Visualizza Versione Completa : Guida in stato ebbrezza
cittadino2010
24-01-2010, 11:51
Buongiorno gentili Avvocati,
qualora a seguito di una infrazione dell'art. 186 comma 2 parte b del CdS (tasso alcolemico 1g/l, ovvero fascia da 0,8 a 1,5 g/l) rilevata mediante etilometro e dopo la sospensione della patente comminata dal prefetto, non si impugni il decreto penale del giudice del tribunale competente, la condanna al reato di guida in stato d'ebbrezza viene iscritta nel casellario giudiziale che può vedere la pubblica amministrazione? Se questo avviene, tale reato impedisce e/o penalizza la partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego o solo per alcuni concorsi? Tale condanna è inibitoria o penalizzante per una eventuale possibilità di iscrizione al registro dei periti tecnici del tribunale (CTU) per effettuare perizie tecniche per il tribunale?
Che cosa si può fare per fare in modo che la sentenza di condanna non venga menzionata in nessun tipo di certificato del casellario giudiziale?
Cordiali Saluti.
cittadino2010
27-01-2010, 20:01
Guida in stato ebbrezza
Buongiorno gentili Avvocati,
qualora a seguito di una infrazione dell'art. 186 comma 2 parte b del CdS (tasso alcolemico 1g/l, ovvero fascia da 0,8 a 1,5 g/l) rilevata mediante etilometro e dopo la sospensione della patente comminata dal prefetto, non si impugni il decreto penale del giudice del tribunale competente, la condanna al reato di guida in stato d'ebbrezza viene iscritta nel casellario giudiziale che può vedere la pubblica amministrazione? Se questo avviene, tale reato impedisce e/o penalizza la partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego o solo per alcuni concorsi? Tale condanna è inibitoria o penalizzante per una eventuale possibilità di iscrizione al registro dei periti tecnici del tribunale (CTU) per effettuare perizie tecniche per il tribunale?
Che cosa si può fare per fare in modo che la sentenza di condanna non venga menzionata in nessun tipo di certificato del casellario giudiziale?
Cordiali Saluti.
Avv. Caputo
28-01-2010, 08:03
Non ha motivo di preoccuparsi, primo perchè il reato conseguente alla applicazione del decreto penale di condanna si estingue se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, e secondo perchè i requisiti per sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti dal D.P.R 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 2, dove si parla dei requisiti generali, (sia al comma 3 che al 5) la condanna penale non è prevista come causa d'esclusione dal concorso.
cittadino2010
28-01-2010, 18:53
Molte grazie Avvocato. La ringrazio per la gentile, completa e chiara risposta ai miei interrogativi. E' stato molto importante per me sapere che il reato ed ogni effetto penale si estinguono dopo due anni e che la "fedina" torna ad essere priva di iscrizioni, questo per regolarmi su come comportarmi quando mi arriverà il decreto (e a questo punto non intraprenderò l'iter del ordinario dei 3 gradi giudizio). Magari a seconda del tipo di ammenda e pena pecuniaria valuterò un eventuale patteggiamento per ridurre i costi.
Mi permetta una ultima domanda: al termini del periodo di estinzione della mia contravvenzione (2 anni dal decreto penale senza che venga commessa una altra contravvenzione) , io devo fare richiesta al tribunale di eliminare la iscrizione dal casellario giudiziale o è automatica tale cancellazione?
Buonasera e grazie ancora.
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