Visualizza Versione Completa : Problemi su sospensiva dell'atto non disposta.
quivis de populo
22-02-2010, 18:08
Un amico mi parlava di un ricorso fatto al gdp nel quale il giudice non aveva disposto la sospensiva dell'atto.
Sappiamo che: -se si va dal prefetto e si perde la sanzione raddoppia, però si può poi sempre andare anche dal gdp a farla ripristinare al minimo (1a domanda: ma tecnicamente parlando sarebbe un appello o cosa? E poi verso il giudizio prefettizio non cì sono altri appelli possibili?).
- Se si va dal gdp e non si ottiene la sospensiva c'è rischio del raddoppio.
Ora: la sospensiva dal gdp non dovrebbe essere un effetto per così dire ovvio, giusto ed "automatico"? Dico questo perchè altrimenti far ricorso dal gdp senza avere sempre la sospensiva determinerebbe una situazione spiacevole: costringerebbe il cittadino che voglia ottenere il minimo edittale a dover poi per forza fare appello in tribunale ( 2a domanda: ma l'appello al Tribunale può riformulare la condanna e ripristinare il minimo edittale??) o in Cassazione, con costi certo non paragonabili a quelli dell'altro rimedio per avere il minimo edittale, ossia quello del giudizio dal gdp instaurato conseguentemente alla sconfitta prefettizia.
Vi sembra una situazione se non discutibile alla luce del diritto alla difesa quantomeno sbilanciata?
Avv. Caputo
22-02-2010, 18:17
La sospensione della efficacia dell'atto viene disposta dal giudice qualora sussistano due requisiti e, cioè, la probabile sussistenza delle ragioni del ricorrente ed il pericolo nel ritardo.
Diciamoci la verità, è davvero difficile che tali presupposti, soprattutto il secondo, sussistanto in questo tipo di procedimenti che non sono tali da condizionare gravemente l'aspetto economico e morale del ricorrente.
Alla luce di questa considerazione, il fatto che spesso il gdp tende a sospendere il verbale è già un'agevolazione in favore del ricorrente, quindi non si può pretendere che una tale operazione diventi automatica.
Avv. G. Lore
22-02-2010, 18:21
Parto dalla fone.
Non vedo nessun sbilanciamento, ma anzi un ecesso di strumenti a tutela del cittadino.
Poi, schematicamente:
1. l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia dinanzi al gdP è un'impunazione di un atto amministrativo interno, tecnicamente parlando;
2. la sospensione non opera di diritto, ma per la legge viene dichiarata se il Giudice riscontra la vigenza di gravi motivi per concederla;
3. se l'unica speranza di fare ricorso è di avere in caso di rigetto il minimo edittale mi pare una cosa inutile fare opposizione.
Si instaura un procedimento giudiziale, quindi si gioca con le regole giudiziali. Se la sentenza non è positiva si va in appello, come per tutte le cause
quivis de populo
22-02-2010, 18:59
Parto dalla fone.
Non vedo nessun sbilanciamento, ma anzi un ecesso di strumenti a tutela del cittadino.
3. se l'unica speranza di fare ricorso è di avere in caso di rigetto il minimo edittale mi pare una cosa inutile fare opposizione.
Mi scusi ma non ho capito, perchè eccesso? Sulla possibilità di andare da prefetto e poi anche dal gdp senza che questo configuri un appello posso concordare, è una cosa un pò strana, ma per il resto come mai le paiono degli eccessi? Perchè non vale la pena spendere tante energie pubbliche per questioni modeste? In fondo sono sempre 3 gradi di giudizio come per tutto il resto, o forse sono troppi 3 gradi in generale?
Sul punto 3: era solo un discorso di "male minore": quello che volevo dire più che altro è che se il cittadino si prospetta il rischio di costi poi ben superiori a quelli della stessa sanzione difficilmente avrà il coraggio di far ricorso.
E' vero che c'è gente che va fino in Cassazione per multarelle da una quarantina di euro e bisogna anche ringraziarli per l'evoluzione del diritto che a volte creano, però c'è anche chi non ha la possibilità di perseguire questioni di principio ma deve soccombere di fronte all'alternativa costi/benefici
Io credo che bisognerebbe cambiare le regole: chi ha torto, ricorrente o P.A. paga, e anche le spese, almeno ciascuno ha quel che merita, perchè non è neanche giusto che se si tratta magari solo di 40 euro (specie ora che i ricorsi costano 38+8 di tasse) si debba lasciar perdere perchè il gioco non vale la candela, no?
quivis de populo
22-02-2010, 19:03
Riprendo il discorso aprendo una parentesi:
se il giudice non dispone la sospensiva allora anche in caso di ricorso pendente un'eventuale sanzione elevata per omissione di comunicazione è legittima?
Avv. G. Lore
22-02-2010, 19:03
Onestamente non sto seguendo molto il Suo ragionamento, ma probabilmente sarà colpa della giornata di lavoro sulle spalle.
Sull'eccesso volevo semplicemente dire che qui abbiamo un numero elevato di strumenti di tutela, tutto si piò dire meno che ci sia uno sbilanciamento a danno del cittadino.
Avv. G. Lore
22-02-2010, 19:04
La comunicazione dei dati è indipendente dalla sospensione.
quivis de populo
22-02-2010, 19:13
Onestamente non sto seguendo molto il Suo ragionamento, ma probabilmente sarà colpa della giornata di lavoro sulle spalle.
Sull'eccesso volevo semplicemente dire che qui abbiamo un numero elevato di strumenti di tutela, tutto si piò dire meno che ci sia uno sbilanciamento a danno del cittadino.
Ok, sull'eccesso ora è chiarissimo.
Tornando al mio discorso principale, volevo dire che si tratta di due strade non ugualmente gravose. Voglio dire: se vado dal prefetto e perdo poi posso anche andare dal gdp, solitamente le spese giudiziarie non ci sono neanche in caso di sconfitta e non si ha neanche bisogno dell'assistenza di un avvocato (che, attenzione, io comunque consiglierei a tutti coloro che non abbiano almeno un pò di dimestichezza col diritto, pena il non potersi difendere a dovere).
Se invece si va dal gdp e si perde, l'unica alternativa è il tribunale, che avrà però costi legali e giudiziari.
In sostanza possiamo vederla in due modi: o la strada del prefetto offre troppo, "grazia" dando anche la possibilità (non dovuta?)del gdp, oppure la strada del gdp offre poco, perchè a fronte di multarelle, in caso di raddoppio della sanzione, per riavere il minimo ci si deve imbarcare in un appello che rende antieconomico di certo impugnare una sanzione, anche raddoppiata, questo è normale, in ogni tipo di processo, di qualunque materia, fa parte del gioco rischiare di spendere più di quel che si ottiene, per carità, solo che mi paiono due strade che offrono opportunità diverse.
Era solo per parlarne.. magari non c'è nulla di irregolare nelle procedure ma sono solamente diverse..
Spero solo di non aggravare ulteriormente una giornata di lavoro! Forse non ha molto senso discuterne perchè alla fine il sistema è questo e ce lo teniamo.
PS Ma in tribunale il giudice può ripristinare il minimo edittale oppure accoglie/respinge ma senza riformulare il giudizio?
quivis de populo
22-02-2010, 19:17
La comunicazione dei dati è indipendente dalla sospensione.
ossia secondo lei va fatta comunque? Ma non c'era una sentenza della Corte Costit.le che ribadiva che nessuna comunicazione va fatta prima dell'esito dell'impugnazione?
Avv. G. Lore
22-02-2010, 19:38
No anzi in forza della sentenza della Corte Costituzionale che ha ridisciplinato il 126 bis è usvita nel 2008 una sentenza della Cassazione ha ha dichiarato la dichiarazione dovuta come atto autonomo.
Per fortuna la giurisprudenza maggioriatria segue il filone della non dovuta dichiarazione sino all'esito del giudizio.
Ciò posto a parere mio la soluzione migliore è inviare una comunicazione all'Amministrazione diffidandola di agire sino all'esito del giudizio
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.