Visualizza Versione Completa : Art. 186/2, oblazione, sanzioni accessorie
harcadia
26-12-2009, 19:02
Salve a tutti.
Qualche domanda:
- in caso di reato di cui al secondo comma dell'art. 186 c.d.s., lettera a) e di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente ex art. 223 c.d.s. e della decurtazione di 10 punti, nelle more della notifica della comunicazione da parte del Prefetto e con il solo verbale di contestazione redatto dalla Polizia di Stato, è possibile proprorre istanza di oblazione presso la procura della Repubblica competente per territorio?
- l'intervenuta oblazione estingue il reato di cui al 2° co. dell'art. 186 cit.; conseguentemente è possibile richiedere la revoca delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della decurtazione dei punti (estinto il reato dovrebbero cadere anche le sanzioni medesime)?
- infine, leggendo il forum, ho notato che si consiglia, una volta oblato il reato, di presentare istanza per la restituzione della patente al Giudice di Pace. Ma, ai sensi dell'art. 186, 2° co. ter, competente non è il Tribunale in composizione monocratica?
Grazie a chi saprà rispondermi.
stai facendo confusione. Con l'oblazione paghi un terzo del massimo, non c'è condanna penale, ma riconosci ugualmente che sei colpevole, che sei un contravventore. La sospensione della patente non è revocata solo in conseguenza dell' oblazione e nemmeno i 10 punti in meno.
harcadia
27-12-2009, 11:44
infatti, ho visto il disposto dell'art. 224, terzo comma, che afferma che l'estinzione del reato, per una causa diversa dalla morte dell'imputato, non estingue le sanzioni accessorie.
Rileggendo meglio l'art. 186 del CdS ho poi colto che in caso di violazione della medesima diposizione si aprono due "strade": quella penale, che prevede la sanzione principale dell'ammenda (ed eventualmente dell'arresto), e quella amministrativa, che prevede le sanzioni accessorie (sospensione della patente).
Grazie mille, comunque.
Salve a tutti.
Qualche domanda:
1- in caso di reato di cui al secondo comma dell'art. 186 c.d.s., lettera a) e di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente ex art. 223 c.d.s. e della decurtazione di 10 punti, nelle more della notifica della comunicazione da parte del Prefetto e con il solo verbale di contestazione redatto dalla Polizia di Stato, è possibile proprorre istanza di oblazione presso la procura della Repubblica competente per territorio?
2- l'intervenuta oblazione estingue il reato di cui al 2° co. dell'art. 186 cit.; conseguentemente è possibile richiedere la revoca delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della decurtazione dei punti (estinto il reato dovrebbero cadere anche le sanzioni medesime)?
3- infine, leggendo il forum, ho notato che si consiglia, una volta oblato il reato, di presentare istanza per la restituzione della patente al Giudice di Pace. Ma, ai sensi dell'art. 186, 2° co. ter, competente non è il Tribunale in composizione monocratica?
Grazie a chi saprà rispondermi.
1) Si
2) E' possibile sostenere, in sede di ricorso al gdp avverso il provvedimento prefettizio, che la sanzione accessoria non va più applicata in quanto la legge prevede che la sospensione patente consegua all' accertamento del reato che in questo caso non viene accertato data l' estinzione
Poi il gdp prenderà la sua decisione..
Attenzione ai tempi tecnici in quanto bisogna fare tutto alla svelta perchè i 3 mesi passano velocemente.
I punti, in TEORIA, non dovrebbero mai essere decurtati in quanto in base a una circolare ministeriale che ho già postato la decurtazione può avvenire solo dopo la condanna che in questo caso mai ci sarà.
Se invece dovessero (erroneamente?) essere decurtati si potrà richiedere la restituzione rivolgendosi direttamente al comando di coloro che ti hanno fermato.
3)Proprio perchè la competenza è del tribunale una volta ottenuta l' estizione dovrebbe (uso apposta il condizionale) decadere la sospensione patente cautelare decretata amministrativamente dalla prefettura.
Come ripeto però non è certo automatico: bisogna rivolgersi al gdp che valuterà.
In sostanza si tratta, come sempre, di interpretazioni che spesso sono molto personali e molto opinabili.
saluti
Dott. Panicucci
09-01-2010, 00:21
Condivido la risposta di Gino. l'art 186 stabilisce che la sospensione consegue all'accertamento del reato, mentre con l'oblazione non si ha nessuna pronuncia con valore di "accertamento del reato", quindi non dovrebbe essere applicata neppure la sospensione della patente.
Ovviamente, ai fini pratici, è necessario, contestualmente alla richiesta di oblazione, proporre ricorso contro la sospensione cautelare della patente e, considerato che nei casi di oblazione la sospensione è solitamente pari a 3 mesi e che le udienze vengono fissate ad una certa distanza di tempo, difficilmente si otterrà una effettivo vantaggio concreto.
Saluti.
harcadia
09-01-2010, 14:50
si, erò l'art. 224, terzo comma, del CdS afferma che l'estinzione del reato, per una causa diversa dalla morte dell'imputato (e, quindi, per esempio in caso di oblazione), non estingue le sanzioni accessorie, ossia la sospensione...
lafataturchina
17-03-2013, 23:24
ti sbagli: l'art 224, tezo comma dice che "l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria."
da questo emerge che se il reato è stato estinto PRIMA della sentenza irrevocabile di condanna le cose sono diverse.
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