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Visualizza Versione Completa : Ricorso al Prefetto ex art 203 CdS - Scadenza dei termini intermedi



colemar
07-05-2010, 12:59
Sul web vedo citare sempre e solamente il termine massimo di 210 giorni, che deriva dalla somma dei termini per le fasi intermedie:
1. il Prefetto trasmette gli atti al Comando entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso
2. il Comando gli restituisce al prefetto entro 60 giorni dopo che li ha ricevuti
3. il Prefetto decide entro 120 giorni dopo la ricezione degli atti dal Comando

Senza parlare della notifica finale che va eseguita entro 150 giorni dalla decisione.

Però se la legge ha previsto un termine per ogni singola fase, ci sarà pure qualche effetto nel caso che il termine non venga rispettato.

Ad esempio, se dopo 31 giorni gli atti risultano non ancora trasmessi al Comando, qualsiasi atto successivo del Prefetto è nullo?
L'annullamento degli atti successivi è automatico o va richiesto con opposizione davanti al Giudice?
In alternativa posso richiedere al Prefetto che agisca in regime di autotutela e annulli gli atti successivi?
L'annullamento degli atti successivi comporta l'accoglimento del ricorso? (direi di si perché non si può rideterminare la data in cui l'ho presentato)
Come faccio a verificare lo stato del procedimento al 31-esimo giorno?

Avv. Caputo
07-05-2010, 16:21
Il rispetto dei singoli termini, detti endoprocedimentali, non è vincolante.
L'importante è che la sentenza sia emessa entro i 210 giorni e la notifica fatta entro i 360 giorni.
Se sono rispettati questi termini, l'ordinanza è emessa validamente e validamente notificata e spiega i suoi effetti.

Avv. G. Lore
07-05-2010, 16:40
Tra l'altro ahi noi non si può essere neanche in grado di poter stabilire con certezza il rispetto di tali termini, se non con un'istanza di accesso agli atti.
Cmunque il amncato rispetto dei termini (siano essi interni che di emissione) di per sè non determina la nullitò dell'ordinanza che deve essere comunque opposta al GdP nei 30 gg. dalla notifica, divenendo altrimenti definitiva e titolo esecutivo

colemar
07-05-2010, 20:50
Ringrazio entrambi della sollecita risposta, ma confesso che non mi avete pienamente convinto.

Non esiste forse un principio giuridico che dice che una norma di legge si debba sempre interpretare nel senso in cui produca qualche effetto? (Altrimenti per quale motivo il legislatore l'avrebbe promulgata?)
Quale sarebbe l'effetto della violazione dell'art.203 comma 1-bis del CdS?
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Inoltre la parola termine è piuttosto precisa; per quello che vale, cito di seguito Wikipedia:
Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici.
Sempre scopiazzando da Wikipedia, vedo che un termine può essere perentorio (e avete detto che non è questo il caso) oppure ordinatorio cioè: allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto). Se non è perentorio, mi sembra che nel caso in questione il termine possa essere solamente ordinatorio, e dunque ripeto la domanda, quale sarebbe l'effetto giuridico?

Vedo ora che l'art 204 comma 1-bis sembrerebbe dare rilevanza solo alla somma dei tre termini:
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto
Tuttavia dice che "i termini... sono perentori" (al plurale), quindi sembrerebbe che anche il singolo termine interno sia perentorio. Se il significato voluto era quello da voi esposto, che bisogno c'era di specificare i termini interni? (bastava scrivere che l'ordinanza deve essere adottata entro il termine perentorio di 210 giorni dalla data di presentazione del ricorso)


In merito al termine totale di 360 giorni per la notifica, non è forse vero che se il Prefetto emette l'ordinanza - poniamo - dopo 100 giorni, allora la notifica va eseguita entro 250 giorni (100+150) dalla presentazione del ricorso?

Avv. G. Lore
07-05-2010, 20:56
Parto dall'ultima domanda ed è ovviamente come dice Lei.
Chi Le ha detto il contrario?
Per i termini interni Le ripeto che non può provarli se non a mezzo di un'istanza di accesso agli atti.
E' anche necessario tornare a ribadire che i termini interni per la maggioranza dei GdP vengono considerati ordinatori.
Ciò posto per me sono perentori e continuo a eccepirlo ma non fonderò mai un ricorso solo su questo

colemar
07-05-2010, 22:43
Parto dall'ultima domanda ed è ovviamente come dice Lei.
Chi Le ha detto il contrario?

La formulazione della risposta dell'Avv. Caputo mi sembrava intesa nel senso che 360 è un termine totale FISSO e non MASSIMO.
La ringrazio di avermi chiarito il concetto.


Per i termini interni Le ripeto che non può provarli se non a mezzo di un'istanza di accesso agli atti.

E' un operazione costosa o difficoltosa?


E' anche necessario tornare a ribadire che i termini interni per la maggioranza dei GdP vengono considerati ordinatori.
Ciò posto per me sono perentori e continuo a eccepirlo ma non fonderò mai un ricorso solo su questo

Infatti il ricorso amministrativo che ho proposto contiene un fatto sostanziale che farò valere dinanzi al Giudice se il Prefetto non motiva adeguatamente un eventuale respingimento.

Da una ricerca senza pretese sul web ho anche ricavato l'impressione che nemmeno la Cassazione sia stata costante nell'esprimersi sul tema della rilevanza dei termini interni.

Comunque secondo me la lettera del comma 1-bis art. 204 è un capolavoro di ambiguità semantica... che ci voleva a scrivere che "è perentorio il termine pari alla somma dei termini..." oppure che "ciascun termine è perentorio..."

colemar
07-05-2010, 22:52
Dimenticavo di reiterare una questione rimasta in sospeso.

Se venisse emessa una ordinanza-ingiunzione chiaramente oltre il termine complessivo di 210 giorni, è ipotizzabile che dietro mia istanza il Prefetto la annulli in regime di autotutela?
(effettivamente è scocciante pagare 38 euro per adire il giudice naturale su questioni di poco valore)
Immagino che dovrei comunque tenere pronta una opposizione da presentare al giudice qualora trascorrano 29 giorni senza che il Prefetto abbia annullato l'ordinanza...

Avv. G. Lore
08-05-2010, 08:53
L'autotutela può pure provarla in un caso del genere, ma sicuramente un riscontro entro 30 gg. lo riceverà mai e quindi sarà costretto a fare l'opposizione al GdP.
L'sitanza di accesso agli atti non ha costi

husse
12-05-2010, 10:31
Buongiorno a tutti, mi permetto di porre il seguente quesito in questo forum, ritenendo che possa essere in qualche modo collegato ai precedenti post. In caso contrario chiedo scusa e comunque ringrazio in anticipo chi vorrà fornirmi una risposta, complimentandomi per la competenza e la precisione degli esperti del sito.
Ho spedito un ricorso al prefetto di milano il 17/4/2009 (censurando l'avvenuta notifica del varnale a casa dei miei genitori anzichè nella mia, residente ormai da anni in altra città).
Ad oggi non ho avuto alcuna risposta, per cui presumo che i termini siano ormai superati e la sanzione cancellata.
La mia domanda è: sono tenuto (per evitare che un giorno possa essermi comunque comminata la sanzione) a comunicare al Comando di Polizia Municaipale e/o al Prefetto l'avvenuto decorso dei termini oppure la sanzione si ha per automaticamente cancellata senza necessità di alcun impulso da parte mia?
Grazie.

Avv. G. Lore
12-05-2010, 10:35
No, non deve comunicare nulla.
E' onere del Comune verificare in Prefettura.
Ciò posto il Suo ricorso mi perdoni ma era da rigettare.
Non può eccepire un vizio di notifica dell'atto, opponendolo, perchè lo sana per il principio del raggiungimento dello scopo.
In sostanza se ga ricorso a un verbale male notificato, prova comunque di averlo ricevuto, altrimenti non avrebbe fatto potuto fare opposizione

nivola1969
12-05-2010, 14:24
Che fortuna!:D

Avv. G. Lore
12-05-2010, 14:32
Già...testimonianza che adire il Prefetto ha poco di giuridico e molto di pratico

nivola1969
12-05-2010, 14:47
Nelle "grandi" Prefetture sicuramente sì.
In quelle delle Province più piccole non sempre è vantaggioso...ne parlo per esperienza personale. Le ordinanze arrivano sempre nei termini...per lo meno per me è stato sempre così.

colemar
12-05-2010, 14:49
Non può eccepire un vizio di notifica dell'atto, opponendolo, perchè lo sana per il principio del raggiungimento dello scopo.
In sostanza se ga ricorso a un verbale male notificato, prova comunque di averlo ricevuto, altrimenti non avrebbe fatto potuto fare opposizione

E` capitato anche a me un caso analogo.
Circa sei anni fa un verbale fu notificato a mio padre, quando io ero già da due anni residente e domiciliato in un altro comune. Venni a saperlo per tempo da mio padre ma ritenni opportuno fare orecchie da mercante.
Poi arrivò la cartella di pagamento, questa volta al mio indirizzo corretto.
Attesi che il termine di 150 giorni trascorresse, quindi telefonai al comando dei Vigili Urbani dove un impiegata mi informò che secondo loro la notifica eseguita a mio padre era regolare.
Proposi opposizione al Giudice di Pace contro la cartella di pagamento, e il giorno dell'udienza si presentò un vigile con un ordinanza di cancellazione della sanzione in regime di autotutela (in pratica il Comune riconosceva il proprio errore).

Se io avessi proposto ricorso riconoscendo di avere avuto notizia della notifica entro i 150 giorni sarei certo caduto nello stesso errore tattico esposto nel messaggio precedente, eppure sono dell'opinione che comunque la cartella sarebbe rimasta un atto compiuto in violazione della legge (il difetto di notifica del verbale originale) e quindi annullabile solo per questo.
In altre parole, il diritto alla difesa non sarebbe stato pregiudicato ma sarebbe rimasta la violazione di specifici articoli di legge che dettano requisiti precisi per la validità della notifica.

Avv. G. Lore
12-05-2010, 14:52
Non è così Colemar.
La notifica si compie quando giunge al destinatario.
la prima regola è l'art. 138 c.p.c. per cui il destinatario può essere ricercato in ogni dove.
Quindi se ricevi un verbale all'indirizzo errato e lo opponi perdendo l'opposizione successivamente non puoi opporre per lo stesso motivo la cartella, perchè la notifica del verbale si è compiuta per tua stessa ammissione.
Parte del tuo messaggio è corretta, ma ahimè le vicende sostanziali no.

husse
12-05-2010, 16:29
Grazie per il chiarimento. Pertanto, se non ho capito male, anche se in ipotesi dovesse arrivare domani il provvedimento del prefetto con il raddoppio della sanzione, avrei "gioco facile" impugnandolo davanti al Giudice di pace per evidente tardività della notifica dell'ordinanza - ingiunzione, giusto?
Ad ogni modo, sulla base della Sua risposta, mi sembra che il prefetto più che darmi ragione non abbia esaminato in tempo le mie eccezioni...
Per la cronaca, le eccezioni sono state comunque diverse:
1) notifica effettuata al portiere presso lo stabile di residenza dei familiari, anzichè presso la residenza del trasgressore, residente da anni in altra città, in violazione di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 1. ho eccepito che dalla comunicazione dell'avvenuta notifica non risulterebbe nè il tentativo di ricerca della residenza del trasgressore (perchè altrimenti si sarebbe facilmente verificata la residenza in altra città), nè il previo tentativo di notifica presso un familiare, prima che la notifica avvenisse nelle mani del portiere.
2) ho poi eccepito che il comando di polizia muicipale risulta domiciliato presso la ribes informatica, per l'accertamento della violazione; costituendo quest'ultimo servizio di polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti.
3) infine, generica contestazione della mancata presenza fisica di un agente in prossimità dell’incrocio ove sarebbe avvenuta l’infrazione e conseguente mancata contestazione immediata della stessa (utilizzo del vista-red).
Che dire..evidentemente mi è andata bene...altri prefetti mi hanno raddoppiato la sanzione (infliggendomi anche la beffa della notifica dell'ordinanza in prossimità della scadenza dei termini)..
Grazie!

Avv. G. Lore
12-05-2010, 16:35
Confermo che Le è andata bene...il ricorso ahimè era molto claudicante