ancantar
24-12-2009, 11:06
Vorrei dei chiarimenti su come deve essere le modalità di notifica della cartella esattoriale.
Leggevo quanto segue:
Modalità di notifica della cartella di pagamento
Le modalità di notifica sono le stesse previste per l’accertamento e contenute nell’art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:
1.notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall’art. 138 del CPC;
2.notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 250/1999, ha sancito il principio della fungibilità dei luoghi e delle persone, con la conseguenza che è valida la notifica fatta a mani di persona di famiglia anche se trovata nell’azienda.
3.notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall’art. 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall’art. 149 del CPC. Ai sensi dell’art. 1 della citata L. 890/1982, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l’ufficiale giudiziario e l’ufficiale postale. All’ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell’atto all’ufficio postale, “dopo aver scritto la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All’ufficio postale compete invece la consegna dell’atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l’agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l’avviso di ricevimento. L’agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l’avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene ritirato ma il consegnatario non firma l’avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle persone autorizzate a ricevere il plico, l’agente compila l’avviso di ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L’agente rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta postale dell’abitazione o dell’azienda. Il plico è depositato presso l’ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha dichiarato l’illegittimità dell’art 8 della L. 890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell’impossibilità della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell’art. 140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l’ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza n. 143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall’avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull’importanza della redazione dell’avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;
4.notifica presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.
5.notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata mediante consegna dell’atto alla persona fisica che rappresenta la società o alla persona incaricata a ricevere la notifica;
6.notifica in caso di irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di abitazione e azienda, in caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione dell’avviso di avvenuto deposito sulla porta dell’abitazione o dell’azienda, e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell’abitazione o dell’azienda, l’avviso è affisso nell’albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una procedura d’urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore l’obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03. Nel caso di persone giuridiche per potere procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 è necessario che sussista anche l’impossibilità di notificare l’atto al rappresentante legale. A riguardo si segnala che la notifica al rappresentante della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione n. 1709/1991). L’ufficio, in caso di impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio nel comune della società e, solo se manca anche quest’ultimo, è consentito procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 del CPC. La necessità dell’uguaglianza tra i due domicili deriva dall’art 60 del DPR 600/1973.
Vorrei capire: la notifica dovrebbe avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mi sbaglio.
Leggevo quanto segue:
Modalità di notifica della cartella di pagamento
Le modalità di notifica sono le stesse previste per l’accertamento e contenute nell’art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:
1.notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall’art. 138 del CPC;
2.notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 250/1999, ha sancito il principio della fungibilità dei luoghi e delle persone, con la conseguenza che è valida la notifica fatta a mani di persona di famiglia anche se trovata nell’azienda.
3.notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall’art. 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall’art. 149 del CPC. Ai sensi dell’art. 1 della citata L. 890/1982, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l’ufficiale giudiziario e l’ufficiale postale. All’ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell’atto all’ufficio postale, “dopo aver scritto la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All’ufficio postale compete invece la consegna dell’atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l’agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l’avviso di ricevimento. L’agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l’avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene ritirato ma il consegnatario non firma l’avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle persone autorizzate a ricevere il plico, l’agente compila l’avviso di ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L’agente rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta postale dell’abitazione o dell’azienda. Il plico è depositato presso l’ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha dichiarato l’illegittimità dell’art 8 della L. 890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell’impossibilità della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell’art. 140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l’ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza n. 143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall’avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull’importanza della redazione dell’avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;
4.notifica presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.
5.notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata mediante consegna dell’atto alla persona fisica che rappresenta la società o alla persona incaricata a ricevere la notifica;
6.notifica in caso di irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di abitazione e azienda, in caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione dell’avviso di avvenuto deposito sulla porta dell’abitazione o dell’azienda, e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell’abitazione o dell’azienda, l’avviso è affisso nell’albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una procedura d’urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore l’obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03. Nel caso di persone giuridiche per potere procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 è necessario che sussista anche l’impossibilità di notificare l’atto al rappresentante legale. A riguardo si segnala che la notifica al rappresentante della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione n. 1709/1991). L’ufficio, in caso di impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio nel comune della società e, solo se manca anche quest’ultimo, è consentito procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 del CPC. La necessità dell’uguaglianza tra i due domicili deriva dall’art 60 del DPR 600/1973.
Vorrei capire: la notifica dovrebbe avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mi sbaglio.