esattoriale e non ricettizio.
Dico questo per esperienza perchè almeno nel mio foro la inammissibilità è automatica e perchè tenendo spesso seminari sui rapporti Equitalia - contribuente la vicenda è pacifica.
Il principio giudiziale infatti devo ammettere lo condivido...Equitalia allegando il modulo per le comunicazioni di mancata fondatezza della richiesta fa venir meno l'interesse giudiziale a opporre e non lo legittima...abbiamo avuto anche casi di condanne degli opponenti ai sensi del 96 cpc.
Diverso, chiaramente, sarebbe se il sollecito contenesse un'intimazione, come avviene quando la procedura esattoriale non viene seguita da una delle società di Equitalia, ma da enti diversi, che ancora sussistono in alcune parti italiane.
Inoltre il difetto del responsabile del procedimento è opponibile ai sensi del 617 cpc dinanzi al Tribunale entro 20 gg. dalla notifica...e come si fa a stabilire la tempestività se l'atto non è ricettizio?
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.