Visualizza Versione Completa : segnalazione autovelox
salve mi sono iscritto solo ora scusate se forse questo argomento è stato trattato, ma volevo sapere se tutti gli autovelox devono essere segnalati, anche se a me interessano quelli mobili, oggi mi sono trovato in questa situazione, ero in una strada che ancora non si capisce se sia autostrada superstrada, fatto sta che il limite e di 80 km/h su un tratto a due corsie per carreggiata con spartitraffico, e le strisce a terra sono ancora gialle, oggi percorrevo questo tratto, quando mi sono trovato dopo una curva un autovelox la mia velocoità era di circa 100 110 km/h a parte i cartelli fissi che segnalano la possibile presenza di autovelox non c'era nessuna segnalazione 400 mt prima come solitamente ho trovato in altri posti , l'autovelox era presidiato dalla polizia stradale a mio parere non molto visibile. vorrei sapere se anche in questo caso l'autovelox deve essere segnalato, grazie a tutti in anticipo.
Avv. G. Lore
24-02-2010, 20:37
Tutti i velox devono essere presegnalati, fissi e mobili.
La presegnalazione deve essere posta almeno 400 m. nel senso non a 300 m., ma sì ad esempio a un Km
ora come lo dimostro che non era segnalate? ma anche i cartelli fissi che segnalano l'autovelox sono validi?
Avv. G. Lore
24-02-2010, 20:45
Sono validi se posti alla distanza corretta.
Lei non deve dimostrare nulla.
L'onere della prova in un'azione di opposizione è invertito, ossia non sta sull'attore ma sul convenuto, quindi dovrà essere la P.A. a dimostrare la corretta presegnalazione.
Quando e se riceverà il verbale ce lo invii per darLe assistenza se ne avrà piacere
spero di non riceverlo ma se capitera lo faro' volentieri grazie. ma quei cartelli fissi purtroppo ci sono le distanze non so se sono regolari.
Avv. G. Lore
24-02-2010, 20:49
Vedremo e valuteremo a tempo debito
sbalchiero
01-03-2010, 16:30
Salve, ma quella norma "Decreto Maroni" che prevedeva il lampeggiante sulle auto civetta esiste ancora? In un comune nel quale transito tutti i giorni per recarmi al lavoro la polizia municipale si posta ancora con le auto civili con la semplice segnalazione tramite i cartelli fissi sulla strada.
Grazie
Avv. G. Lore
01-03-2010, 16:36
C'è il decreto 3 Agosto 2007 , n. 117 per il quale Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice.
Si parla sempre si segnalazione cartellonistica
non è vero che la presegnalazione delle postazioni deve essere posta ad almeno 400 mt: questa distanza vale solo per i velox mobili, mentre per quelli fissi la distanza deve essere "adeguata", ossia corrispondere a quella prevista per i cartelli di presegnalazione e che dipende dal limite di velocità sulla strada in questione.
sia per i velox fissi che mobili è prevista una distanza massima di 4 km tra postazione e presegnalazione.
tuttavia, la presegnalazione va ripetuta dopo ogni intersezione.
Avv. G. Lore
01-03-2010, 16:38
Collega, non so bene il Tuo nome, ma la presegnalazione di almeno 400 m. prima vale per ogni apparecchio di rilevazione elettronica, quindi i velox tutti e non solo (ad esempio i celebri sirio ves).
Perdonami per la risposta!
Dott. Perruolo
01-03-2010, 16:41
Collega, non so bene il Tuo nome, ma la presegnalazione di almeno 400 m. prima vale per ogni apparecchio di rilevazione elettronica, quindi i velox tutti e non solo (ad esempio i celebri sirio ves).
Perdonami per la risposta!
Confermo...i 400 metri sono la distanza minima.
La circolare del Ministero dell’Interno del 20.8.2007, ha quindi precisato che:
a) Il decreto (D.M. 15.8.2007, Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità) non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del codice della Strada) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito”.
b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km;….
Avv. G. Lore
03-03-2010, 12:57
Caro Collega, mi spiace per questa diatriba professionale che si sta ingenerando (mi piacerebbe sapere il Tuo nome per dialogare più tranquillamente), ma la distanza dei 400 m. è stata dichiarata dalla Cass. Civ. a Sezioni Unite intepretando le varie circolari e i d.m. emanati in materia e - come detto - si applica a ogni sistema di rilevamento elettronico.
Felice comunque del confronto
luksaiyan
03-03-2010, 18:28
C'è il decreto 3 Agosto 2007 , n. 117 per il quale Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice.
Si parla sempre si segnalazione cartellonistica
Salve,
per "cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" cosa si deve intendere? Devo avere contemporaneamente cartelli e dispositivi luminosi (ad esempio luci lampeggianti sopra un cartello) o sono possibili distinti, cartelli oppure dispositivi luminosi?
Grazie,
Luca
Avv. G. Lore
03-03-2010, 18:39
Si intende genericamente che vi deve essere un'adeguata presegnalazione
avv. Lore, sa darmi gli estremi di questa sentenza SS.UU. da Lei citata?
Sono molto sicura di quello che sto dicendo, per cui gradirei verificare quanto ha detto.
saluti
Avv. G. Lore
04-03-2010, 09:20
Collega, tranquilla, le sentenze della Cass. sono di dominio pubblico, non sono certo un segreto.
Cass. SS.UU 11131/2009.
Non capisco questo intento polemico.
Siamo tra colleghi, in uno spazio che Ti ospita, discutiamo col sorriso e dandoci del Tu, senza tutta questa formalità!! :)
probabilmente c'è un errore, la sentenza che ha citato non è pertinente.
saluti
Avv. G. Lore
04-03-2010, 17:51
Come non è pertinente collega? ma mi stai prendendo in giro provocatoriamente?
Basta cliccare su google sentenza cass. civ. 11131/09 velox 400 m.
Mah....inizi a farmi venire qualche dubbio!
Ecco la massima: Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cosenza, in data 7 maggio 2008, confermava la sussistenza del reato di truffa nella condotta del titolare della concessione per il noleggio degli autovelox che, interessato ad incrementare i propri compensi parametrati al rapporto verbali di infrazione e somme riscosse, occultava le apparecchiature in autovetture di sua proprietà così contravvenendo agli obblighi di segnalazione e visibilità indicati dall’articolo 142 del codice stradale, novellato nel 2007, dalla circolare ministeriale 3 agosto 2007, dal D.M. 15 agosto 2007 e dalla circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007. La Cassazione ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale del riesame immuni da vizi logici e giuridici
Avv. G. Lore
04-03-2010, 17:54
Ti cito un passo della sentenza: "Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato".
Spero che questa pagliacciata abbia fine qui.
Stai creando difficoltà anche ai cittadini che usufruiscono di questo spazio
Dott. Perruolo
04-03-2010, 18:04
Mi inserisco ancora nella discussione per sottoscrivere quanto indicato dal Collega Lore. Ribadisco, inoltre, come su evidenziato ancora dal Collega Lore, che il dibattito, quale strumento di confronto e di crescita reciproca, è sempre aperto, ma non c'è bisogno di utilizzare toni gratuitamente polemici (soprattutto a fronte di invito calmo e pacato alla discussione).
nivola1969
04-03-2010, 22:32
Mi inserisco ancora nella discussione per sottoscrivere quanto indicato dal Collega Lore. Ribadisco, inoltre, come su evidenziato ancora dal Collega Lore, che il dibattito, quale strumento di confronto e di crescita reciproca, è sempre aperto, ma non c'è bisogno di utilizzare toni gratuitamente polemici (soprattutto a fronte di invito calmo e pacato alla discussione).
Buonasera a tutti. Mi inserisco nella discussione che reputo molto interessante quotando, in primis, lo scritto del Dott.Perruolo che condivido totalmente: non vi è nulla di più "accrescitivo" di un sano dibattito volto anche a chiarire eventuali dubbi che possano, inevitabilmente sorgere in merito a qualsiasi argomento.;)
Detto questo, richiamo il messaggio dell'Avvocato Lore, per chiedere lumi in merito alla questione:
Ti cito un passo della sentenza: "Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato".
Spero che questa pagliacciata abbia fine qui.
Stai creando difficoltà anche ai cittadini che usufruiscono di questo spazio
La Direttiva del Ministero dell'Interno "volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade" del 14 agosto 2009 Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 più comunemente chiamata "Direttiva Maroni" ed in particolar modo il suo Protocollo Operativo, prevede, tra l'altro, quali siano le modalità di presegnalazione delle postazioni autovelox.
La sentenza citata dall'Avv. Lore, richiama la circolare 3 agosto 2007 (che, in realtà è "confluita" nel D.L. 3/8/2007 n.117), ma tale circolare viene espressamente abrogata dalla Direttiva Maroni, limitatamente al solo punto 2 (decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità).
In definitiva,il protocollo operativo per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità emanato dal Ministreo dell'Interno, al punto 7a dello stesso ("Segnalazioni delle postazioni di controllo") stabilisce che, siccome il decreto ministeriale (n.117/2007 del 15 agosto 2007 convertito nella legge n. 160 del 2.10.2007 entrata in vigore il 4.10.2007) non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo cui si riferisce, ma più genericamente stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. (come richiamato, in precedenza dall'Avvocato P in un suo precedente post).
Quindi, alla luce di questo, e salvo casi particolari, la distanza è "adeguata" se vengono rispettate le distanze indicate, per ciascun tipo di strada, dall'Art. 79 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. per la collocazione di segnali di prescrizione e precisamente:
Autostrade e strade extraurbane principali: mt 250;
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore ai 50 km/h): mt 150;
Altre strade: mt 80.
La domanda che mi pongo e che vi pongo è questa: come stanno, effettivamente le cose? La Direttiva Maroni può derogare alla sentenza più volte richiamata oppure il limite dei 400metri è divenuto tassativo?
Mi scuso per la lunghezza del mio post;)
Avv. G. Lore
04-03-2010, 22:51
Qua si sta facendo un pò di confusione.
Innanzitutto le direttive non sono fonti primarie di diritto, ma mere attività di regolamentazione interna dell'Amministrazione.
In secondo luogo la Direttiva Maroni non abroga la 3.8.2007, anche perchè, appunto, non avendo carattere normativo non vi è possibilità abrogativa.
La Direttiva Maroni altro non fa in definitiva che riprendere il principio della presegnalazione non dando particolari spunti e lasciando tutto, mi pare evidente, nel vago, anche perchè (senza fare discorsi politici) erra palesemente nell'individuare il contenuto della presegnalazione che non è primariamente nella trasparenza amm.va, quanto nella necessità di prevenire esiti nefasti della circolazione...ossia di evitare che il cds diventi una legge sanzionatoria per far cassa per recuperare la sua natura di prevenzione.
In tutto questo bailamme, già nel Marzo scorso è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite come detto, che ha stabilito un principio di diritto, al momento incontrovertibile.
Attenzione, in Italia non abbiamo il Common Law, ma il Civil Law indi le sentenze non fanno diritto, come una norma di legge.
Ma di nuovo attenzione. La Cassazione come Giudice di legittimità fissa dei principi di diritto a cui i giudici di merito devono uniformarsi nel caso di specie e in casi analoghi.
Allo stato, quindi, giudizialmente il principio della distanza minima di 400 m. è sancito.
Sul tono gioviale e non polemico citato dall'amico Perruolo spero si sia ben intepretata la ratio....
Un saluto alla cara Collega P. di cui attendo replica
Dott. Perruolo
05-03-2010, 08:39
Qua si sta facendo un pò di confusione.
Innanzitutto le direttive non sono fonti primarie di diritto, ma mere attività di regolamentazione interna dell'Amministrazione.
In secondo luogo la Direttiva Maroni non abroga la 3.8.2007, anche perchè, appunto, non avendo carattere normativo non vi è possibilità abrogativa.
La Direttiva Maroni altro non fa in definitiva che riprendere il principio della presegnalazione non dando particolari spunti e lasciando tutto, mi pare evidente, nel vago, anche perchè (senza fare discorsi politici) erra palesemente nell'individuare il contenuto della presegnalazione che non è primariamente nella trasparenza amm.va, quanto nella necessità di prevenire esiti nefasti della circolazione...ossia di evitare che il cds diventi una legge sanzionatoria per far cassa per recuperare la sua natura di prevenzione.
In tutto questo bailamme, già nel Marzo scorso è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite come detto, che ha stabilito un principio di diritto, al momento incontrovertibile.
Attenzione, in Italia non abbiamo il Common Law, ma il Civil Law indi le sentenze non fanno diritto, come una norma di legge.
Ma di nuovo attenzione. La Cassazione come Giudice di legittimità fissa dei principi di diritto a cui i giudici di merito devono uniformarsi nel caso di specie e in casi analoghi.
Allo stato, quindi, giudizialmente il principio della distanza minima di 400 m. è sancito.
Sul tono gioviale e non polemico citato dall'amico Perruolo spero si sia ben intepretata la ratio....
Un saluto alla cara Collega P. di cui attendo replica
Le considerazioni appena esposte trovano il mio totale accordo. Inoltre, sempre a scanso di equivoci, ribadisco ancora che quanto detto sopra, sia da me che dall'amico Lore, sono un invito al dibattito, purchè portato avanti "giovialmente" e con il "sorriso". Siamo in uno spazio aperto a tutti, dove si cerca, con spirito di collaborazione, di dare un servizio che sia utile ad ogni utente. Detto questo, invio anch'io un saluto alla Collega P e la invito a continuare tranquillamente la discussione.
Avv. Caputo
05-03-2010, 10:11
Tutto giusto... se mpre se la collega P non sia un fake, s'intende.
Avv. G. Lore
05-03-2010, 10:17
Ultimamente mi sembra ci sia un tentativo di dequalificare questo spazio...sembra quasi si dia fastidio a qualcuno.
Mah...noi qui abbiamo nomi, cognomi e città di iscrizione all'albo.
C'è chi interviene in totale anonimato...spargendo un pò di veleno.
Ciò posto sono certo che non sia il caso della Collega P. e che si dialogherà molto bene con lei, sapendo anche il suo nominativo per trasparenza e correttezza deontologica
nivola1969
05-03-2010, 12:13
Ringrazio l'Avv. Lore ed i suoi colleghi per le risposte al mio quesito ed i successivi chiarimenti che queste hanno portato, in relazione all'argomento.
Buona giornata a tutti voi.;)
Avv. G. Lore
05-03-2010, 12:19
Ricambiamo...con augurio di buon fine settimana
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