Visualizza Versione Completa : quando arrivera' il verbale?
salve gente, mi hanno sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza il giorno 10 di febbraio, siamo quasi a marzo e fin'ora non mi e' ancora arrivato nulla. quanto tempo ci vorra'? la sospensione ha effetto dal giorno 10 o da quando mi arrivera' il verbale? grazie.
bastians
25-02-2010, 23:02
la sospensione ha effetto dal giorno che ti hanno preso la patente, quindi dal 10, per la notifica del prefetto devi aspettare in genere 30/40 giorni, dipende dal carico di lavoro della prefettura
Avv. Di Giorgio
28-02-2010, 17:24
la prefettura competente per territorio può formalizzare il provvedimento di sospensione della patente entro 150 giorni dall'accertamento e notificarlo al destinatario entro 210 giorni, per tale ragione molte volte il provvedimento viene notificato quando il periodo di sospensione è già stato regolarmente scontato dal contravventore pertanto ti consiglio di tenere sotto controllo la situazione prendendo contatto telefonico direttamente con la polizia stradale che ti ha sospeso la patente accertandoti in primo luogo se il documento trattanenuto è detenuto presso i loro uffici oppure è stato inviato presso gli uffici della prefettura.
massi, entro il 10/20 marzo avrai l'ordinanza della prefettura, stai tranquillo per adesso.
Devo dissentire dal Collega Di Giorgio sui termini dell'ordinanza. Le conseguenze sarebbero paradossali (sospensione di sei mesi comunicata dopo 360 gg.!).In realta i termini indicati (che sarebbero poi 180 + 150) valgono in materia di ricorsi amm.vi ex art. 203 e s.s. CdS. Disattendendo quei termini senza un pronunciamento espresso infatti il ricorso per fictio iuris si intende accolto (silenzio-accoglimento). Quanto all'ordinanza ex art. 186 cds nel silenzio del dato testuale (l'art. 223 , 3° co. CdS non fissa un termine per la Prefettura) è d'ausilio solo la giurisprudenza formatasi (Cass. Civ. ma più spesso di merito),operando un preliminare distinguo. 1) documento di guida ritirato immediatamente.Le pronunce sono scarne ma già sufficienti per ritenere il termine massimo per provvedere di 90 gg. (dalla trasmissione della patente e del rapporto in Prefettura) ex L. 241/90 (....tutti i procedimenti amm.vi devono concludersi entro 90 gg. se la normativa di settore non dispone diversamente: e l'art. 223 , 3° co. non dice nulla). 2) patente non ritirata immediatamente.La situazione è ben diversa perchè il trasegressore è rimasto nella disponibilità della patente e quindi può guidare. Le pronunce sono numerose e già il decorso di almeno 4 mesi dalla violazione rende l'ordinanza di sospensione emessa in un termine non ragionevole e congruo, frustrando la sua finalità specialpreventiva e cautelare ( si pensi che in questa ipotesi il cpv dell'art. 223, 3° co. prescrive che "...Se il ritiro immediato non è possibile,per qualsiasi motivo,il verbale di contestazione è trasmesso senza indugio al prefetto, che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza..."
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