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Visualizza Versione Completa : annullamento della decurtazione



kikko9006
02-04-2010, 19:13
sono stato fermato il 5 marzo per stato di ebrezza con tasso 0,66g/l quindi in prima fascia! so che posso fare un istanza di oblazione che deve essere accettata per legge nel caso di fascia A...volevo sapere se tramite questa con estinzione della condanna penale veniva di conseguenza estinta anche la decurtazione dei punti...chiedo questo perchè essendo neopatentato sono costretto alla revisione di patente :(

Avv. G. Lore
02-04-2010, 21:56
No, i punti attengono alla parte amministrativa della vicenda, non a quella penale

kikko9006
02-04-2010, 22:00
io ho sentito gente alla quale i punti sono stati decurtati solo dopo la condanna penale e un tizio denuncia di non aver subito nessuna decurtazione dopo l oblazione(Alcoltest - patente ritirata 3 mesi per 0,57 - 0,52 - VW Golf Club Italia (http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=60278)...infatti) tutt ora i miei punti sono 20...immaginavo fosse legata al fatto amministrativo ma con tutte queste dichiarazioni mi sorge il dubbio!

kikko9006
03-04-2010, 20:21
lo cito anche qui!
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N.300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14.9.2004

Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali

Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.

La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito.

Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'art.126 bis C.d.S..
oblerò e vi farò sapere!