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Visualizza Versione Completa : Divieto di sosta con rimozione art. 7 con ordinanza del Sindaco



Giovanni72
01-01-2010, 16:51
Saluti a tutto il forum e colgo l’occasione di augurarvi un felice anno nuovo e mi scuso anticipatamente della lunghezza del mio messaggio, rivolgendomi a voi per la vostra notevole competenza.

La storia (il tutto unitamente ad un mio collega) della mia multa e’ stata questa:
in data 18.12.2009 alle ore 06.25, come ogni mattina da circa 10 anni, posteggiavo nella parte iniziale della solita via, la quale e’ molto grande con due sensi di marcia, e come al solito in entrambi i lati la presenza di numerose macchine parcheggiate. Al nostro ritorno dal lavoro alle ore 19.25 dello stesso gg, notiamo una pattuglia della Polizia Municipale locale e l’assenza di tutte le auto, naturalmente domandiamo ai vigili presenti sul posto, i quali ci dicono che la macchina e’ stata appena rimossa (ore 19.20) e di rivolgerci alla vicina caserma della Polizia Municipale. Pertanto ci rechiamo alla predetta caserma ed il responsabile ci spiega che in base ad una Ordinanza del Sindaco, in occasione di una manifestazione dei “No Globel” e’ stata applicata ad ogni autovettura presente in quella via, la multa per divieto di sosta pari a Euro 38,00 e la rimozione forzata pari a Euro 49,58 tramite carro attrezzi in violazione dell’art. 7 del n.c.d.s. Il responsabile della P.M. quindi mi consegna, facendomi firmare, la seguente documentazione:
- verbale di rimozione forzata tramite carro attrezzi (nel quale non viene indicato il numero Civico ma la voce “lato monte”);
- verbale di restituzione di veicolo rimosso;
- verbale di mancato pagamento (nel quale erroneamente viene riportata la mia vecchia residenza e dove c’e’ menzione del ricorso che potrei fare per la multa e la rimozione);
- verbale di accertamento d’infrazione nel quale viene riportato l’art. 7 e la menzione dell’ordinanza numero ------ in data 14.12.2009.
In onor della verita’ devo anche dire che in tutti i verbali sopra menzionati, i dati corrispondono alla realtà comprese le firme dei verbalizzanti ed inoltre ho letto l’Ordinanza del Sindaco, dove ho riscontrato purtroppo che nella via dove ho posteggiato la rimozione era prevista dalle ore 13.00 del 18.12.2009.
In mia “difesa” devo far notare l’assenza nei pressi della mia auto e quindi inizio via, anche nelle 48 ore precedenti, sia di segnaletiche fisse (anche perche’ si e’ potuto sempre sostare) che di segnaletica temporanea o movibile, il tutto e’ avvalorato dal fatto che non solo noi non abbiamo visto la dovuta segnaletica, ma anche i proprietari delle altre autovetture posteggiate come di solito nelle mattine sia del 17 che del 18 dicembre 2009 (questo per l’obbligo delle 48 ore precedenti il divieto previsto da quali articoli del n.c.d.s.?).
Inoltre, voglio precisare che i posti disponibili nel Comune in questione, sono pochissimi ed in pochi minuti vengono occupati, e soprattutto i posti disponibili nella via dove e’ stato applicato il divieto, sono utilizzati ogni mattina da pendolari, con la necessita’ di prendere quasi nell’immediatezza un altro mezzo per recarci nel luogo del lavoro. Questa precisazione per far constatare, che in particolari orari e situazioni della giornata se i cartelli stessi non sono indiscutibilmente visibili si puo’ cadere in disattenzione.
I miei quesiti sono questi:
- si possono impugnare i verbali sopra menzionati;
- nel caso di un ricorso menzionare la presenza di un testimone, in questo caso il mio collega, puo’ essere utile?
- posso fare ricorso per l’eventuale mancanza della dovuta segnaletica, o non notata perche’ i cartelli stessi non erano indiscutibilmente visibili, l'Amministrazione assolvesse al suo dovere di pubblicità apponendo la segnaletica, fissa o mobile, ai bordi della strada, in modo che, usando la normale diligenza, potevano percepire o vedere i segnali. Pertanto i cartelli non erano immediatamente percepibili dal punto in cui avevamo parcheggiato la mia autovettura e quindi non rilevando la presenza di segnali;
- l’amministrazione Comunale oltre il posizionamento dei cartelli ha altri obblighi da osservare per assolvere al suo dovere di pubblicita’, nei confronti del cittadino residente o domiciliato e non?
- i segnali di divieto di sosta temporaneo come devono essere posizionate (previsti da quali articoli del n.c.d.s.) in tutte le estremita’ (inizio e fine di entrambi i lati) nella parte centrale o come?
- posso fare ricorso perche’ nel verbale di rimozione forzata tramite carro attrezzi non viene indicato il numero civico ma la voce “lato monte”;

Ringraziando anticipatamente e mi scuso nuovamente delle numerose domande, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Avv. G. Lore
01-01-2010, 16:55
Post lungo, risposta breve.
Ci invii il verbale a inforicorsi@gmail.com per esaminarlo.
Di certo il motivo di opposizione è quello della mancata segnalazione del divieto di sosta provvisorio nelle 48 ore precedenti, prova che deve essere fornita dalla P.A. opposta.
La diversa segnalazione provvisoria deve essere avvisata dalla P.A. con ogni mezzo idoneo

Giovanni72
01-01-2010, 17:11
Salve,
inviare, quale verbale dei tre menzionati?
mi scuso se ripeto la stessa domanda i verbali da me firmati sono impugnabili? E comunque il verbale di contestazione mi verra' notificato?

Avv. G. Lore
01-01-2010, 17:47
Per poterLe dire se sono impugnabili dobbiamo verificarli, non possiamo fare altrimenti, come potremmo risponderLe ora?
Non riceverà nessuna notifica, Lei ha avuto la contestazione immediata degli stessi

Giovanni72
01-01-2010, 17:55
ok inviero il tutto, grazie e mi scuso per l'incomprensione

Avv. G. Lore
01-01-2010, 18:02
Ma si figuri, siamo qui per Lei

Giovanni72
01-01-2010, 20:09
Salve,
come richiesto dall'avv. LORE, ho inviato i verbali all'indirizzo di posta elettronica sopra menzionato .

Attendo al più presto una vostra risposta, in merito alla possibilità di istitutuire un ricorso al Giudice di Pace ed eventualmente per quali motivi.

Grazie anticipatamente per gli eventuali consigli e cordiali saluti

Avv. G. Lore
01-01-2010, 20:12
Attesi i tempi di simistamento ed esame della pratica riceverà parere.
Preciso sin da ora che da oggi 1.1.2010 è entrata in vigore la finanziaria 2010 uindi i ricorsi al gdp sono soggetti a contributo unificato da 30,00€, mentre i ricorsi al Prefetto rimangono esenti

Giovanni72
01-01-2010, 20:14
Salve
scusate, per l'eventuale risposta quanto tempo trascorre?
Distinti saluti

Avv. G. Lore
01-01-2010, 20:14
risposto come sopra

Giovanni72
01-01-2010, 20:15
Ricevuto, grazie

Avv. G. Lore
01-01-2010, 20:16
Prego!

Giovanni72
01-01-2010, 20:20
Il contributo unificato da euro 30,00, si riferisce eventualmente ad una vostra parcella o per far ricorso al gdp si deve pagare una cauzione o una iscrizione (avevo letto che la cauzione è incostituzionale)

Saluti

Avv. G. Lore
01-01-2010, 20:25
Il contributo unificato è la tassa di accesso alla giustizia.
La Finanziaria 2010 ha disposto che si paghi anche per le opposizioni ai verbali e cartelle dinanzi al Giudice di Pace.
La cauzione è un altro istituto, abrogato nel 2004

Avv. G. Lore
01-01-2010, 20:27
Le indico questo link per capire bene la situazione c.u. - GdP http://www.ricorsi.net/le-notizie/notizie/finanziaria-contributo-unificato-ricorsi-multe.html

Giovanni72
03-01-2010, 19:18
Salve,
scusate l'ignoranza, se io presento ricorso nel mese corrente c/o il gdp per una multa del 18.12.2009, rientro nella finanziaria del 2010 e quest'ultima quando entrerà in vigore sarà anche retroattiva?
Grazie

Avv. G. Lore
03-01-2010, 22:02
Come tutte le finanziarie entra in vigore dall'1.1 quindi tutti i ricorsi presentati al gdp successivi a tali dati al momento sono soggetti a c.u.
Non rileva la data dell'infrazione, ma quella dell'incardimento del procedimento

Dott. Perruolo
04-01-2010, 09:41
Come tutte le finanziarie entra in vigore dall'1.1 quindi tutti i ricorsi presentati al gdp successivi a tali dati al momento sono soggetti a c.u.
Non rileva la data dell'infrazione, ma quella dell'incardimento del procedimento

Esattamente...se si vuole evitare di pagare il contributo unificato si può semplicemente presentare opposizione al prefetto, in quanto tale procedura è esente da qualsiasi spesa e non vi è obbligo di presentazione, a meno che non sia richiesto dal ricorrente di essere ascoltato personalmente.