DavideTorino
05-02-2010, 17:03
Interessante emendamento PD:
23.10
MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI
Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 dei 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del PM o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».
Pareri?:)
23.10
MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI
Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 dei 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del PM o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».
Pareri?:)