Visualizza Versione Completa : Intimazione di pagamento Equitalia
Buongiorno,
mi sono stati notificate delle intamazioni di pagamento da Equitalia, tutte riguardanti cartelle di pagamento esattoriali, notificatemi fra gli anni 2000/2004.
Si intendono prescritte ed è il caso di opporre ricorso?
Gli eventuali termini di prescrizione a quali tipi di imposte e/o sanzioni si riferiscono.
Grazie per risposta
Giancarlo
Avv. G. Lore
06-02-2010, 11:55
Allora rispondo schematicamente:
1. contro le intimazioni non si può fare riciorso, ma si deve svolgere la procedura dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc solo a mezzo di avvocato, essendo causa ordinaria;
2. sicuramente non c'è nessuna prescrizione, perchè dalla notificazione della cartella la prescrizione è di 10 anni. Quella di 5 è tra il verbale e la cartella, sempre che si tratti di questione di "multe" e non tributarie.
Ci invii comunque il tutto a inforicorsi@gmail.com perchè spesso e volentieri motivi per agire ci sono
Allora rispondo schematicamente:
1. contro le intimazioni non si può fare riciorso, ma si deve svolgere la procedura dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc solo a mezzo di avvocato, essendo causa ordinaria;
2. sicuramente non c'è nessuna prescrizione, perchè dalla notificazione della cartella la prescrizione è di 10 anni. Quella di 5 è tra il verbale e la cartella, sempre che si tratti di questione di "multe" e non tributarie.
Ci invii comunque il tutto a inforicorsi@gmail.com perchè spesso e volentieri motivi per agire ci sono
Grazie per la celere risposta, comunque si tratta di multe e tributi.
Doveri spedirvi i soli avvisi di pagamento o anche le cartelle, che sinceramente non penso di averle tutte.
Per un'eventuale opposizione devo ovviamente attendere una procedura esecutiva, che solitamente entro quanto tempo viene fatta? Ma se io non ho nulla di intestato nemmeno auto....
Grazie.
Avv. G. Lore
06-02-2010, 12:18
Ci invii le intimazioni.
Per l'opposizione non deve attendere la procedura esecutiva, Le ho solo detto che per le multe non può fare il ricorso della Legge 689/81, ma deve fare l'azione del 615 cpc, quindi si può instaurare già ora.
Per i tributi vediamo il da farsi
Ci invii le intimazioni.
Per l'opposizione non deve attendere la procedura esecutiva, Le ho solo detto che per le multe non può fare il ricorso della Legge 689/81, ma deve fare l'azione del 615 cpc, quindi si può instaurare già ora.
Per i tributi vediamo il da farsi
Grazie Le invio intimazioni pagamento.
Avv. G. Lore
06-02-2010, 16:02
Attesi i tempi tecnici di smistamento della pratica al professionista designato e di esame della stessa riceverà il parere
Buongiorno avvocato,
volevo chiedere assistenza circa un problema che mi sta facendo andare al manicomio.
In breve: nel 2008 Equitalia ha imposto il fermo amm. sull'auto di mio padre per 1500 euro di tasse non pagate. Subito dopo, i 1500 euro sono stati pagati tramite delle trattenute dallo stipendio di mio padre (dipendente ospedaliero).
Al momento della rottamazione della suddetta, il concessionario ci informa (ad oggi, 2010) che il fermo permane e che intanto i 1500 euro sono diventati 2400 circa per cartelle aggiutesi in seguito. In data 26 c.m. la sede di Napoli adduce le colpe alla mancata SPECIFICA della Asl nelle trattenute e alla fine di tante chiacchiere mi dice che avrebbero risolto il problema in 1 max 2 giorni.
Chiaramente sto chiamando più volte, ma stamane m'hanno detto:"noi il nostro l'abbiamo fatto, ora dipende dagli uffici competenti..."il fatto è che io non posso più aspettare perchè necessito di rottamare l'auto per prenderne una nuova.
Secondo Lei come bisogna agire?Sono perseguibili dalla legge?
Grazie infinitamente.
Salvatore
Avv. G. Lore
30-03-2010, 09:16
Ci invii unanota dettagliata dei fatti e provvederemo a darLe parere
Grazie per la celere risposta avvocato.
La situazione è abbastanza complicata. Mio padre ha accumulato cartelle di pagamento dal 1998 al 2003 che hanno causato il fermo amministrativo del veicolo nel 2008. L'importo è di circa 2400 euro. Di questi però, come Le dicevo, 1500 euro sono stati prelevati dalla busta paga di mio padre. Quando ci arrivò un preavviso dall'equitalia di fermo, mio padre si impegnò a mandare tutta la documentazione richiesta per riconoscere quei 1500 euro già pagati (2008). A loro però, ad oggi, risultano ancora 2400 euro (quindi come se i 1500 non fossere mai stati pagati), dicono per colpa della asl...
Mi hanno detto che hanno provveduto a comunicare questa cosa ad altri uffici preposti (dell'equitalia stessa) e che quindi ora non dipende più chi gestiva queste situazioni.
Ora Le chiedo:
1) se questi galantuomini continuano a farmi perder tempo che devo fare?
2) tra l'altro, notando che alcune delle cartelle di cui sopra sono relative a quella che prima era Gestline e non portano il nome di un responsabile alla voce "comunicazione dell'agente della riscossione", possono essere annullate a distanza di 5-6 anni ormai, anche se pagate?
Grazie infinitamente.
Salvatore
Avv. G. Lore
31-03-2010, 08:00
Le ripeto.
Se vuole un parere sulla vicenda ci invii le carte e provvederemo.
Una fattispecie così articolata non può di certo essere evasa in due parole su un forum.
Qui si opera professionalmente non alla carlona.
Non Le sarei di nessun ausilio allo stato
Dott. Perruolo
31-03-2010, 09:42
Segua il consiglio del Collega e ci invvi la documentazione. Solo con carte alla mano potremo fornirLe un parere esaustivo.
Genitle avvocato,
La ringrazio lo stesso infinitamente, stamante hanno provveduto al riconoscimento effettivo dei fondi versati in precedenza. Chiedo venia se non ho potuto fornirLe opportuna documentazione, ma al momento non ne sono in possesso, essendo mio padre il destinatario. Non per questo ho mai pensato che il vostro fosse un operare privo di professionalità o alla carlona.
Ciò detto, mi resta un quesito per il quale chiederei cortesemente una risposta, solo QUALORA ciò non richieda necessariamente l'invio dei documenti di interesse:
posso protestare per quelle cartelle (gest line, notifica 2003) che non portano il nome del responsabile di riscossione?
La ringrazio ancora e spero di non averLe rivolto un quesito inopportuno.
Salvatore
Avv. G. Lore
31-03-2010, 11:31
Può opporlo ma solo a mezzo della procedura del 617 c.p.c., trattandosi di vizio formale dell'atto, quindi entro 20 gg. dalla ricezione della cartella.
Questo a norma di Cassazione.
Si può sempre provare col ricorso ordinario da svolgere entro 30 gg. dalla notifica della cartella e sperare che il Giudice non rilevi la necessità del 617.
Grazie infinite.
Salvatore
Avv. G. Lore
31-03-2010, 12:57
Si figuri
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