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Visualizza Versione Completa : Sanzione accessoria:rimozione fantasma



grillotalpa
15-12-2007, 19:10
Salve,
mi è stato recapitato nei giorni scorsi un accertamento di violazione
per aver parcheggiato l'autovettura entro la distanza minima
dall'incrocio, per un ammontare di ben 89,98 euri! :(
Nel verbale si legge :
Lasciava il veicolo in sosta sulla corrispondenza
dell'area di intersezione.
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: rimozione del veicolo.
Rimozione che invece NON è assolutamente avvenuta,
trovando la macchina dove era stata parcheggiata, con il solo preavviso sotto
il tergicristallo.
Volevo sapere se secondo Voi ci sono gli estremi per poter contestare la sanzione accessoria della rimozione in quanto mai avvenuta.
Grazie

Avv. Agati
16-12-2007, 00:24
Per contestare la sanzione pecuniaria (visto che la rimozione non è avvenuta) conviene attendere che la multa venga notificata. Inutile preoccuparsi prima.

grillotalpa
16-12-2007, 18:39
Purtroppo, Avvocato,
sono già preoccupato perchè la notifica mi arrivata la settimana
scorsa con tanto di bollettino postale da pagare entro 60 gg.


cardiali saluti.

Avv. Favero
17-12-2007, 15:31
Temo che non ci siano elementi per la contestazione.
L'indicazione dell'applicazione della sanzione accessoria che poi di fatto non è stata eseguita, non è motivo di opposiaione.
A.F.

Avv. Igor Marino
17-12-2007, 16:21
Io ritengo invece che, per quanto concerne la sanzione pecuniaria relativa alla sosta nella zona di intersezione, vi siano gli estremi per la contestazione. Se non erro, infatti, la norma del codice della strada che prevede il divieto di parcheggio in una zona di intersezione tra due vie ha lo scopo di prevenire situazioni di pericolo tra i veicoli transitanti nelle adiacenze della zona di intersezione. Pertanto, se non vi è un cartello che espressamente fa divieto di parcheggiare nella zona interessata, l'unica cosa che possono fare i vigili è quella di ordinare la rimozione del veicolo, ma non anche prescrivere una sanzione pecuniaria per divieto di sosta. Quindi, se il veicolo non è stato rimosso, non dovresti pagare nulla.

Avv. Di Giorgio
17-12-2007, 18:50
scusate, ma senza nel luogo oggetto di infrazione non era presente alcun divieto di sosta e/o fermata a che titolo è stata elevata la sanzione accessoria della rimozione forzata (peraltro non eseguita?); il verbale dovrebbe menzionare l'art., il comma e la lettera prescrittiva del divieto di sosta in intersezione tra due strade, se rimane sul generico (menzionando solo l'art.) già c'è margine per contestare.

grillotalpa
17-12-2007, 20:28
ad integrazione del post precedente aggiungo quanto riportato
nell'accertamento di violazione:
"il conducente.... ha violato l'art. 158/1-5 del CDS poichè:
lasciava il veicolo in sosta sulla corrispondenza dell'area di intersezione.
La violazione non è stata immediatamente contestata causa:
assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido.
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: rimozione del veicolo."

Confermo il fatto che non vi era alcun segnale di divieto di sosta.

ringrazio tutti per l'attenzione .

saluti.

Avv. Di Giorgio
18-12-2007, 10:45
ok, quindi se la rimozione del veicolo non è avvenuta, la sanzione accessoria non può considerarsi tale poichè non eseguita, opterei per la richiesta di annullamento di quest'ultima

Avv. Igor Marino
18-12-2007, 12:13
Il verbale così come descritto sembrerebbe illegittimo per due ordini di motivi: 1) in primo luogo, il verbale è del tutto generico ed indeterminato (se è così come è stato descritto):infatti, sostenere solamente che un veicolo sostava in corrispondenza dell'area di intersezione, senza specificare nè le vie interessate all'intersezione,nè la distanza del veicolo dalla medesima (ossia il posizionamento del veicolo entro i cinque metri previsti dalla norma), equivale ad una descrizione dell'infrazione vaga e non circostanziata meritevole, a parer mio, di contestazione; 2) inoltre, nel caso di specie, è stata contestata la violazione dell'art. 158 c.d.s. (sosta in corrispondenza di un'intersezione) che comporta la contestuale applicazione dell'art. 159 c.d.s., per il quale gli organi di polizia dispongono la rimozione del veicolo nei caso di cui all'art. 158 commi 1, 2 e 3 c.d.s.. Detta norma, utilizzando il verbo dispongono, non lascia alcun potere discrezionale all'agente accertatore allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall'art. 158 c.d.s.. Del resto, è logico che se un veicolo si trova nella zona di intersezione di un incrocio, può creare disturbo e anche una situazione di pericolo (difatti, la ratio della norma in questione è proprio quella di prevenire occasioni di pericolo tra gli utenti della strada che si trovano a transitare nelle vie oggetto dell'intersezione). Per questo motivo, il legislatore ha imposto un preciso obbligo, senza concedere alcuno spazio discrezionale all'organo operante. Nel caso di specie, non essendo stata data applicazione anche alla successiva norma, appare ulteriormente confermata, quindi, la genericità della contestazione.

Avv. Di Giorgio
18-12-2007, 17:47
la censura della genericità della violazione al codice della strada contestata, è un profilo che spesso trova il favore del giudice, ma altrettanto spesso no, poichè il giudicante, talvolta, ribatte che, avendo il verbalizzante indicato la tipologia di infrazione, nel nostro caso, l'art. 158/1-5 del CDS, non c'è genericità poichè il caso concreto è stato sufficientemente indicato.
detto ciò ribadisco che le osservazioni postate dall'Avv. Marino sono giuste e legittime, bisogna vedere in mano a che tipo di GDP finiscono