Visualizza Versione Completa : Delucidazione su notificazione atti giudiziari
egnoka88
23-02-2010, 10:15
Per quanto rigurda la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, se una persona deve ricevere un avviso di comparizione in tribunale entro il giorno 10, e quello stesso giorno il postino si reca a casa sua ma non trova nessuno e lascia nella cassetta l'avviso di giacenza, e poi la suddetta persona va a ritirare l'atto il giorno successivo, l' 11, cosa succede? Cioè, fa fede la data di giacenza dell'atto che è comunque arrivato il giorno 10 (e dunque in tempo), oppure la data materiale del ritiro, che è avvenuta invece il giorno 11, cioè con un giorno di ritardo?
Avv. G. Lore
23-02-2010, 11:41
Notifica ex art. 140 c.p.c.
Per stabilire la tempestività o meno della notifica si deve individuare la data in cui il destinatario ha ricevuto l'avviso di giacenza dell'atto.
egnoka88
23-02-2010, 12:32
Notifica ex art. 140 c.p.c.
Per stabilire la tempestività o meno della notifica si deve individuare la data in cui il destinatario ha ricevuto l'avviso di giacenza dell'atto.
Le preciso meglio quanto accaduto: l'ufficiale giudiziario, per effettuare la notifica di quest'atto giudiziario (notifica di comparizione in tribunale per causa civile), si è avvalso del servizio postale (leggi:raccomandata con ricevuta di ritorno). Il termine ultimo per effettuare questa notifica era il 10 febbraio e il postino si è materialmente recato presso la residenza dell'interessato proprio il 10 febbraio (dunque l'ultimo giorno utile), non trovando però a casa l'interessato. Ha dunque lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale. Il giorno successivo (l'11) l'interessato si è recato all'ufficio postale, ha firmato e ha materialmente ritirato la busta. Ora io le chiedo se fa fede la data di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale (cioè il 10) oppure la data in cui è avvenuto materialmente il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale (cioè l'11). Nel primo caso rientreremmo nei termini, nel secondo evidentemente no.
Grazie!:)
Avv. G. Lore
23-02-2010, 12:35
Non posso far altro di replicare il mio precedente post.
Vale la data in cui il destinatario ha avuto conoscenza ella giacenza dell'atto, quindi il 10.2
egnoka88
23-02-2010, 12:51
Non posso far altro di replicare il mio precedente post.
Vale la data in cui il destinatario ha avuto conoscenza ella giacenza dell'atto, quindi il 10.2
La ringrazio infinitamente.:)
Ultima domanda: quando tornerà indietro la cartolina con la firma del destinatario, si evincerà da essa tutto ciò: cioè che l'atto sì è stato ritirato e firmato l'11 ma era in giacenza dal 10?:)
Avv. G. Lore
23-02-2010, 12:52
Certo.
Sulla relata ci sarà scritto "lasciato avviso il 10.2"
egnoka88
23-02-2010, 13:01
Certo.
Sulla relata ci sarà scritto "lasciato avviso il 10.2"
Grazie infinite!:)
Avv. G. Lore
23-02-2010, 13:04
Prego
egnoka88
23-02-2010, 14:00
Addirittura leggevo che, a riguardo, esiste una sentenza della Corte Costituzionale, precisamente la n° 477/2002, secondo cui, per il notificante, la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario.
La notifica degli atti giudiziari dopo la sentenza della Corte Costituzionale 28/2004 (http://www.altalex.com/index.php?idstr=7&idnot=7172)
In tal caso saremmo ampiamente nei termini, in quanto, nel nostro caso, la consegna era avvenuta quattro giorni prima, il 5!
Avv. G. Lore
23-02-2010, 14:08
Le preciso una cosa che forse non Le è chiara.
Per il notificante la notifica è tempestiva al momento della consegna dell'atto all'U.G./Poste.
Per il destinatario al momento della ricezione.
Questo vuol dire che qualora la notifica non va a buon fine (ad esempio il destinatario non è più residente nell'indirizzo di destinazione) chiaramente anche se l'atto è stato notificato nei termini (quindi consegna) la notifica non si perfeziona e se scaduta non può essere rinnovata.
In sostanza ci sono due momenti: quello di consegna all'U.G. che garantisce il notificatore e quello di consegna al destinatario che definitivamente completa la notifica.
Nel Suo caso la notifica si è perfezionata il 10.2
egnoka88
23-02-2010, 14:31
Le preciso una cosa che forse non Le è chiara.
Per il notificante la notifica è tempestiva al momento della consegna dell'atto all'U.G./Poste.
Per il destinatario al momento della ricezione.
Questo vuol dire che qualora la notifica non va a buon fine (ad esempio il destinatario non è più residente nell'indirizzo di destinazione) chiaramente anche se l'atto è stato notificato nei termini (quindi consegna) la notifica non si perfeziona e se scaduta non può essere rinnovata.
In sostanza ci sono due momenti: quello di consegna all'U.G. che garantisce il notificatore e quello di consegna al destinatario che definitivamente completa la notifica.
Nel Suo caso la notifica si è perfezionata il 10.2
In sostanza, comunque, si tratta che io, davanti al giudice devo produrre la ricevuta di ritorno attestante che quella persona ha ricevuto l'atto entro il 10!
Avv. G. Lore
23-02-2010, 14:35
Beh questo è chiaro.
In giudizio si deposita atto notificato con relata.
Ma mi scusi? Lei parla di una citazione?
egnoka88
23-02-2010, 14:45
Beh questo è chiaro.
In giudizio si deposita atto notificato con relata.
Ma mi scusi? Lei parla di una citazione?
Sì!
Comunque ora è tutto chiarissimo!:)
Avv. G. Lore
23-02-2010, 14:46
Sta facendo un'azione senza legale?
Lo sa che la citazione insieme al fascicolo di parte lo deve iscrivere al ruolo?
egnoka88
23-02-2010, 14:51
Sta facendo un'azione senza legale?
Lo sa che la citazione insieme al fascicolo di parte lo deve iscrivere al ruolo?
No, il legale c'è non si preoccupi!:)
Avv. G. Lore
23-02-2010, 14:55
Allora chieda a lui!! non ci metta in difficoltà deontologica.
Non possiamo trattare vicende patrocinate da colleghi
egnoka88
23-02-2010, 15:20
Mi scusi.
Avv. G. Lore
23-02-2010, 15:21
Si figuri.
A futura memoria lo tenga a mente
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