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Visualizza Versione Completa : Ricorso con raccomandata semplice...



fasafasa
17-03-2010, 09:20
Salve,

sto esaminando un ricorso effettuato da mio padre nel 2005 per un verbale di violazione del codice della strada. La raccomandata al Prefetto è stata effettuata entro i 60gg, ma dell'avviso di ricevimento non vi è traccia (mio padre non si ricorda se la raccomandata è stata fatta A.R. oppure semplice).

A seguire non è stata mai notificata l'ordinanza di rigetto ed è invece arrivata ad agosto 2009 la cartella esattoriale di Equitalia. Mio padre è andato avanti con un ricorso al GdP entro 30gg dal ricevimento della cartella...dando uno sguardo al ricorso, ho visto che è stato presentato non contestando la cartella, bensi' il verbale stesso di 4 anni prima. Immagino che questo ricorso sia insensato..ma io non sono del settore quindi mi rivolgo a voi.

Ad ogni modo il carteggio con Equitalia è proseguito con solleciti da una parte e documentazione inviata dall'altra...

la prima domanda è...non essendo in possesso della ricevuta di ritorno della raccomandata - ha senso proseguire nella contestazione?

La seconda domanda riguarda gli importi. Il verbale era di circa 150 Euro, la cartella invece riporta 275 Euro di sanzione piu' le maggiorazioni varie (si arriva a 500 Euro complessivi). E' corretto? Perché la sanzione è quasi raddoppiata?

Grazie per l'aiuto
Lorenzo

Avv. Caputo
17-03-2010, 09:26
Il ricorso avverso la cartella esattoriale doveva essere incentrato su eventuali vizi della stessa e non sul verbale di 6 anni prima, per cui è inammissibile.
Per il resto, senza verificare la cartella non le possiamo dire se gli importi sono o meno legittimi, ma anche se vi fossero delle voci non legittime, ahimè, la non contestazione nel ricorso fatto da suo padre, le renderebbe esigibili.

fasafasa
17-03-2010, 09:30
Grazie per la risposta. L'inammissibilità del ricordo al GdP implica che comunque non è piu' possibile contestare la decorrenza dei termini (i 210gg) e la mancata ordinanza di rigetto del Prefetto?

Grazie

Avv. Caputo
17-03-2010, 09:39
Il termine non è di 210 giorni, ma di 360.
Del resto lei non ha nemmeno la prova che sia decorso tale termine, dato che non possiede la ricevuta di ritorno.
Ahimè, credo ci sia poco da fare.

Avv. Caputo
17-03-2010, 09:40
Anzi, una cosa da fare c'è.
E, cioè, andare in cancelleria e fare una istanza per la rinuncia al ricorso presentato da suo padre.
Almeno, così facendo, evita il rischio di una eventuale condanna alle spese.

Avv. G. Lore
17-03-2010, 09:55
Ahimè ancora una volta dobbiamo dire che invece che fare tutto da soli senza avere le esatte conoscenze sarebbe meglio operare con l'ausilio di un tecnico.
Qui purtroppo ci sono stati errori su errori a partire dall'invio del ricorso per racc semplice che non può essere tollerato dato che si tratta di un atto ricettizio.
preciso che non è un riprovero, ma solo un consiglio per operare meglio a futura memoria.

fasafasa
17-03-2010, 10:00
Grazie infinite per i suggerimenti...

Leggevo sul sito di poste italiane, che la raccomandata (semplice) "offre la certificazione legale dell'avvenuta spedizione. La posta raccomandata serve per dimostrare l'avvenuta spedizione. Ha valore legale ed è particolarmente adatta per gare e concorsi pubblici o per gli usi amministrativi e giudiziari. "

Il problema è quindi che non ho certezza della data di ricezione non avendo l'avviso di ricevimento. Sempre sul sito di poste Italiane c'è pero' un servizio on-line per ottenere la data di ricevimento di una raccomandata. Potrebbe essere utile?

Oppure il non aver presentato ricorso correttamente dopo la ricezione della cartella esattoriale invalida tutto?

Grazie (e scusi l'insistenza, ma 500 Euro sono sempre 500 Euro...)

Avv. Caputo
17-03-2010, 10:01
Offre la certificazione legale della spedizione, non della ricezione.
Le rinnovo l'invito a presentare una istanza di rinuncia al ricorso e pagare la cartella esattoriale.

Avv. G. Lore
17-03-2010, 10:11
Segua il consiglio del Collega, rinunci agli atti altrimenti rischia la condanna alle spese e quella da lite temeraria.
A prescindere dall'errore iniziale, il ricorso alla cartella è comunque da rigettare perchè ha eccepito sul verbale, atto superato dalla cartella

fasafasa
17-03-2010, 10:16
Grazie, seguiro' il consiglio senz'altro.

Lorenzo

Avv. Caputo
18-03-2010, 08:12
Di nulla, siamo qui per questo.