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Visualizza Versione Completa : VAV nullo se riferito a sanzione inesistente ?



bttf
26-03-2010, 12:38
Quattro quesiti ringraziandovi anticipatamente della Vs. disponibilità.

1.
Ho ricevuto un VAV il 12 dicembre 2005 non impugnato (purtroppo).
Adesso mi notificano una cartella di pagamento in esecuzione al predetto VAV.
Il verbale fa riferimento al famigerato art. 126 bis cds per non aver comunicato i dati del conducente.
Da ricerche eseguite mi sono però accorto che il testo vigente, al tempo del verbale, non prevedeva l'irrogazione di alcuna sanzione a carico di una persona fisica ma soltanto giuridica.
Per il principio che nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una precisa legge che lo consenta, potrei far valere la NULLITA' del VAV ai fini esecutivi ?

2.
Qualora potessi far valere la nullità del verbale, posso procedere con l'opposizione alla cartella ex art. 615 e chiedo con questa citazione al giudice di rilevare la nullità del verbale ?

3.
La cartella di pagamento fa anche riferimento alla maggiorazione ex art. 27 della L. 689/91 non presente nel verbale. Posso impugnarla ?

4.
Quale giudice di pace è competente in materia ? Quello della città ove è stata formalizzata la violazione o quello della città ove io risiedo ? Lo chiedo perchè trattandosi del 126 bis (omessa comunicazione dei dati) mi dicono che la condotta omissiva si concretizza presso il comune di residenza del trasgressore e che qundi il GdP competente dovrebbe essere quest'ultimo.

Grazie

Avv. G. Lore
26-03-2010, 12:45
Purtroppo parti da un assunto errato.
La riforma del sistema dei punti è successiva alla sentenza della corte costituzionale n. 27 del gennaio 2005 che ha modificato il 126 bis.
Se prima infatti se nessuno dichiarava i dati i punti erano tolti al proprietario, successivamente si è resa necessaria la comunicazione, salva la possibilità di non farla e soggiacere al 126 bis (questo per la necessità di armonizzare il trattamento delle persone fisiche con quelle giuridiche).
Del resto se la Tua situazione rientrasse precedentemente alla riforma (come Tu vuoi dedurre) non Ti avrebbero mai notificato il 126 bis, perchè non era prevista nessuna sanzione.
Da ciò ahimè viene meno tutto il resto

bttf
26-03-2010, 13:05
Grazie intanto per l'immediata risposta.

Vorrei però insistere sul fatto che la prima versione del 126 bis prevedeva già l'obbligo di comunicazione ma che doveva ritenersi riferibile esclusivamente alle persone giuridiche e non fisiche

Il mio verbale è del 12 dicembre 2005.

Soltanto in data 21 settembre 2005 veniva emanato il D.L. n. 184, entrato in vigore il 22 settembre 2005, il quale, al fine di superare i rilievi di illegittimità costituzionale individuati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, novellava il quarto ed il sesto periodo del secondo comma dell’art. 126-bis sostituendoli rispettivamente con i seguenti:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”
“Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.”;
Il Legislatore individua quindi per la prima volta una precisa fattispecie sanzionatoria, chiarendo inequivocabilmente che essa è riferibile al proprietario del veicolo sia esso persona fisica o giuridica e soprattutto confermandone in tal modo l’assenza nel richiamato quadro previgente.

Sembra fondato tutto ciò ?

Puoi anche dirmi qualcosa sulla maggiorazione che mi ritrovo in cartella ? Quella posso impugnarla ?

Grazie 1000

bttf
26-03-2010, 13:08
Scusami dimenticavo di precisare che quel Decreto Legge non è mai stato convertito in Legge quindi... inesistente...
Si ritorna quindi al previgente testo giusto ? Dov'è la sanzione a carico di una persona fisica ?

Avv. G. Lore
26-03-2010, 13:11
Scusami ma io continuo a non capire.
La ua situazione è successiva alla modificazione del 126 bis, perchè dici che non ci rientri?
La maggiorazione è illegittima, ma contestando solo quella dovresti svolgere il 617 cpc e non il 615 cpc il il 617 va svolto entro 20 gg. dalla notifica dell'atto.
Chiaramente sia 615 che 617 solo a mezzo avvocato

Avv. G. Lore
26-03-2010, 13:12
Ma come è non è stato convertito in legge??? la conversione è nella modifica del 126 bis così come vigente ora

bttf
26-03-2010, 14:12
Il D.L. 184 è decaduto.
Il 126 bis vigente (mi riferisco al 2° comma) è quello introdotto dall’art. 2, c. 164, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286.

Se per la maggiorazione ci vuole il 617 sono nei guai perchè i 20 gg. sono già passati. Non posso tentare con il 615 anche considerando la possibile nullità ?

Grazie ancora.

Avv. G. Lore
26-03-2010, 14:15
Mi è venuto un dubbio nella ricostruzione.
Forse da qui nasce l'incomprensione.
Ma dicembre 2005 è la notifica del verbale con decurtazione o del 126 bis?
Ciò posto eccepire la nullità del 126 bis mi pare impresa molto ardua perchè il verbale andava opposto enro 60 gg. pena la sua definitività.
Capisco la Tua impostazione...ma Ti faccio un esempio.
Se io ricevo un decreto ingiuntivo e non lo oppongo nei termini di legge, anche se il credito posto alla base di esso è inesistente, il titolo diviene comunque esecutivo e origine dell'esecuzione, cosa che è accaduta in questo caso.
Contestare col 615 la sola maggiorazione non è proprio possibile

bttf
26-03-2010, 14:57
Verbale del 12 dicembre 2005
"...ha violato i seguenti articoli: 126-bis del cds perchè
non comunicava entro 30 giorni dalla notificazione del verbale n. xxxxxxx del 21 maggio 2005 l'identità del conducente..."
Totale dell'avviso: 350 euro + spese.

Per quanto riguarda la maggiorazione, volevo utilizzare il 615 in quanto non voglio eccepire vizi della cartella ma l'illegittima iscrizione a ruolo di una somma non dovuta.
La cartella è perfetta "formalmente". E' quello che c'è scritto dentro che non mi convince (parlo della maggiorazione in particolare).

Lo so che chiedere la nullità è cosa ardua ma mi sembra assurdo, a prescindere dalla definitività di un verbale, che un cittadino sia tenuto a pagare una sanzione non prevista da una norma di legge. Stiamo comunque parlando di entrate pubbliche o no ?

Avv. G. Lore
26-03-2010, 15:05
Permettimi, ma non è che si può giocare col diritto, nè sostanziale, nè procedurale.
Una sanzione non dovuta l'ordinamente permette di opporla entro un termine.
Se non la si oppone è definitiva.
Il discorso ahimè è molto semplice...dura lex, sed lex, che poi in questo caso la lex non è molto dura.
Stesso discorso per il 615.
Se si contesta un calcolo del credito, lo si eccepisce col 617, anche qui il cpc è molto chiaro.
Se poi vuoi procedere con la Tua impostazione, vai traqnuillo, magari farai giurisprudenza...ma sei un collega?

bttf
26-03-2010, 15:34
No... Un semplice cittadino.

La mia considerazione è soltanto istintiva e non dubito del suo corretto filtraggio "giuridico".

Comunque la cartella è di 1300 euro circa...
Ciò in quanto si è raddoppiata la sanzione di 357 euro.
E poi c'è la maggiorazione di 517 euro !
Oltre compensi e spese.
Adesso comprende la rabbia ?

Grazie comunque.

Avv. G. Lore
26-03-2010, 15:39
Ma guarda che io la Rua rabbia la comprendo benissimo.
Ciò posto hai ammesso anche tu che c'è stato un grave errore ad origine, circa la mancata opposizione del verbale.
Comunque lunico dato certo che l'azione è esperibile solo con un legale, quindi se ne hai uno contattalo, altrimenti inviaci tutto e Ti daremo il parere definitivo.

bttf
26-03-2010, 21:31
Ho già contattato un legale cui avevo accennato qualcosa nei giorni scorsi.
Speriamo bene.
Grazie di tutto.

Avv. G. Lore
26-03-2010, 21:59
Figurati e per ogni esigenza siamo qui...chiaramente non se incaricherai un collega, non ptendo occuparci di pratiche patrocinate da colleghi!