roberto_ca
11-03-2010, 12:12
in data 8.5.2009 ho ricevuto la multa per eccesso di velocità. Tale verbale è stato emesso dopo la rilevazione con teleleser su di una strada urbana. ricevuto il verbale, ho presentato il ricorso al giudice di pace contestando i seguenti motivi:
-a- Mancata segnalazione della postazione di rilevamente elettronico;
-b- Mancata contestazione immediata dell'infrazione;
-c- Omessa indicazione dei motivi per i quali non è stata possibile la contestazione immediata;
-d- Omessa indicazione dell'ultimo rapporto di taraturadel dispositivo telelaser.
Il giudice di pace ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- in merito al punto b, il giudice ha indicato, giustamente, che la strada rientra tra quelle indicate dal prefetto;
- in merito al punto d, il giudice indica che lo specifico dispositivo utilizzato per l'accertamento della mia infrazione non sono soggetti agli obblighi di taratura previsti dalle legge 273 del '91, che l'apparecchiatura è stata correttamente omologata e che fosse mio onere provare il suo imperfetto funzionamento;
Detto questo è possibile impugnare la sentenza?
personalmente ho valutato i seguenti motivi:
- nel verbale meccanizzato predisposto dal corpo municipale di polizia di torino non è presente alcuna indicazione dell'avvenuta informazione agli automobilisti della presenza dell'apparecchitura elettronica.
Oltretutto la dottoressa non ha neppure dato risposta alla mia richiesta la quale denunciava l'assenza di indicazioni stradali della presenza della postazione di rilevamento. Il decreto l. n. 117 del 03/08/2007 indica invece l'obbligatorietà di tali procedure pena la nullità del verbale.
- La senteza indica che l'onere di prova della errata taratura del dispositivo spetta al ricorrente, cosa, a mio parere, dovrebbe spettare alla pubblica amministrazione.
Ho inviato mail delle ducumentazioni in mio possesso.
vediamo un po se questo grande giudice di pace si metita il suo stipendio!!!:mad:
-a- Mancata segnalazione della postazione di rilevamente elettronico;
-b- Mancata contestazione immediata dell'infrazione;
-c- Omessa indicazione dei motivi per i quali non è stata possibile la contestazione immediata;
-d- Omessa indicazione dell'ultimo rapporto di taraturadel dispositivo telelaser.
Il giudice di pace ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- in merito al punto b, il giudice ha indicato, giustamente, che la strada rientra tra quelle indicate dal prefetto;
- in merito al punto d, il giudice indica che lo specifico dispositivo utilizzato per l'accertamento della mia infrazione non sono soggetti agli obblighi di taratura previsti dalle legge 273 del '91, che l'apparecchiatura è stata correttamente omologata e che fosse mio onere provare il suo imperfetto funzionamento;
Detto questo è possibile impugnare la sentenza?
personalmente ho valutato i seguenti motivi:
- nel verbale meccanizzato predisposto dal corpo municipale di polizia di torino non è presente alcuna indicazione dell'avvenuta informazione agli automobilisti della presenza dell'apparecchitura elettronica.
Oltretutto la dottoressa non ha neppure dato risposta alla mia richiesta la quale denunciava l'assenza di indicazioni stradali della presenza della postazione di rilevamento. Il decreto l. n. 117 del 03/08/2007 indica invece l'obbligatorietà di tali procedure pena la nullità del verbale.
- La senteza indica che l'onere di prova della errata taratura del dispositivo spetta al ricorrente, cosa, a mio parere, dovrebbe spettare alla pubblica amministrazione.
Ho inviato mail delle ducumentazioni in mio possesso.
vediamo un po se questo grande giudice di pace si metita il suo stipendio!!!:mad: